Cassazione Penale, Sentenza n. 33869/2023 del 01/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza che ha rigettato l'istanza di riesame contro il decreto di sequestro preventivo delle quote della Studium s.r.l. La ricorrente contestava: incompetenza del giudice e mancato contraddittorio; travisamento del petitum (si sarebbe proceduto solo per autoriciclaggio); carenza e illogicità della motivazione sul fumus commissi delicti e sul periculum in mora; preclusione per giudicato cautelare in seguito alla precedente revoca; abuso del processo per reiterazione della richiesta; errori di valutazione economico-contabile e indebita estensione delle esigenze cautelari a fini impeditive non richieste dal PM.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure: non si è formato giudicato cautelare preclusivo; la Procura poteva legittimamente richiedere un nuovo sequestro fondato su un quadro fattuale più ampio; la competenza è del giudice attualmente titolare del procedimento (giudice dell'udienza preliminare) in relazione alla fase processuale; il decreto di sequestro originario e la relativa motivazione evidenziavano i reati fallimentari e tributari come presupposti, mentre l'ipotesi di autoriciclaggio è stata esclusa dal Tribunale; l'integrazione motivazionale operata in sede di riesame è ammissibile e non ha carenze tali da renderla inesistente; la misura preventiva sulle quote è quindi legittima in relazione alla strumentalità degli asset ai reati contestati.
Norme richiamate
Il sequestro preventivo può essere disposto anche in relazione alla strumentalità di beni rispetto a reati; il Tribunale ha fondato la misura sia per finalità di confisca sia per esigenze impeditive e di prevenzione in presenza di indizi e di collegamento sistematico fra operazioni societarie e reati fallimentari/tributari.
art. 125, comma 3 cod. proc. pen.
Esige motivazione sul fumus commissi delicti; la Corte ha ritenuto che la motivazione del GIP fosse sufficiente a mostrare l'esistenza di indizi e i nessi temporali e strutturali tra le operazioni societarie e le condotte illecite.
Riguarda la competenza; la Corte ha affermato che la competenza del giudice va valutata in relazione allo stadio processuale e alla disponibilità degli atti, quindi la trasmissione al giudice dell'udienza preliminare trasferisce anche la cognizione sulle misure cautelari richieste in quella fase.
art. 309, comma 9 cod. proc. pen.
Richiama i poteri e i limiti relativi ai provvedimenti cautelari; la Corte ha ritenuto non fondata la censura sulla presunta discrepanza tra petitum del PM e petitum applicato dal Tribunale, rilevando che il decreto e la motivazione facevano esplicito riferimento anche ai reati fallimentari e tributari.
Connesso alle misure reali e alle esigenze cautelari; utilizzato nel contesto per valutare le finalità della misura e la possibilità di estenderla quando risulti la strumentalità dei beni al reato.
Regole sul riesame delle misure; la Corte ha ritenuto legittima l'attività motivazionale del Tribunale nel riesame, compresa l'integrazione degli argomenti a sostegno della misura.
art. 125 cod. proc. pen. (richiami generali alla motivazione)
Principio generale che la motivazione deve essere comprensibile e sufficiente; la Corte ha escluso che i vizi denunciati fossero tali da rendere la motivazione del tutto mancante o incomprensibile.
Prevede la confisca per equivalente; la misura reale è stata ritenuta idonea anche in vista di una possibile confisca nel prosieguo del procedimento.
Norma relativa al reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte; il sequestro è stato disposto anche con riferimento a questo reato come presupposto della misura.
Riferimento alla disciplina fallimentare usata dalla difesa ed esaminata dalla Corte nella valutazione della logica economico-giuridica delle operazioni societarie contestate.
Richiamati dalla difesa in relazione a valutazioni civilistiche sui rapporti e sui trasferimenti patrimoniali; la Corte ha ritenuto che eventuali errori di valutazione civilistica non incidessero di per sé sulla legittimità della misura cautelare penale quando sussistono indizi di strumentalità e di pericolo per i creditori.
art. 9 e art. 430 cod. proc. pen.
Riferimenti procedurali generali citati dalla difesa (competenze, formalità): la Corte non ha ritenuto fondate le censure procedurali prospettate, confermando che il riesame e la conferma del sequestro erano coerenti con le regole di competenza e contraddittorio applicabili allo stadio del procedimento.
Massime di principio
- La competenza per decidere sulle misure cautelari segue lo sviluppo del procedimento: una volta trasmessi gli atti al giudice dell'udienza preliminare, quest'ultimo può decidere anche sulle richieste cautelari relative al medesimo fascicolo.
- La revoca di un precedente sequestro non impedisce automaticamente una nuova richiesta di sequestro sugli stessi beni se la Procura fonda la nuova istanza su un quadro fattuale o prospettazione ampliata e differente; il giudicato cautelare richiede pronuncia definitiva sul merito probatorio.
- Per disporre il sequestro preventivo di quote societarie sono necessari indizi che colleghino le operazioni societarie ai reati (fumus) e la sussistenza di esigenze cautelari (periculum), inclusa la strumentalità dei beni al compimento o alla reiterazione di reati o alla confisca.
- Errori o contestazioni di natura tecnico-contabile o di valutazione economica non sono di per sé idonei a invalidare la misura cautelare se sussistono indizi concreti e una motivazione che colleghi i fatti criminosi agli asset sequestrati; questioni di merito economico saranno valutate nel contraddittorio e nel merito.
- La Corte di riesame può integrare e precisare la motivazione del provvedimento applicativo di misura cautelare; tale integrazione è lecita purché non configuri una totale sostituzione del fatto storico contestato e rispetti il diritto di difesa.
- La Procura non commette necessariamente abuso del diritto chiedendo nuovamente misure già disposte e poi revocate se la nuova istanza si fonda su elementi o prospettazioni non identiche a quelle precedenti o se corregge argomentazioni già censurate.
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