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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33524/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore ha impugnato la sentenza di condanna per acquisto di telefonino di sospetta provenienza (art. 712 c.p.) sostenendo che, per il prezzo, la località dell'acquisto (piazza Umberto), la mancata identificazione del venditore, la presenza in memoria dei dati della derubata e i precedenti specifici dell'imputato, doveva ritenersi evidente la consapevolezza dell'origine furtiva del bene. Il ricorrente (De Simone) ha proposto ricorso lamentando violazioni procedurali: mancata concessione del termine per chiedere l'oblazione ex art. 141, co. 4-bis disp. att. c.p.p., e carenza di motivazione circa l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Quanto al ricorso del Pubblico Ministero, è stato ritenuto che le censure proposte si risolvessero in una diversa valutazione del peso degli indizi (materia riservata al giudice di merito) e quindi inammissibili in sede di legittimità; elementi come il luogo dell'acquisto o la prassi locale sono stati giudicati evanescenti ed imponderabili in questa sede. Quanto al ricorso dell'imputato, è stato ritenuto che non fosse stata formulata in primo grado alcuna istanza di oblazione, per cui la doglianza è infondata; la richiesta relativa alla particolare tenuità è stata considerata manifestamente infondata in ragione dei precedenti dell'imputato e della motivazione implicita della sentenza che ha applicato una pena non minima. Perciò la condanna di merito è stata confermata e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 712 c.p.

    acquisto di cose di sospetta provenienza

    La Corte ha mantenuto la qualificazione del fatto come acquisto di cose di sospetta provenienza confermando che la valutazione del quadro indiziario compete al giudice di merito

  • art. 141, co. 4-bis disp. att. c.p.p.

    La Corte ha ritenuto che l'istanza di oblazione debba essere effettivamente proposta dalla difesa in fase di merito; l'assenza di tale istanza impedisce di fondare un motivo di cassazione

  • art. 131-bis c.p.

    particolare tenuità del fatto

    La Corte ha affermato che la particolare tenuità può emergere anche in via implicita dalla motivazione sul trattamento sanzionatorio, ma può essere esclusa per i precedenti dell'imputato e la gravità complessiva valutata dal giudice

  • art. 593 c.p.p.

    appello del Pubblico Ministero per mutamento del titolo di reato

    Richiamata dalla difesa come norma che consente l'impugnazione del PM quando cambia il titolo di reato; la Corte ha tuttavia trattato l'impugnazione del PM come censura di merito non idonea in Cassazione

  • art. 616 c.p.p.

    condanna per spese processuali e somme alla Cassa delle Ammende

    La Corte ha applicato la sanzione economica prevista per l'inammissibilità del ricorso e per le spese di giudizio

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per rievaluare il peso o la congruità degli indizi: le censure che chiedono una diversa valutazione probatoria sono inammissibili, salvo vizio di motivazione manifesto nel testo del provvedimento impugnato.
  • Le circostanze fattuali non esaminate dal giudice di merito (es. luogo dell'acquisto, abitudini locali) non possono essere valorizzate per la prima volta in Cassazione come base per l'annullamento.
  • L'istanza di oblazione deve essere proposta dalla difesa nei termini e nelle forme previste; la sua mancata proposizione in primo grado impedisce di fondare il gravame in Cassazione su tale motivo.
  • La particolare tenuità del fatto può emergere anche implicitamente dalla motivazione, ma può essere esclusa quando emergono indici personali (prevedenti specifici) che rendono incompatibile il beneficio.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile la parte può essere condannata alle spese e a somme a favore della Cassa delle Ammende; il PM può impugnare per mutamento del titolo, ma la Cassazione verifica la sussistenza di questioni di diritto e non rieffettua il giudizio di fatto.

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