Cassazione Penale, Sentenza n. 21662/2024 del 31/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Bologna del 02/08/2023 che aveva rigettato la richiesta di sostituire la misura della custodia in carcere con gli arresti domiciliari. Il ricorrente deduceva violazione di legge processuale e vizio di motivazione: sosteneva che il Tribunale non avesse affrontato l'oggetto devoluto (adeguatezza degli arresti domiciliari rispetto alle esigenze cautelari), avesse indebitamente insistito sulla valutazione della gravità indiziaria e avesse motivato in modo sommario e apodittico circa l'inaffidabilità dell'indagato e la possibilità di ripresa di contatti con i correi e di espatrio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente non si fosse confrontato con tutte le ragioni poste a fondamento dell'ordinanza impugnata: il Tribunale aveva infatti confermato il pericolo di fuga valorizzando elementi quali la presenza della moglie dell'indagato in Cina, la prospettiva di un trattamento sanzionatorio gravoso e i contatti con una consorteria internazionale che includeva soggetti cinesi. Tali ragioni sono state ritenute autonome e sufficienti a sostenere il rigetto della domanda di sostituzione della misura cautelare. Perciò il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende (con disposizione ai sensi dell'art. 616 c.p.p., tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n.186/2000).
Norme richiamate
Norma richiamata per disporre l'onere delle spese e la condanna alla somma a favore della Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha applicato la disposizione calibrando l'ammontare in via equitativa.
art. 94 c.p.p. (richiamato per gli adempimenti)
Richiamato per gli adempimenti in cancelleria successivi alla pronuncia; la sentenza è stata inviata alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n.186
Richiamata in relazione alla valutazione della colpa nella presentazione del ricorso e all'irrogazione della somma in favore della Cassa delle Ammende: la Corte di cassazione ha considerato che non vi era prova di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, determinando comunque la sanzione in via equitativa.
Cass. Sez. 3, n. 2574 del 06/12/2017 (Rv. 272448)
Giurisprudenza richiamata per il principio che il ricorso per cassazione è inammissibile se limita la critica a una sola delle diverse rationes decidendi quando queste siano autonome e autosufficienti.
Cass. Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 (Rv. 255568)
Richiamata per il principio che i motivi di ricorso sono inammissibili quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.
Cass. Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014 (Rv. 259425)
Richiamata per l'affermazione secondo cui il ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato e deve confrontarsi con tutte le motivazioni decisorie.
Massime di principio
- In impugnazioni contro misure cautelari il ricorrente deve confrontarsi con tutte le ragioni poste a fondamento del provvedimento: censurare solo una ratio autonoma può rendere il ricorso inammissibile.
- La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso anche quando la critica manca della necessaria correlazione con le motivazioni effettivamente adottate dal giudice di merito.
- Per valutare il pericolo di fuga rilevano anche fattori extragiudiziari come legami familiari all'estero, la prospettiva di un trattamento sanzionatorio gravoso e i contatti con organizzazioni criminali internazionali.
- Il tribunale del riesame può ritenere insostituibile la custodia in carcere se i dati nuovi proposti dall'indagato non dimostrano l'adeguatezza e l'idoneità di misure meno afflittive (es. arresti domiciliari) a fronteggiare rischio di fuga, reiterazione o inaffidabilità.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile la parte può essere condannata alle spese processuali e a una somma a favore della Cassa delle Ammende; tuttavia la misura è modulata tenendo conto dell'eventuale assenza di colpa secondo i criteri indicati dalla giurisprudenza costituzionale.
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