Cassazione Penale, Sentenza n. 33520/2023 del 01/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di appello che aveva ridotto la pena inflitta in primo grado per il reato riqualificato da rapina pluriaggravata a truffa pluriaggravata. Denuncia violazione di legge e vizio di motivazione nella qualificazione giuridica del fatto (contestando l'attendibilità della persona offesa e la configurabilità dell'aggravante per aver ingenerato un pericolo immaginario) e censura la valutazione delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che dovevano prevalere sull'aggravante e che non era stato tenuto conto del comportamento processuale, dell'assenza di danno economico e degli interventi per eliminare gli effetti dannosi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato e per questioni non deducibili in sede di legittimità. Ha ritenuto che: (i) la motivazione dei giudici di merito fosse adeguata e che il ricorrente si fosse limitato a riproporre in cassazione le stesse doglianze già esaminate in appello; (ii) la questione dell'attendibilità della persona offesa non era stata specificamente dedotta in appello e quindi è inammissibile in Cassazione per carenza di devoluzione; (iii) la Corte di appello ha correttamente valutato che l'imputato aveva artificiosamente creato un convincimento di pericolo nella vittima inducendola a consegnare i beni, giustificando l'aggravante prevista dall'art. 640, comma 2, n. 2; (iv) il motivo relativo alle attenuanti generiche era inammissibile per genericità già in appello. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c)
Richiede che il ricorso indichi le ragioni di fatto e di diritto a sostegno delle richieste; la mera riproposizione delle stesse doglianze già esaminate in appello non soddisfa il requisito e rende il motivo inammissibile
art. 640 c.p., comma secondo, n. 2
L'aggravante si applica quando la condotta ha ingenerato nella vittima il timore di un pericolo, anche se immaginario; la Corte ha ritenuto che gli artifici usati dall'imputato abbiano provocato nella persona offesa la percepita necessità di consegnare i beni, integrando l'aggravante
art. 616 c.p.p.
Consente la condanna alle spese processuali e ad una somma a favore della cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o infondato; applicata per irrogare la sanzione pecuniaria equitativamente fissata
Massime di principio
- Non è sufficiente riproporre in Cassazione le stesse argomentazioni già esaminate e rigettate in appello: il ricorso deve contenere critiche specifiche di diritto o motivazione manifestamente illegittime o contraddittorie
- Le censure sulla credibilità della persona offesa o sulla valutazione del merito probatorio devono essere sollevate e motivatamente articolate già in sede d'appello; se non devolute al giudice d'appello, risultano precluse in Cassazione
- La Corte di legittimità non è sede per riconsiderare la valutazione delle prove o per proporre una diversa lettura delle emergenze istruttorie se la motivazione di merito è logica e congrua; sono ammissibili solo vizi di motivazione manifesti, illogicità o contraddittorietà
- Per l'aggravante prevista dall'art. 640, comma 2, n. 2, è rilevante non solo la violenza o la minaccia materialmente esercitata, ma anche l'uso di artifizi che inducano nella vittima il timore o la percezione di un rischio tale da determinare la consegna dei beni; l'esistenza di un 'pericolo immaginario' può integrare l'aggravante se funzionale a costringere la scelta della vittima
- Le attenuanti generiche devono essere specificamente richieste e motivate nelle fasi di merito; una richiesta generica di trattamento sanzionatorio piu' mite è insufficiente per ribaltare la decisione se non adeguatamente argomentata
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