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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33523/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Torino per plurime censure: ROMANO e VIGATO contestano l'individuazione del reato piu grave ai fini del calcolo della pena (presunta violazione dell'art. 69 c.p. e mancato bilanciamento delle aggravanti); AVAGLIANO e BONDAVALLI denunciano l'inutilizzabilita delle intercettazioni telefoniche (violazione degli artt. 266, 270, 271 c.p.p. e principio Cavallo), vizi di motivazione e travisamento della prova in relazione ai reati di turbativa d'asta, truffa aggravata e traffico di influenze; CIVERA deduce vizio di motivazione e travisamento della prova sulla sussistenza dell'accordo clandestino e sulla natura delle informazioni fornite dal pubblico ufficiale (nocciolo della turbativa d'asta).

La decisione

La Corte di Cassazione ha deciso: 1) I ricorsi di ROMANO Domenico e VIGATO Mauro sono inammissibili perché avverso una sentenza pronunciata all'esito di un concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p.; sono condannati al pagamento delle spese e ciascuno a euro 3.000 alla cassa delle ammende. 2) I ricorsi di AVAGLIANO Salvatore e BONDAVALLI Danilo sono ritenuti fondati in parte: la Corte ha rilevato l'inutilizzabilita delle intercettazioni rispetto a specifici reati riqualificati (traffico di influenze ex art. 346-bis c.p. e truffa aggravata in danno di ente pubblico art. 640 comma 2 n.1 c.p.), perche tali reati non rientrano nei limiti di ammissibilita previsti dall'art. 266 c.p.p.; per tali posizioni la sentenza impugnata e annullata e rinviata ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino per nuovo giudizio tenendo conto dei limiti di utilizzabilita delle intercettazioni. 3) Per CIVERA Alberto, in ragione della stretta connessione fattuale e delle conseguenze sulle valutazioni probatorie derivanti dall'inutilizzabilita delle intercettazioni a carico degli altri imputati, la sentenza e anch'essa annullata con rinvio per nuovo giudizio. 4) E' respinta la richiesta di condanna alla rifusione delle spese processuali avanzata dalla parte civile per mancata partecipazione alla discussione orale. In sintesi: inammissibili i ricorsi di Romano e Vigato; annullamento con rinvio per Avagliano, Bondavalli e Civera.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod.proc.pen.

    La Corte ricorda che il concordato in appello limita le censure ammissibili in cassazione: sono impugnazioni ammissibili solo le questioni relative alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del PM o al contenuto difforme della pronuncia; censure relative a motivi rinunciati o alla valutazione delle prove sono inammissibili.

  • art. 69 cod.pen.

    Riferito nella doglianza sulla individuazione del reato piu grave ai fini del cumulo e del calcolo della pena; la Corte rileva che tali questioni, quando attengono a motivi rinunciati nel concordato, non sono piu sindacabili in cassazione salvo caratteristiche di pena illegale.

  • art. 353 cod.pen.

    Richiamato come rubricazione della turbata liberta degli incanti (capo B) la cui qualificazione influisce sui termini di utilizzabilita delle intercettazioni.

  • art. 640 comma secondo n. 1 cod.pen.

    La Corte afferma che la truffa aggravata in danno dello Stato o ente pubblico e collocata tra i delitti contro il patrimonio e non tra i delitti contro la pubblica amministrazione; pertanto non rientra nell'eccezione di utilizzabilita delle intercettazioni prevista dall'art. 266 c.p.p. per reati contro la P.A.

  • art. 346-bis cod.pen.

    Traffico di influenze illecite: la pena edittale massima e sotto la soglia indicata dall'art. 266 c.p.p. per i delitti contro la P.A.; la Corte ne ricava l'inutilizzabilita delle intercettazioni autorizzate originariamente per reati piu gravi.

  • art. 266 cod.proc.pen.

    Norma centrale sul campo di ammissibilita delle intercettazioni: la Corte sottolinea la natura eccezionale e tassativa delle deroghe; in particolare l'art. 266 comma 1 lett. b va interpretato come riferito ai delitti specifici del capo primo titolo secondo del secondo libro del codice penale e richiede determinate soglie edittali per consentire l'intercettazione.

  • art. 270 cod.proc.pen.

    Regola sull'utilizzazione in altri procedimenti: la Corte distingue i casi in cui le intercettazioni sono state specificatamente autorizzate per i medesimi fatti e soggetti (utilizzabili) da quelli in cui manca provvedimento autorizzativo e serve provare il legame sostanziale col reato originario (limite all'utilizzo).

  • art. 271 cod.proc.pen.

    Richiamato nella discussione sulla riqualificazione del fatto: la giurisprudenza permette l'utilizzo di intercettazioni anche se poi la qualificazione giuridica cambia, ma nei limiti dei presupposti di legittimita stabiliti all'atto dell'autorizzazione e senza travalicare i limiti di cui all'art. 266.

  • art. 15 Cost.

    Rilevato quale principio costituzionale che limita le autorizzazioni in bianco: autorizzazioni per intercettazioni devono essere motivate e circoscrivere soggetti e fatti per i quali si procede.

Massime di principio

  • Se in appello e stato concluso un concordato ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., molte censure relative a prove, motivazione e riquadrature dei fatti rinunciate dall'imputato non sono piu sindacabili in Cassazione, salvo che la pena complessiva sia illegale nei termini dei limiti edittali.
  • Le intercettazioni autorizzate sono utilizzabili nei limiti indicati dal provvedimento motivato dell'autorita giudiziaria; se l'autorizzazione era specifica per determinati fatti e soggetti non opera l'art. 270 c.p.p. che vieta l'uso in altri procedimenti, salvo che la riqualificazione non abbia reso il reato atipico rispetto ai limiti di ammissibilita di art. 266 c.p.p.
  • La riqualificazione del fatto, se riduce la pena edittale al di sotto delle soglie previste per l'ammissione delle intercettazioni (art. 266), puo rendere quelle intercettazioni inutilizzabili per il nuovo titolo di reato; pertanto la difesa puo efficacemente impugnare l'utilizzabilita quando la nuova qualificazione non rientra nei casi tassativi previsti dalla legge.
  • La truffa aggravata consumata in danno dello Stato o di ente pubblico (art. 640 comma 2 n.1) e tipizzata tra i delitti contro il patrimonio e non automaticamente riconducibile ai delitti contro la pubblica amministrazione; non va dunque invocata l'eccezione generale delle intercettazioni prevista per i reati contro la P.A. senza ulteriori elementi.
  • Quando l'annullamento per motivi probatori riguarda alcuni imputati e le relative intercettazioni, le conseguenze possono estendersi a coimputati strettamente connessi per unita fattuale, giustificando l'annullamento con rinvio anche per questi ultimi.
  • La parte civile che non partecipa alla discussione orale in Cassazione riduce le probabilita di ottenere la condanna alle spese processuali in caso di rigetto o di declaratoria di inammissibilita dell'impugnazione.

Testo integrale

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