Cassazione Penale, Ordinanza n. 32507/2026 del 01/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto generico il motivo sull'attendibilità del testimone e ha escluso che potessero essere esaminate in cassazione le censure sull'aggravante dell'uso dell'arma e sul trattamento sanzionatorio, poiché non erano state proposte in appello. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che aveva confermato la condanna di primo grado per minaccia aggravata e porto d'armi. Il primo motivo denunciava vizio di motivazione in ordine all'attendibilità del testimone, sostenendo che il dichiarante non fosse neutrale; la Corte lo ha ritenuto generico e diretto a proporre una valutazione alternativa e soggettiva. Il secondo motivo deduceva vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla configurabilità dell'aggravante dell'uso dell'arma, ma è stato ritenuto inammissibile perché la questione non era stata devoluta alla Corte di appello con uno specifico motivo di impugnazione. Il terzo motivo censurava il trattamento sanzionatorio ed è stato parimenti ritenuto inammissibile perché inedito, in assenza di un corrispondente motivo di appello. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso.
Norme richiamate
art. 606, comma 3, c.p.p.
quanto alla violazione di legge
Le questioni non dedotte nei precedenti gradi non possono essere proposte per la prima volta con il ricorso per cassazione, salvo quelle rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado o non deducibili anteriormente.
art. 612, comma 2, c.p.
Richiamato indirettamente dalla contestazione di minaccia aggravata; il testo non espone ulteriori profili interpretativi.
art. 4, legge 18 aprile 1975, n. 110
Richiamato indirettamente dalla contestazione di porto d'armi; il testo non specifica la disposizione applicata.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che proponga una mera valutazione alternativa, soggettiva e generica dell'attendibilità di un testimone, senza individuare effettivi vizi della motivazione della sentenza impugnata.
- Non possono essere dedotte per la prima volta con il ricorso per cassazione questioni di violazione di legge o di vizio della motivazione che non siano state devolute al giudice d'appello con uno specifico motivo, salvo le questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado o non deducibili in precedenza.
- È inammissibile la censura sul trattamento sanzionatorio proposta per la prima volta in cassazione quando non sia stata formulata un'analoga doglianza nell'atto di appello.
Come è indicizzato
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