Cassazione Penale, Ordinanza n. 15569/2025 del 18/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di Appello di Perugia che aveva confermato la condanna pronunciata dal GIP del Tribunale di Perugia per detenzione e trasporto di cocaina, del peso di circa 19 grammi, suddivisa in 19 involucri termosaldati. Il ricorso censurava, come unico profilo rilevante, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza anziché di equivalenza. La difesa sosteneva, in sostanza, che la Corte territoriale avrebbe dovuto attribuire maggiore rilievo a elementi favorevoli all'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse meramente riproduttivo di una censura già proposta e non contenesse un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata. Ha considerato logica e coerente la motivazione della Corte di appello, che aveva valorizzato la non esigua quantità di sostanza, desumendone oltre 90 dosi medie singole, la personalità dell'imputato e la sua stessa ammissione di svolgere regolare attività di spaccio per mantenersi, oltre ai precedenti specifici relativi a numerose cessioni di stupefacente. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
integra il reato di detenzione e trasporto di sostanza stupefacente; nel caso concreto riferito alla cocaina rinvenuta nella disponibilità dell'imputato.
indica i criteri di valutazione della gravità del reato e della personalità del reo, richiamati per motivare il diniego delle attenuanti generiche.
non è citato espressamente nel testo, ma è la norma sostanziale implicata dal tema del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso contro il diniego delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile quando si limita a riproporre una censura già formulata senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il giudizio sulle circostanze attenuanti generiche è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione è logica, coerente e dà conto degli elementi ritenuti decisivi ai sensi dell'art. 133 c.p.
- Nel motivare il diniego delle attenuanti generiche è sufficiente che il giudice valorizzi gli elementi negativi ritenuti decisivi; non è necessario confutare singolarmente ogni elemento favorevole prospettato dalla difesa.
- La gravità del fatto in materia di stupefacenti può essere desunta dalla quantità detenuta e dalla possibilità di ricavare un numero significativo di dosi, oltre che dalla personalità dell'imputato e dai precedenti specifici.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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