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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32508/2026 del 01/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva confermato la condanna di primo grado per furto in abitazione aggravato. Con il primo motivo ha denunciato la violazione del divieto di reformatio in peius, sostenendo che la Corte d'appello, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, avesse riqualificato il fatto in una fattispecie più svantaggiosa, procedibile d'ufficio anziché a querela, rendendo irrilevante la remissione di querela. Con il secondo motivo ha denunciato l'erronea riqualificazione giuridica del fatto. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati. Quanto al primo, ha affermato che il divieto di reformatio in peius impedisce esclusivamente un trattamento sanzionatorio deteriore e non preclude, in caso di impugnazione del solo imputato, la riqualificazione del fatto in un reato procedibile d'ufficio, anche quando ciò renda irrilevante la remissione di querela. Quanto al secondo, ha richiamato l'art. 597, comma 3, c.p.p., secondo cui il giudice d'appello può attribuire al fatto una definizione giuridica più grave, purché non ecceda la competenza del giudice di primo grado. Nel caso concreto, la bicicletta era stata sottratta da un vano di proprietà condominiale destinato al ricovero dei velocipedi dei condomini; tale locale è stato ritenuto pertinenza della privata dimora, sicché la qualificazione ai sensi dell'art. 624-bis c.p. è stata giudicata corretta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché entrambi i motivi erano manifestamente infondati. Ha ritenuto legittima sia la riqualificazione operata dalla Corte d'appello, sia l'applicazione della disciplina del furto in abitazione a un locale condominiale destinato al deposito delle biciclette, considerato pertinenza funzionale delle private dimore dei condomini. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 597, comma 3, c.p.p.

    è fatta salva al giudice di secondo grado la facoltà di dare al fatto una definizione giuridica più grave, purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado

    Il giudice d'appello può riqualificare il fatto in una fattispecie giuridicamente più grave anche quando abbia impugnato soltanto l'imputato, purché non oltrepassi la competenza del giudice di primo grado.

  • art. 624-bis c.p.

    La fattispecie di furto in abitazione si applica anche alla sottrazione commessa introducendosi in una pertinenza della privata dimora, quale può essere un locale condominiale destinato al deposito dei velocipedi dei condomini.

Massime di principio

  • Il divieto di reformatio in peius, in caso di impugnazione del solo imputato, vieta esclusivamente un trattamento sanzionatorio deteriore e non impedisce al giudice d'appello di riqualificare il fatto in una fattispecie procedibile d'ufficio anziché a querela di parte, anche quando la riqualificazione renda irrilevante la remissione di querela.
  • Ai sensi dell'art. 597, comma 3, c.p.p., il giudice d'appello può attribuire al fatto una definizione giuridica più grave senza necessità di impugnazione del pubblico ministero, purché la nuova qualificazione non comporti il superamento della competenza del giudice di primo grado.
  • Ai fini del furto in abitazione, costituisce pertinenza della privata dimora ogni bene idoneo ad arrecare una diretta utilità economica all'immobile principale o funzionalmente asservito al suo servizio o ornamento in modo durevole; non è necessario che vi sia contiguità fisica tra il bene principale e la pertinenza.
  • Un locale condominiale destinato al deposito dei velocipedi dei condomini può costituire pertinenza di privata dimora, anche se disabitato, sicché l'introduzione nel locale e la sottrazione di un veicolo possono integrare il furto in abitazione previsto dall'art. 624-bis c.p.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiNullità processuale

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