Cassazione Penale, Sentenza n. 21851/2024 del 31/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) vizi di motivazione relativamente alla bancarotta fraudolenta distrattiva con riferimento alla cessione di contratti di leasing (traviso della testimonianza Di Giovanni, documenti bancari e mancata valutazione puntuale dell'incasso e della perdita patrimoniale nonché errata determinazione del momento rilevante del danno patrimoniale); 2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla bancarotta fraudolenta documentale e presunta violazione dell'art. 522 c.p.p. per mutamento del fatto in sentenza; 3) richiesta di riqualificazione in bancarotta documentale semplice o in diversa tipologia (contestazione della valutazione del dolo e sostenimento che l'art. 217 legge fall. ammetta anche la responsabilità colposa); 4) vizio nella determinazione del trattamento sanzionatorio e mancata valutazione di elementi favorevoli all'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte: ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Perugia per un nuovo esame completo. In particolare, ha accolto le censure relative alla motivazione della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale (mancanza di specificazione circa l'effettivo incasso del prezzo e mancanza di adeguata prognosi sulla proficuità per la curatela della prosecuzione dei contratti di leasing), e ha rilevato errori di impostazione circa l'oggetto della cessione (contratti di leasing e non i veicoli) e l'uso di valutazioni economiche generiche (es. decremento del valore) prive di dati precisi. Ha invece dichiarato infondato il motivo relativo all'art. 522 c.p.p. (mutamento del fatto) e ha ritenuto fondata la censura sulla possibilità di riqualificazione ai sensi dell'art. 217 legge fall. anche a titolo colposo; il quarto motivo sul trattamento sanzionatorio è stato assorbito. La Corte del riesame dovrà motivare compiutamente e valutare nuovamente le prove e gli aspetti economico-patrimoniali rilevanti.
Norme richiamate
La Corte richiama che l'art. 217 legge fall. può configurare responsabilità sia a titolo di dolo sia a titolo di colpa; pertanto la riqualificazione della fattispecie non è esclusa per il solo fatto che la condotta sia stata ritenuta non colposa.
Richiamato in combinato con l'art. 522 come riferimento per la verifica della qualità e della forma dell'imputazione e della motivazione di primo grado; la Corte evidenzia l'esigenza di valutare la concretizzazione del possibile 'mutamento del fatto' sulla base della concreta capacità difensiva mostrata dall'imputato.
La Corte afferma che la presunta trasformazione dell'imputazione non integra automaticamente nullità: per la configurazione del mutamento del fatto occorre che esso sia radicale e abbia realmente pregiudicato il diritto di difesa; va valutata la concreta possibilità di esercitare la difesa nel corso del processo.
Massime di principio
- Nelle fattispecie di cessione di contratti di leasing da parte del fallito, per configurare la bancarotta distrattiva occorre valutare se la prosecuzione del rapporto da parte del curatore avrebbe costituito una risorsa economica per i creditori: il giudice deve motivare concretamente questa prognosi (prezzo di cessione dei contratti, prezzo di riscatto, rate già pagate e residue).
- La valutazione del pregiudizio patrimoniale non può limitarsi a confronti astratti o a valutazioni economiche generiche (es. percentuali standard di deprezzamento) ma deve fondarsi su dati e calcoli specifici relativi al momento rilevante (la Corte richiama che il momento significativo per la bancarotta è la sentenza dichiarativa di fallimento e occorre tener conto della situazione patrimoniale utile ai creditori).
- Il ricorso che lamenta mutamento del fatto ai sensi dell'art. 522 c.p.p. deve dimostrare che la nuova qualificazione abbia pregiudicato in concreto l'esercizio della difesa; non basta un confronto formale tra contestazione e sentenza quando l'imputato ha potuto comunque difendersi sull'oggetto contestato.
- L'art. 217 della legge fallimentare può essere applicato sia a titolo doloso sia colposo: i giudici devono considerare la possibile riqualificazione della fattispecie tenendo conto che la responsabilità colposa è compatibile e va presa in considerazione se emergeranno elementi probatori idonei.
- In sede di impugnazione è utile indicare in modo puntuale quale evidenza manchi nella motivazione (es. quale somma è stata incassata, dove è finito l'incasso, calcoli su rate e riscatto) perché la Corte di legittimità richiede specificità nelle contestazioni di vizi motivazionali.
- Il giudice d'appello deve fornire motivazioni precise e non limitarsi ad affermazioni generiche quando utilizza presunzioni economiche o 'fatti notorî' (es. percentuali di deprezzamento): queste devono essere supportate da dati oggettivi.
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