Cassazione Civile, Ordinanza n. 41213/2021 del 22/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguardava un avviso di pagamento TARI relativo all'anno d'imposta 2015 emesso nei confronti di una società operante nell'area dell'interporto campano. La contribuente aveva contestato il tributo sostenendo che, in quella zona, i rifiuti non venivano raccolti dal Comune ma da soggetti privati. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo parzialmente il ricorso, riducendo il tributo al 15%; in appello la Commissione tributaria regionale aveva riconosciuto che il servizio comunale era regolarmente istituito e svolto sulle strade di collegamento all'interporto, ma non all'interno dell'area privata, e aveva quindi confermato la debenza del tributo riducendolo al 40%. Il Comune ha impugnato tale decisione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 1, commi 641, 642, 656 e 657, della L. 147/2013: una volta accertato che il servizio pubblico di raccolta era attivo nel territorio comunale e sulle strade di accesso, la tassa avrebbe dovuto essere dovuta integralmente, essendo irrilevante che la società avesse gestito autonomamente i propri rifiuti tramite una ditta privata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo del Comune. Ha affermato che, quando il servizio comunale di raccolta e smaltimento dei rifiuti è istituito e attivo nella zona in cui si trova l'immobile, la tassa resta dovuta anche se il contribuente gestisce direttamente i propri rifiuti; tuttavia, in tale ipotesi, il tributo è dovuto in misura ridotta, ai sensi dei principi richiamati dalla giurisprudenza e dell'art. 59, comma 4, del d.lgs. 507/1993. Ha inoltre rilevato che la CTR aveva correttamente valutato, senza incorrere in errori di diritto, la prova del servizio privato di raccolta e la documentazione acquisita, senza che il ricorso del Comune si risolvesse in una censura di merito sulla valutazione delle prove, non scrutinabile in cassazione. Non sono state liquidate spese per la mancata costituzione della contribuente. Il ricorso è stato quindi rigettato, con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
indicato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 1, commi 641, 642, 656 e 657, L. 147/2013
norme invocate dal ricorrente per sostenere che, essendo attivo il servizio pubblico di raccolta sul territorio comunale, la TARI dovesse essere corrisposta per intero.
art. 59, comma 4, d.lgs. 507/1993
richiamato dalla Corte quale base del principio secondo cui, pur restando dovuto il tributo quando il servizio pubblico è istituito e l'utente gestisce autonomamente i rifiuti, la pretesa fiscale va ridotta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per il raddoppio/ulteriore importo del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato come parametro di calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di tassa sui rifiuti, se il Comune ha istituito e attivato il servizio di raccolta nella zona in cui si trova l'immobile, il tributo resta in linea di principio dovuto anche quando il contribuente provvede autonomamente alla gestione dei propri rifiuti; in tale ipotesi, però, può operare una riduzione dell'importo dovuto.
- L'esenzione o la riduzione della superficie tassabile costituiscono un'eccezione alla regola generale di debenza del tributo e devono essere provate dal contribuente, mentre all'Amministrazione spetta la prova della fonte dell'obbligazione tributaria.
- Quando la decisione di merito accerta in fatto la presenza o l'assenza di raccolta dei rifiuti in determinate aree, la censura che miri a rimettere in discussione tale valutazione integra una richiesta di rivalutazione del merito e non un vizio di legittimità denunciabile in cassazione.
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