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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21659/2024 del 31/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in un unico motivo: vizio di motivazione relativo alla sussistenza dell'elemento soggettivo (dolo specifico da evasione). L'imputato ha sostenuto che la mancata presentazione della dichiarazione IVA addebitata alla "Agrolip Sarda s.r.l." non poteva essere riferita alla sua volontà di evadere, essendo amministratore anche di altre società (Agricarni s.r.l., Valle dei Lecci s.r.l.) nelle quali si erano verificate omissioni; ha inoltre dedotto che la società Agrolip Sarda aveva tenuto regolare contabilità, aveva inviato la comunicazione IVA prevista dall'art. 8 (in realtà art. 8-bis) del d.P.R. 322/1998 e che le dichiarazioni erano affidate a professionisti, sicché l'elemento soggettivo e l'imputabilità dell'omissione sarebbero mancati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze fossero generiche o meramente fattuali e dunque non sindacabili in sede di legittimità. Ha confermato la valutazione della Corte d'Appello secondo cui la sussistenza del dolo specifico era dimostrata dalla sistematica omissione degli obblighi dichiarativi da parte del Vivarelli, anche considerata la pluralità di cariche ricoperte in più società. La Corte ha ribadito che la comunicazione IVA prevista dall'art. 8-bis del d.P.R. 322/1998 è un adempimento diverso e non equipollente alla dichiarazione annuale e non esclude la responsabilità penale per omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. 74/2000). Ha inoltre precisato che l'affidamento a professionisti non esonera, di per sé, dal dovere di presentare la dichiarazione, se non provato in fatto nel merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. 74/2000

    omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA

    Rappresenta il reato contestato: la Corte ha ritenuto integrato il dolo specifico dall'atteggiamento sistematico di omissione da parte del legale rappresentante, con superamento della soglia di punibilità.

  • art. 8-bis d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322

    comunicazione IVA annuale (dati sintetici)

    La Corte afferma che la comunicazione ex art. 8-bis è finalizzata al bilancio comunitario e non è equipollente alla dichiarazione annuale: la sua presentazione non esclude la responsabilità penale per omessa dichiarazione IVA.

  • Sez. 3, Sentenza n. 7135 del 17/12/2020 (Raso)

    precedente giurisprudenziale citato nella decisione

    Conferma il principio secondo cui la comunicazione IVA ex art. 8-bis non esclude la fattispecie penale di omessa dichiarazione prevista dall'art. 5 d.lgs. 74/2000.

  • Sez. 3, Sentenza n. 37856 del 18/06/2015 (Porzio)

    precedente giurisprudenziale citato nella decisione

    Stabilisce che l'incarico a professionisti per la redazione della dichiarazione, se non provato nel merito, non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per omissione; principio richiamato dalla Corte.

  • Principio di inammissibilità delle censure esclusivamente fattuali in sede di legittimità

    La Corte ha ritenuto le censure del ricorrente prevalentemente di natura fattuale/generica e quindi non ammissibili in cassazione; la rivalutazione delle risultanze istruttorie compete al giudice del merito.

Massime di principio

  • La presentazione della comunicazione IVA ex art. 8-bis d.P.R. 322/1998 non sostituisce la dichiarazione annuale: può coesistere con la responsabilità penale per omessa dichiarazione ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 74/2000.
  • La sistematicità e ripetizione di omissioni dichiarative, anche se riferite a più compagini societarie per lo stesso amministratore, può costituire elemento probante del dolo specifico da evasione.
  • L'affidamento formale a professionisti per la predisposizione della dichiarazione non esonera il legale rappresentante dalla responsabilità penale per omissione, salvo prova nel merito dell'effettivo e provato trasferimento dell'adempimento.
  • In Cassazione non sono ammesse doglianze che chiedano la mera rivalutazione dei fatti o della prova: le censure devono essere di diritto e non puramente fattuali.
  • Se dal giudizio emerge che l'elemento materiale del reato è incontestato, la questione principale è l'elemento soggettivo; tuttavia la dimostrazione del dolo specifico può fondarsi su indici fattuali (comportamento omissivo sistematico, pluralità di cariche, ecc.).

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