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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33522/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Potenza che confermava la condanna per il reato di truffa, deducendo: (i) nullità della sentenza per violazione dell'art. 23-bis, comma 2, del decreto-legge n.137/2020 (mancata trasmissione delle conclusioni del Procuratore generale nella celebrazione del giudizio d'appello con rito cartolare); (ii) vizio di motivazione per omessa valutazione di elementi di prova favorevoli all'imputato, in particolare circostanze emerse dalla testimonianza di Di Nota Massimo che avrebbero potuto far ritenere Ferraro come possibile soggetto truffato anziché autore della truffa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha rilevato che la mancata trasmissione immediata delle conclusioni del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 23-bis comma 2 DL 137/2020, non determina automaticamente la nullità: è necessario che il ricorrente dimostri il concreto pregiudizio subito dalle ragioni della difesa, circostanza non specificata nel caso. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato l'inammissibilità della censura perché attiene alla valutazione di merito delle prove, materia non sindacabile in sede di legittimità salvo i casi di carenza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione su aspetti essenziali. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La mancata comunicazione o trasmissione formale delle conclusioni del pubblico ministero nel giudizio d'appello celebrato con rito cartolare non comporta automaticamente la nullità della sentenza: il ricorrente deve dimostrare un concreto e specifico pregiudizio derivante da tale omissione.
  • In Cassazione non è possibile ottenere accoglimento del ricorso con motivazioni che si limitano a proporre una rivalutazione dei fatti o a sostenere che il giudice di merito avrebbe dovuto attribuire diverso peso a determinate prove; ammessa impugnabilità soltanto per la mancanza di motivazione, la sua manifesta illogicità o contraddittorietà su punti essenziali o per l'ignoranza di un atto probatorio rilevante.
  • Il giudice di merito non è obbligato a riferire esaurientemente su ogni singolo elemento probatorio: è sufficiente che la motivazione esponga gli elementi essenziali che hanno condotto alla decisione e risulti logicamente coerente.
  • Per impugnare con successo vizi connessi alla valutazione delle prove è necessario formulare censure di diritto che evidenzino errori logico-giuridici manifesti, identificando con precisione omissioni o contraddizioni nell'atto impugnato.
  • Chi propone ricorso senza prospettare profili di illegittimità rilevanti rischia il rigetto e la condanna alle spese processuali; quindi occorre un'adeguata e circostanziata esposizione del pregiudizio subito e degli elementi giuridici che ne conseguono.

Testo integrale

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