Cassazione Penale, Sentenza n. 33521/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
De Matteis impugnava la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per concorso nel reato di estorsione contestato al capo I). Contestava la qualificazione giuridica dei fatti (sosteneva che si trattasse di violenza privata ex art. 610 c.p. e non di estorsione ex art. 629 c.p.), lamentando vizio di motivazione e travisamento di prova rispetto a una intercettazione (telefonata n.117 del 15/06/2008). In particolare contestava l'interpretazione del verbo "strappare", sostenendo l'assenza dell'elemento dell'ingiusto profitto e la mancanza del rapporto eziologico tra la condotta e un vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito; inoltre deduceva che, in assenza di effettivo profitto, non poteva ritenersi consumata l'estorsione.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso come infondato. Ha ritenuto corretta la riqualificazione operata dalla Corte di appello in estorsione (art. 629 c.p.), osservando che l'elemento dell'ingiusto profitto è un evento successivo e che il reato si considera consumato quando la violenza o la minaccia ha effettivamente costretto la vittima al "facere" imposto (consegna delle magliette), indipendentemente dal fatto che il profitto sia stato poi realizzato. La Corte ha inoltre escluso il travisamento del contenuto dell'intercettazione rilevando il contesto di violenza di gruppo. Tuttavia, preso atto della prescrizione maturata (calcolata al 14/12/2022), la sentenza è stata annullata senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione.
Norme richiamate
La Corte interpreta l'estorsione come reato consumato quando la violenza o la minaccia costringono la vittima al "facere" finalizzato a un ingiusto profitto; l'ingiusto profitto è un evento ulteriore e non è necessario che sia effettivamente conseguito perché il reato sia ritenuto consumato
La violenza privata è distinta dall'estorsione: se manca la costrizione diretta al conseguimento di un "facere" per un ingiusto profitto la fattispecie può rientrare nell'art. 610; la Corte ha ritenuto però che nel caso concreto la costrizione al "facere" fosse presente, escludendo la mera configurazione di violenza privata
Rilevato il concorso di persone nella commissione del reato (concorso di persone) e la responsabilità concorrente per l'azione di gruppo
Massime di principio
- La distinzione tra estorsione (art. 629) e violenza privata (art. 610) si basa sulla presenza di una costrizione finalizzata a ottenere un "facere" per un ingiusto profitto; non è indispensabile che il profitto sia effettivamente conseguito perché il reato di estorsione sia consumato.
- Le intercettazioni vanno interpretate nel loro contesto fattuale: una parola isolata (es. "strappare") può legittimamente assumere valore di atto costrittivo se emerge dal contesto di violenza, minaccia o pressione di gruppo.
- La condotta che costringe una persona a consegnare beni acquistati da essa può integrare l'elemento materiale dell'estorsione anche se il vantaggio perseguito è la "esclusiva" o l'aumento dell'attività economica del gruppo promotore.
- In processi analoghi è essenziale documentare la costrizione (modalità, contesto, ruolo di gruppo) più che la dimostrazione dell'effettivo profitto; la valutazione complessiva degli elementi di fatto è decisiva.
- Occorre sempre calcolare la prescrizione tenendo conto della data del fatto, della pena edittale vigente al tempo del reato, degli aumenti per atti interruttivi e delle eventuali cause di sospensione: anche se un reato è dimostrato sostanzialmente, può risultare estinto per prescrizione.
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