Cassazione Penale, Sentenza n. 21689/2024 del 31/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile ma, preso atto che i fatti sono avvenuti il 16/03/2014 e applicando i criteri temporali rilevanti (richiamando l'art. 129 c.p.p. e la giurisprudenza), ha dichiarato che il reato è estinto per prescrizione. Ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna impugnata per estinzione del reato per prescrizione, senza entrare nel merito delle doglianze sulla motivazione o sulla nullità.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Giudice di Pace di Reggio Calabria che aveva condannato il ricorrente alla pena di euro 3.333,33 di ammenda per il reato previsto dall'art. 10‑bis D.Lgs. 286/1998. Nel ricorso si censurano la motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena, e si deduce la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 604, comma 5‑bis c.p.p. per aver celebrato il processo in assenza dell'imputato.
Norme richiamate
art. 10‑bis D.Lgs. 286/1998
Norma che disciplina il reato per cui il ricorrente era stato condannato; indicata come titolo di imputazione nella sentenza impugnata.
art. 604, comma 5‑bis c.p.p.
Norma richiamata dal ricorrente per dedurre la nullità della sentenza per lo svolgimento del processo in assenza dell'imputato; la Corte ha preso atto dell'eccezione ma la decisione è comunque caduta per prescrizione del reato.
art. 129 c.p.p.
Richiamato per fissare il momento rilevante rispetto all'applicazione delle norme temporali e per determinare la decorrenza utile ai fini della prescrizione (i fatti sono stati accertati in data 16/03/2014), circostanza che ha portato alla dichiarazione di estinzione del reato.
Massime di principio
- Quando, in sede di impugnazione, emergono profili processuali non manifestamente infondati, il ricorso è in generale ammissibile anche se successivamente può intervenire un motivo di estinzione del reato (es. prescrizione).
- La dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione comporta l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio e impedisce che la Corte si pronunci sul merito delle censure (motivazione, attenuanti, nullità procedurale), salvo che la prescrizione non sia rimessa in discussione.
- Per valutare la prescrizione è necessario individuare il momento a partire dal quale decorre il termine prescrizionale (data dei fatti, fatti giudicati, ecc.): la norma richiamata nel caso (art. 129 c.p.p.) e la giurisprudenza consolidata guidano tale determinazione.
- L'eccezione di nullità per processo celebrato in assenza dell'imputato (art. 604, comma 5‑bis c.p.p.) va comunque valutata separatamente; tuttavia, se è intervenuta la prescrizione, tale vizio può diventare irrilevante ai fini del risultato finale (estinzione del reato).
- In casi analoghi, la parte che impugna dovrebbe verificare tempestivamente e dettagliatamente i profili di prescrizione e i termini applicabili, poiché la declaratoria di estinzione può porre fine al processo d'appello o di cassazione senza che le altre questioni vengano decise sul merito.
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