Cassazione Penale, Sentenza n. 21661/2024 del 31/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli censurando principalmente: (a) l'insussistenza o la carenza della motivazione circa l'esistenza di un'associazione a delinquere in materia di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/90) e della partecipazione di ciascuno di essi al sodalizio; (b) l'illegittimità e l'inutilizzabilità delle intercettazioni e dei decreti autorizzativi, con particolare riferimento all'acquisizione dei codici IMEI tramite apparecchiature di monitoraggio (cd. IMEI catcher) e all'uso di utenze straniere; (c) l'erronea valutazione della attendibilità e della rilevanza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia; (d) vizi della motivazione relativi alla qualificazione di singoli reati (es. trasferimento fraudolento di valori, cessioni di droga) e al trattamento sanzionatorio (diniego delle attenuanti generiche, determinazione degli aumenti per continuazione); (e) richieste di acquisizione/valutazione di atti probatori esterni (es. sentenza di assoluzione in altro procedimento) non accolte. Alcuni ricorrenti hanno anche prospettato profili di illegittimità costituzionale o convenzionale con richiamo all'art. 15 Cost. e all'art. 8 CEDU in relazione alle tecniche di identificazione degli apparati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i ricorsi: ha ritenuto inammissibili o infondati i vari motivi perché, in massima parte, riproducevano censure già decise in sede di appello (mancanza di specificità e di confronto critico con la motivazione impugnata) o si risolvevano in una non consentita riconsiderazione del merito. In particolare, la Corte ha confermato che l'acquisizione del codice IMEI rientra negli atti urgenti della polizia giudiziaria e non è assimilabile alla captazione di comunicazioni: quindi la rilevazione degli IMEI (mediante apparecchiatura posizionata in loco) non richiede preventiva autorizzazione giudiziaria e non comporta di per sé l'illegittimità delle intercettazioni successive. È stata altresì richiamata la necessità, quando si denunzi l'inutilizzabilità di prove, di indicare specificamente il contenuto delle prove contestate e la loro incidenza sulla "prova di resistenza"; tale onere non è stato adempiuto dai ricorrenti, rendendo le censure generiche e inammissibili. Quanto al merito, la Corte ha ritenuto congrua e logica la motivazione dei giudici di merito: la valutazione della sussistenza dell'associazione e dei ruoli (capo, sedi operative, disponibilità di ingenti quantitativi, società schermo, telefoni criptati/esteri, consolidati canali di approvvigionamento) è stata ritenuta adeguatamente motivata e non manifestamente illogica. Di conseguenza sono state confermate le condanne così come rideterminate in sede d'appello (tra gli esiti principali: Giovanni Chirico 10 anni; Giuseppe Chirico 13 anni e 3 mesi; Raffaele Chirico 10 anni; Alessio Cola 11 anni e 3 mesi; Antonio Esposito 10 anni e 9 mesi; Natale Scarpa 24 anni e 3 mesi), e il rigetto dei ricorsi ha avuto effetto di conferma delle sentenze impugnate.
Norme richiamate
D.P.R. 309/1990 (t.u. stupefacenti), art. 74
Norma chiave per la contestazione dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione che richiede, per la configurazione dell'associazione, elementi di struttura, disponibilità di risorse, ruoli e ripetitività delle condotte e ha ritenuto tali elementi dimostrati dal complesso probatorio.
D.P.R. 309/1990, art. 80
Richiamato in relazione alla circostanza aggravante per detenzione di ingenti quantità: la Corte ha ritenuto che, anche in assenza di analisi in Italia, il dato ponderale accertato all'estero (40 kg sequestrati in Olanda) potesse giustificare l'aggravante con motivazione non illogica.
D.P.R. 309/1990, art. 73
Norme relative alle fattispecie di detenzione, cessione e importazione di stupefacenti utilizzate per qualificare i singoli reati fine e integrate nella valutazione complessiva dell'attività associative.
D.L. 306/1992, convertito L. 356/1992, art. 12-quinquies
Norma sulla intestazione fittizia/trasferimento fraudolento di valori: la Corte ha confermato che il reato è configurabile anche quando sia prevedibile l'avvio di misure di prevenzione (pendenza di procedimento per reati gravi), senza necessità di preventiva confisca/accertamento irrimediabile dei beni.
Codice di procedura penale, artt. 125, 192, 267, 271, 256
Richiamati nei motivi relativi a denuncia di vizi processuali e di motivazione; la Corte ha sottolineato l'onere delle parti, in cassazione, di confrontare criticamente i motivi con la motivazione impugnata e di specificare l'incidenza delle prove ritenute inutilizzabili (art. 192 e prescrizioni sulla motivazione). Art. 256 è stato evocato dalle difese in relazione alla disciplina delle intercettazioni.
Art. 15 Cost.
Richiamato nelle censure in termini di riservatezza rispetto alla captazione di IMEI; la Corte ha ritenuto che l'acquisizione del codice IMEI non costituisca di per sé intrusione nelle comunicazioni e che non sia necessaria preventiva autorizzazione giudiziale.
Art. 8 CEDU (Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo)
Richiamato nelle eccezioni convenzionali (con riferimento alla giurisprudenza CEDU, es. Benedik v. Slovenia): la Corte ha distinto la fattispecie dell'indirizzo IP (oggetto della giurisprudenza CEDU) dal codice IMEI, ritenendo che la disciplina e la portata della protezione siano diverse e che la acquisizione degli IMEI, come identificazione di apparecchi, non integri automaticamente la stessa intrusione nel diritto alla vita privata.
Massime di principio
- Contestare l'utilizzabilità delle intercettazioni in Cassazione richiede indicare con specificità quali risultanze si ritengono inutilizzabili e dimostrare la loro incidenza sulla "prova di resistenza"; censure generiche sono inammissibili.
- L'acquisizione del codice IMEI tramite strumenti di rilevamento è considerata attività di identificazione dell'apparecchio rientrante tra gli atti urgenti della polizia giudiziaria e non equiparabile alla captazione di comunicazioni: non richiede preventiva autorizzazione giudiziaria, salvo che non sia altresì acquisito contenuto comunicativo in modo illegittimo.
- La Corte di legittimità non riesamina il merito delle valutazioni probatorie che siano logicamente motivate; chi contesta la valutazione deve dimostrare vizi logici manifesti o travisamento della prova.
- Per ritenere sussistente un'associazione a delinquere in materia di stupefacenti è necessario un giudizio di sintesi su più elementi (quantitativi rilevanti, ripetitività, ruoli assegnati, strutture operative, società schermo, canali di approvvigionamento, uso di telecomunicazioni criptate): la presenza congiunta di tali elementi può legittimare la qualificazione associativa anche se parte delle condotte sono state commesse da soggetti differenti.
- La qualificazione di trasferimento fraudolento/intestazione fittizia (art.12-quinquies) può fondarsi sulla prevedibilità dell'avvio di misure di prevenzione (pendenza di procedimenti per reati gravi) e non richiede necessariamente che sia già stata eseguita una confisca.
- Quando si denuncia l'inattendibilità di collaboratori di giustizia è necessario un'argomentazione puntuale che metta in luce elementi concreti di contraddittorietà o incoerenza; la sola asserzione generica di inattendibilità non è sufficiente in Cassazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 31 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21659/2024 del 31/05/2024
- Sentenza penale · 31 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21662/2024 del 31/05/2024
- Sentenza penale · 31 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21689/2024 del 31/05/2024
- Sentenza penale · 31 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21851/2024 del 31/05/2024
- Sentenza penale · 31 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21853/2024 del 31/05/2024
- Sentenza penale · 31 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21854/2024 del 31/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →