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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32511/2026 del 01/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che il motivo fosse privo della necessaria correlazione con la motivazione della sentenza impugnata. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per furto aggravato. Con un unico motivo ha denunciato violazione di legge in relazione al giudizio di responsabilità penale. La Corte ha rilevato che il motivo non si confrontava con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata e, pertanto, era inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    La sentenza indica il furto aggravato quale reato oggetto della condanna, senza specificare l'aggravante contestata.

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorso è esaminato quale impugnazione per violazione di legge, ma il testo non indica espressamente il comma o la specifica lettera applicata.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Sono inammissibili per cassazione i motivi non solo intrinsecamente indeterminati, ma anche quelli che non presentano la necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.
  • La denuncia di violazione di legge relativa alla responsabilità penale deve confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione impugnata; il difetto di tale correlazione determina l'inammissibilità del motivo e del ricorso quando il motivo sia unico.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

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