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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32510/2026 del 01/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Venezia del 15 settembre 2025, che aveva parzialmente riformato la condanna di primo grado per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di delitti contro il patrimonio, tra cui furti in abitazione, furti ai danni di esercizi commerciali, ricettazione e riciclaggio di autoveicoli. Quanto al primo ricorrente, il ricorso deduceva la violazione dell'art. 129 c.p.p. per la mancata rilevazione d'ufficio della prescrizione. La Corte ha rilevato che, in appello, l'imputato aveva aderito al modulo dell'accordo sulla pena previsto dall'art. 599-bis c.p.p., rinunciando a tutti i motivi diversi da quelli relativi al trattamento sanzionatorio. Pertanto, non poteva riproporre in cassazione questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali aveva rinunciato. Quanto alla seconda ricorrente, il primo motivo denunciava la violazione di legge nella valutazione del verbale dell'udienza del 16 settembre 2024, sostenendo che la difesa non avesse prestato il consenso al mutamento del collegio giudicante; la Corte ha rilevato che dal verbale risultava invece prestato tale consenso. Il secondo motivo contestava l'applicazione dell'art. 110 c.p.; il terzo denunciava vizio di motivazione per omessa valutazione delle prove ritenute dimostrative dell'assenza di partecipazione ai reati; il quarto censurava la motivazione relativa al concorso materiale nel reato contestato al capo 40. Tali motivi sono stati ritenuti inammissibili perché diretti a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, mediante una ricostruzione alternativa rispetto a quella congruamente adottata dai giudici di merito. Il quinto motivo lamentava il mancato riconoscimento dell'attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 c.p.; la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato, poiché la sentenza impugnata aveva evidenziato il ruolo cruciale svolto dalla ricorrente. La memoria difensiva depositata nell'interesse del primo ricorrente è stata dichiarata intempestiva ai sensi dell'art. 611 c.p.p. e comunque priva di argomentazioni idonee a contrastare le conclusioni della Corte.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per il primo ricorrente, l'inammissibilità deriva dalla rinuncia ai motivi diversi da quelli sul trattamento sanzionatorio effettuata nell'ambito dell'accordo sulla pena in appello ex art. 599-bis c.p.p.; tale rinuncia precludeva anche la deduzione della prescrizione e l'invocazione del proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Per la seconda ricorrente, il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché il verbale attestava il consenso al mutamento del collegio; gli ulteriori motivi sono stati dichiarati inammissibili o manifestamente infondati perché miravano a una rivalutazione del merito, delle prove e del ruolo concorsuale. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    L'accordo sulla pena in appello comporta la rinuncia agli ulteriori motivi di impugnazione; il giudice d'appello limita la propria cognizione ai motivi non rinunciati.

  • art. 589 c.p.p.

    Richiamato dall'art. 599-bis c.p.p. per le forme della richiesta e della rinuncia ai motivi di appello.

  • art. 129 c.p.p.

    La questione relativa al proscioglimento immediato, anche per prescrizione, non può essere riproposta in cassazione quando l'imputato vi abbia rinunciato nell'ambito dell'accordo sulla pena in appello.

  • art. 611 c.p.p.

    Il termine di quindici giorni per il deposito della memoria difensiva non rispettato determina l'intempestività della memoria.

  • art. 110 c.p.

    La censura relativa all'applicazione della disciplina del concorso di persone è stata ritenuta inammissibile perché diretta a una ricostruzione alternativa del fatto.

  • art. 114 c.p.

    L'attenuante della minima partecipazione richiede un ruolo di rilevanza del tutto marginale, con efficacia causale così lieve da risultare trascurabile nell'economia complessiva dell'iter criminoso; non basta una mera minore efficacia causale rispetto agli altri concorrenti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello definito mediante l'accordo sulla pena previsto dall'art. 599-bis c.p.p., la rinuncia ai motivi non compresi nell'accordo limita la cognizione del giudice d'appello ai soli motivi non rinunciati.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione con cui l'imputato, dopo avere rinunciato in appello ai motivi diversi da quelli relativi al trattamento sanzionatorio nell'ambito dell'accordo ex art. 599-bis c.p.p., deduca questioni alle quali aveva rinunciato, anche se rilevabili d'ufficio ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
  • La Corte di cassazione non può procedere alla rilettura o rivalutazione degli elementi di fatto e delle prove secondo una ricostruzione alternativa a quella del giudice di merito, quando quest'ultima sia sorretta da motivazione esente da vizi logici e giuridici.
  • L'attenuante della minima partecipazione prevista dall'art. 114 c.p. richiede un contributo marginale e causalmente trascurabile nell'economia complessiva del reato; la sola minore efficacia del contributo rispetto a quello degli altri concorrenti non è sufficiente.
  • La censura relativa alla mancata concessione dell'attenuante della minima partecipazione è infondata quando la sentenza di merito abbia motivatamente escluso la marginalità del ruolo, evidenziando il carattere cruciale del contributo dell'imputato.

Come è indicizzato

MaterieFurtoRicettazioneRiciclaggioImpugnazioniConcorso di personeCircostanze del reato
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
IstitutiConcorso di personePrescrizione del reato

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