Cassazione Penale, Ordinanza n. 32509/2026 del 01/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Torino del 18 febbraio 2026, che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per un furto tentato e un furto consumato. Con un unico motivo ha denunciato vizio di motivazione, lamentando la mancata concessione dell'attenuante del danno di speciale tenuità prevista dall'art. 62, n. 4, c.p. e l'erronea o insufficiente motivazione sulla quantificazione dell'aumento di pena per i reati satellite. La Corte di cassazione ha rilevato che la sentenza impugnata aveva invece esaminato entrambe le questioni, fornendo per ciascuna una specifica giustificazione; ha quindi ritenuto il motivo manifestamente infondato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la doglianza sulla totale assenza di motivazione era smentita dal contenuto della sentenza d'appello, che aveva motivato sia il diniego dell'attenuante del danno di speciale tenuità sia la quantificazione dell'aumento di pena per i reati satellite. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 62, n. 4, c.p.
danno di speciale tenuità
La disposizione è richiamata quale attenuante la cui mancata concessione era stata censurata dal ricorrente; la Corte non ne riconosce l'applicabilità nel caso concreto, ritenendo adeguatamente motivato il diniego.
art. 606 c.p.p.
Il ricorso è esaminato sotto il profilo del vizio di motivazione, ma la censura è ritenuta manifestamente infondata perché la motivazione della sentenza impugnata sui punti contestati era presente e specifica.
Massime di principio
- È manifestamente infondato il motivo di ricorso per vizio di motivazione che deduca la totale assenza di motivazione su una questione quando la sentenza impugnata abbia invece esaminato il punto e fornito una giustificazione specifica.
- Il diniego di una circostanza attenuante e la determinazione dell'aumento di pena per i reati satellite sono adeguatamente motivati quando la sentenza esponga, per ciascuna decisione, una ragione specifica e verificabile.
- La presenza di una motivazione, anche non condivisa dal ricorrente, esclude la deduzione della totale omissione motivazionale e può condurre alla declaratoria di manifesta infondatezza del motivo.
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