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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31890/2025 del 24/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'istanza di affidamento in casi particolari (pena residua superiore a 6 anni, risultante pari a 7 anni) e ha rigettato la richiesta di differimento dell'esecuzione della pena per ragioni di salute (anche nella forma della detenzione domiciliare). Il ricorrente denunciava violazione di legge (art. 125 comma 3 c.p.p., artt. 146 e 147 c.p.) e vizio di motivazione, sostenendo che la relazione sanitaria non avrebbe risposto in modo esaustivo circa la gravità dell'infermità e la sua incompatibilità con il regime carcerario, richiedendo pertanto l'espletamento di una perizia medico-legale.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse adeguatamente motivato il diniego del differimento, avendo valutato la relazione sanitaria aggiornata (ASST del 13/12/2024) e constatato che la patologia, pur seria e cronica, è stabile e compensata e trattabile con monitoraggi e terapie anche in regime di detenzione domiciliare già disposto dal Magistrato di sorveglianza (provvedimento 08/05/2024) per essere il ricorrente ultrasessantenne. È stato ribadito il principio che il differimento per grave infermità va accordato solo se la malattia mette in pericolo la vita o richiede trattamenti non realizzabili in detenzione e va operato un bilanciamento con le esigenze di sicurezza e rieducazione. La Corte ha ritenuto non necessaria la nomina di perito dati i documenti clinici concreti e l'assenza di elementi nuovi introdotti dalla difesa. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. È disposto l'oscuramento dei dati identificativi ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n.196/2003.

Norme richiamate

  • art. 125 cod. proc. pen.

    art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Riferimento procedurale al rituale ministero difensivo; nulla di sostanziale innovativo rispetto alla questione sanitaria, utilizzato per contestare la motivazione del provvedimento di merito.

  • art. 146 cod. pen.

    Norma che disciplina il differimento dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica; richiede che la malattia sia tale da rendere incompatibile l'espiazione in carcere.

  • art. 147 cod. pen.

    art. 147, primo comma, n. 2, c.p.

    Stabilisce i criteri per il differimento facoltativo della pena: la malattia deve essere grave (pericolo di vita o conseguenze dannose rilevanti) e richiedere cure non attuabili in detenzione; impone il bilanciamento tra diritto alla salute/umano trattamento della pena e esigenze di sicurezza e rieducazione.

  • art. 47-ter ord. pen. (legge 26 luglio 1975, n. 354)

    art. 47-ter, comma 1-ter e comma 01, legge 26 luglio 1975, n. 354

    Prevede misure alternative o forme di esecuzione per casi particolari (es. detenzione domiciliare per ultrasessantenni) e disciplina la possibilità di detenzione domiciliare per motivi di salute; nel caso è stata ratificata la detenzione domiciliare già disposta dal Magistrato di sorveglianza.

  • art. 52 d.lgs. n. 196/2003

    art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003

    Norma sulla tutela dei dati personali; impone l'oscuramento delle generalità e dati identificativi nel provvedimento in diffusione.

Massime di principio

  • Il differimento dell'esecuzione della pena per ragioni di salute richiede una patologia 'grave': in pericolo di vita, con conseguenze rilevanti o che esiga trattamenti non praticabili in carcere.
  • La decisione richiede un bilanciamento tra diritto del condannato a cure adeguate e esigenze di sicurezza e rieducazione; non basta una condizione patologica seria se essa è stabilizzata e gestibile con terapie e controlli compatibili con la detenzione.
  • La documentazione sanitaria aggiornata e concreta può essere sufficiente per decidere; la nomina di un perito è necessaria solo quando i dati clinici sono lacunosi, contraddittori o non rispondono ai quesiti circa l'incompatibilità con il regime detentivo.
  • Se è già stata disposta una misura alternativa adeguata (es. detenzione domiciliare per ultrasessantenni) e la situazione clinica risulta stabile, il giudice può ritenere superflui ulteriori accertamenti per disporre o meno il differimento.
  • Per le istanze di affidamento in casi particolari sussiste il limite della pena residua (non ammesso se superiore a sei anni), che va verificato in base a provvedimenti di cumulo; tale limite rende inammissibile l'istanza indipendentemente dalla situazione sanitaria.

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