Cassazione Penale, Sentenza n. 21922/2024 del 31/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della continuazione tra più sentenze di condanna a suo carico (denominate Vecchio narcotraffico, Minotauro, Pinocchio, Cerbero), in particolare tra Vecchio narcotraffico e Pinocchio e tra Pinocchio e Cerbero. L'istanza si fondava sull'esistenza di un unico disegno criminoso: continuità di attività nel narcotraffico, la pretesa cointeressenza tra le famiglie Agresta e Assisi anche fin dagli anni '90 (partecipando così a un medesimo progetto criminale), e sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Domenico Agresta e su passaggi di altre sentenze che, secondo il ricorrente, attesterebbero la risalente collaborazione e la stretta correlazione tra cosche mafiose e associazioni di narcotraffico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato il rigetto dell'istanza di continuazione. Ha ritenuto che: a) la nuova istanza ripropone questioni già decise e non apporta elementi di novità sostanziale idonei a superare la preclusione prevista dall'art. 666, comma 2, c.p.p.; b) i passaggi richiamati delle altre sentenze e le dichiarazioni del collaboratore sono insufficienti a dimostrare l'esistenza di una volizione unitaria o di una programmazione iniziale volta a realizzare un unico disegno criminoso; c) la distanza temporale rilevante (circa 15 anni) e le differenze strutturali, operative e quantitative tra le compagini (diversa natura dell'associazione mafiosa rispetto all'associazione dedita al narcotraffico, modalità di comunicazione, scala dei traffici) ostano al riconoscimento della continuazione; d) le dichiarazioni del collaboratore nate de relato e riferite a fatti di decenni prima sono considerate di scarso valore probatorio e non idonee a costituire novum sostanziale. Conseguentemente, il provvedimento impugnato è confermato e la continuazione non è riconosciuta.
Norme richiamate
L'associazione di tipo mafioso si caratterizza per l'uso del metodo e per la volontà di controllo territoriale e di investimenti estesi in vari settori; questa natura programmatica distingue l'associazione mafiosa dall'associazione finalizzata al narcotraffico e rende insufficiente il solo fatto che entrambe abbiano avuto rapporti con il traffico di stupefacenti per riconoscere la continuazione
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 73, 74, 80
Norme relative ai reati di traffico di stupefacenti utilizzate per identificare le condotte contestate; la mera comune finalità al narcotraffico non è indice definitivo di un disegno criminoso unitario
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Preclude la riproposizione indefinita della stessa istanza di esecuzione: è ammessa nuova istanza solo se sono prospettati elementi nuovi di significato sostanziale, non dati di scarso rilievo o meri rilievi formali
legge 22 dicembre 1975, n. 685, artt. 71 e 74
Richiamata nel testo per individuare specifiche fattispecie sanzionate nelle pregresse sentenze; non assume un ruolo decisivo nella motivazione sulla continuazione
Massime di principio
- La continuazione tra reati richiede la prova di un "medesimo disegno criminoso": non basta l'identità della materia (es. narcotraffico) o l'abitualità dell'attività criminale
- La mera continuità temporale della partecipazione dell'imputato ad associazioni diverse non prova di per sé una programmazione unitaria; occorre dimostrare una pianificazione iniziale di pluralità di condotte in vista di un unico fine
- Una distanza temporale rilevante tra i fatti (es. diversi anni o decenni) e differenze strutturali, operative o quantitative tra le compagini costituiscono indici contrari al riconoscimento della continuazione
- Le dichiarazioni di collaboratori nate de relato e riferite a fatti molto antecedenti richiedono prudenza: senza specificità, riscontri o elementi corroboranti non costituiscono novum sostanziale
- L'onere probatorio dell'esistenza del medesimo disegno criminoso grava su chi propone l'istanza di continuazione; argomentazioni congetturali o ipotetiche non sono sufficienti
- Ai sensi dell'art. 666 c.p.p. la riproposizione di istanze già respinte è limitata: sono ammessi solo elementi nuovi di significato sostanziale, valutati nel merito e non solo nella forma
- La distinzione tra associazione mafiosa e associazione di narcotraffico è rilevante: la prima ha profili programmatici e operativi più ampi (controllo territoriale, metodo), che non consentono automaticamente di estendere una continuazione riconosciuta per altri soggetti o procedimenti
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