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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21662/2024 del 31/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Bologna del 02/08/2023 che aveva rigettato la richiesta di sostituire la misura della custodia in carcere con gli arresti domiciliari. Il ricorrente deduceva violazione di legge processuale e vizio di motivazione: sosteneva che il Tribunale non avesse affrontato l'oggetto devoluto (adeguatezza degli arresti domiciliari rispetto alle esigenze cautelari), avesse indebitamente insistito sulla valutazione della gravità indiziaria e avesse motivato in modo sommario e apodittico circa l'inaffidabilità dell'indagato e la possibilità di ripresa di contatti con i correi e di espatrio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente non si fosse confrontato con tutte le ragioni poste a fondamento dell'ordinanza impugnata: il Tribunale aveva infatti confermato il pericolo di fuga valorizzando elementi quali la presenza della moglie dell'indagato in Cina, la prospettiva di un trattamento sanzionatorio gravoso e i contatti con una consorteria internazionale che includeva soggetti cinesi. Tali ragioni sono state ritenute autonome e sufficienti a sostenere il rigetto della domanda di sostituzione della misura cautelare. Perciò il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende (con disposizione ai sensi dell'art. 616 c.p.p., tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n.186/2000).

Norme richiamate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per disporre l'onere delle spese e la condanna alla somma a favore della Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha applicato la disposizione calibrando l'ammontare in via equitativa.

  • art. 94 c.p.p. (richiamato per gli adempimenti)

    Richiamato per gli adempimenti in cancelleria successivi alla pronuncia; la sentenza è stata inviata alla cancelleria per gli adempimenti di legge.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n.186

    Richiamata in relazione alla valutazione della colpa nella presentazione del ricorso e all'irrogazione della somma in favore della Cassa delle Ammende: la Corte di cassazione ha considerato che non vi era prova di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, determinando comunque la sanzione in via equitativa.

  • Cass. Sez. 3, n. 2574 del 06/12/2017 (Rv. 272448)

    Giurisprudenza richiamata per il principio che il ricorso per cassazione è inammissibile se limita la critica a una sola delle diverse rationes decidendi quando queste siano autonome e autosufficienti.

  • Cass. Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 (Rv. 255568)

    Richiamata per il principio che i motivi di ricorso sono inammissibili quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.

  • Cass. Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014 (Rv. 259425)

    Richiamata per l'affermazione secondo cui il ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato e deve confrontarsi con tutte le motivazioni decisorie.

Massime di principio

  • In impugnazioni contro misure cautelari il ricorrente deve confrontarsi con tutte le ragioni poste a fondamento del provvedimento: censurare solo una ratio autonoma può rendere il ricorso inammissibile.
  • La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso anche quando la critica manca della necessaria correlazione con le motivazioni effettivamente adottate dal giudice di merito.
  • Per valutare il pericolo di fuga rilevano anche fattori extragiudiziari come legami familiari all'estero, la prospettiva di un trattamento sanzionatorio gravoso e i contatti con organizzazioni criminali internazionali.
  • Il tribunale del riesame può ritenere insostituibile la custodia in carcere se i dati nuovi proposti dall'indagato non dimostrano l'adeguatezza e l'idoneità di misure meno afflittive (es. arresti domiciliari) a fronteggiare rischio di fuga, reiterazione o inaffidabilità.
  • In caso di ricorso dichiarato inammissibile la parte può essere condannata alle spese processuali e a una somma a favore della Cassa delle Ammende; tuttavia la misura è modulata tenendo conto dell'eventuale assenza di colpa secondo i criteri indicati dalla giurisprudenza costituzionale.

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