Cassazione Penale, Sentenza n. 31890/2025 del 24/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'istanza di affidamento in casi particolari (pena residua superiore a 6 anni, risultante pari a 7 anni) e ha rigettato la richiesta di differimento dell'esecuzione della pena per ragioni di salute (anche nella forma della detenzione domiciliare). Il ricorrente denunciava violazione di legge (art. 125 comma 3 c.p.p., artt. 146 e 147 c.p.) e vizio di motivazione, sostenendo che la relazione sanitaria non avrebbe risposto in modo esaustivo circa la gravità dell'infermità e la sua incompatibilità con il regime carcerario, richiedendo pertanto l'espletamento di una perizia medico-legale.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse adeguatamente motivato il diniego del differimento, avendo valutato la relazione sanitaria aggiornata (ASST del 13/12/2024) e constatato che la patologia, pur seria e cronica, è stabile e compensata e trattabile con monitoraggi e terapie anche in regime di detenzione domiciliare già disposto dal Magistrato di sorveglianza (provvedimento 08/05/2024) per essere il ricorrente ultrasessantenne. È stato ribadito il principio che il differimento per grave infermità va accordato solo se la malattia mette in pericolo la vita o richiede trattamenti non realizzabili in detenzione e va operato un bilanciamento con le esigenze di sicurezza e rieducazione. La Corte ha ritenuto non necessaria la nomina di perito dati i documenti clinici concreti e l'assenza di elementi nuovi introdotti dalla difesa. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. È disposto l'oscuramento dei dati identificativi ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n.196/2003.
Norme richiamate
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Riferimento procedurale al rituale ministero difensivo; nulla di sostanziale innovativo rispetto alla questione sanitaria, utilizzato per contestare la motivazione del provvedimento di merito.
Norma che disciplina il differimento dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica; richiede che la malattia sia tale da rendere incompatibile l'espiazione in carcere.
art. 147, primo comma, n. 2, c.p.
Stabilisce i criteri per il differimento facoltativo della pena: la malattia deve essere grave (pericolo di vita o conseguenze dannose rilevanti) e richiedere cure non attuabili in detenzione; impone il bilanciamento tra diritto alla salute/umano trattamento della pena e esigenze di sicurezza e rieducazione.
art. 47-ter ord. pen. (legge 26 luglio 1975, n. 354)
art. 47-ter, comma 1-ter e comma 01, legge 26 luglio 1975, n. 354
Prevede misure alternative o forme di esecuzione per casi particolari (es. detenzione domiciliare per ultrasessantenni) e disciplina la possibilità di detenzione domiciliare per motivi di salute; nel caso è stata ratificata la detenzione domiciliare già disposta dal Magistrato di sorveglianza.
art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003
Norma sulla tutela dei dati personali; impone l'oscuramento delle generalità e dati identificativi nel provvedimento in diffusione.
Massime di principio
- Il differimento dell'esecuzione della pena per ragioni di salute richiede una patologia 'grave': in pericolo di vita, con conseguenze rilevanti o che esiga trattamenti non praticabili in carcere.
- La decisione richiede un bilanciamento tra diritto del condannato a cure adeguate e esigenze di sicurezza e rieducazione; non basta una condizione patologica seria se essa è stabilizzata e gestibile con terapie e controlli compatibili con la detenzione.
- La documentazione sanitaria aggiornata e concreta può essere sufficiente per decidere; la nomina di un perito è necessaria solo quando i dati clinici sono lacunosi, contraddittori o non rispondono ai quesiti circa l'incompatibilità con il regime detentivo.
- Se è già stata disposta una misura alternativa adeguata (es. detenzione domiciliare per ultrasessantenni) e la situazione clinica risulta stabile, il giudice può ritenere superflui ulteriori accertamenti per disporre o meno il differimento.
- Per le istanze di affidamento in casi particolari sussiste il limite della pena residua (non ammesso se superiore a sei anni), che va verificato in base a provvedimenti di cumulo; tale limite rende inammissibile l'istanza indipendentemente dalla situazione sanitaria.
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