Cassazione Penale, Sentenza n. 33519/2023 del 01/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione articolando ciascuno tre motivi. Niosi lamenta: (1) vizio di motivazione (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità) e errata applicazione dell'art.192 c.p.p., con contestazioni sulla ricostruzione fattuale (ruolo di affiliato, periodo di coinvolgimento, chi abbia effettivamente pagato); (2) difetti di motivazione e applicazione degli artt.56 e 629 c.p. (tentativo vs consumazione) e 192 c.p.p., rilevando inconciliabilità tra le versioni dei fratelli Cottone in merito ai pagamenti; (3) vizio nella determinazione della pena (artt.99 e 133 c.p.), dopo che la Corte d'appello aveva escluso la recidiva. Cumbo lamenta: (1) illogicità della motivazione e errata interpretazione di testimonianze fondamentali (contraddizioni tra i fratelli Cottone, mancanza di riscontro nella deposizione di Macaluso e dubbio riconoscimento); (2) difetto di motivazione nella mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; (3) errore di ricalcolo della pena e violazione del divieto di reformatio in peius, per aver applicato in sede di ricalcolo l'aggravante dell'art.628, comma 3, e aumentato la recidiva in violazione dell'art.63, comma 4 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Ha motivato l'inammissibilità sulla base della 'doppia conforme' (conferma della responsabilità in entrambi i gradi e un corpo decisionale unitario), sull'improcedibilità delle doglianze che si limitano a rimettere in discussione il giudizio di fatto e sulla mancanza di specificità dei motivi (violazione dei requisiti di cui all'art.606 c.p.p. e art.581 lett. d) c.p.p.). Anche ove si volessero esaminare i profili sostanziali, la Corte ha ritenuto che la sentenza di appello abbia risposto in modo puntuale e congruente alle criticità sollevate (valutazione della credibilità dei fratelli Cottone, utilizzo della deposizione di Macaluso come riscontro per Niosi, accertamento dei pagamenti, corretto calcolo della pena dopo esclusione della recidiva). Conseguenze: inammissibilità dei ricorsi; condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali; condanna al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; condanna degli imputati al rimborso delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili (tra cui una liquidazione di euro 6.000 oltre accessori per alcune parti civili) e liquidazione delle ulteriori spese come indicate nel dispositivo.
Norme richiamate
art.192 cod. proc. pen.
Invocato dai ricorrenti per censurare l'omessa o errata valutazione di elementi di prova; la Corte ha osservato che il richiamo generico all'art.192 non può essere usato per aggirare i limiti dell'impugnazione in cassazione e che le questioni di valutazione probatoria attengono al merito riservato ai giudici di merito
art.606 lett. e) cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato l'esigenza di specificità nella censura motivazionale (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità). Motivi indifferenziati o cumulativi che evocano tutti i vizi della motivazione risultano aspecifici e inammissibili
art.581 lett. d) cod. proc. pen.
Richiede l'indicazione delle ragioni di diritto a sostegno di ogni richiesta; la mancata specificazione comporta inammissibilità per difetti formali nella ricostruzione del motivo
art.63 comma 4 cod. pen.
Richiamato in relazione al trattamento sanzionatorio e al rapporto tra aggravanti e recidiva. La Corte ha spiegato che l'esclusione della recidiva non comporta automaticamente la riduzione della pena base se la recidiva era stata trattata in modo 'recessivo' e il calcolo complessivo risultava corretto
art.416 bis.1 cod. pen.
La Corte ha menzionato il confronto tra aggravante ex art.416 bis.1 e la recidiva posto dal Tribunale; la valutazione delle aggravanti e del loro incidenza sul calcolo della pena rientra nelle scelte tecnico-giuridiche del merito e non nel sindacato di legittimità generico
art.56 cod. pen. e art.629 cod. pen.
Richiamati dai difensori per sostenere l'esistenza di un mero tentativo (art.56) rispetto al reato di estorsione (art.629); la Corte ha ritenuto che dalla sentenza emerga la prova dei pagamenti e quindi la consumazione del reato, rispondendo alle obiezioni difensive
art.99 e art.133 cod. pen.
Articolazioni invocate in relazione alla determinazione della pena; la Corte ha ritenuto corretto il calcolo sanzionatorio effettuato dall'appello e ha respinto la censura che chiedeva una diversa rideterminazione
art.628 comma 3 cod. pen.
Citato dal ricorrente Cumbo come aggravante indebitamente applicata nella ricalcolazione della pena; la Corte ha ritenuto la censura aspecifica e infondata, non avendo il ricorso dimostrato il vizio di legittimità nella determinazione del trattamento sanzionatorio
art.616 cod. proc. pen.
Applicato per la condanna alle spese del procedimento e per la liquidazione della somma a titolo di ammenda in favore della cassa delle ammende, in ragione dell'inammissibilità dei ricorsi e della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- La 'doppia conforme' (decisioni di primo e secondo grado concordi sulla responsabilità) limita fortemente la possibilità di successo in Cassazione su profili di fatto: la Cassazione non è un terzo grado di merito e non riesamina liberamente la valutazione delle prove
- I motivi in Cassazione devono essere specifici e correttamente inquadrati nelle fattispecie di vizio previste dall'art.606 c.p.p.; formulazioni generiche o cumulative di 'mancanza/contraddittorietà/illogicità' sono frequentemente dichiarate inammissibili
- Le censure che in sostanza propongono una riconsiderazione delle prove o una ricostruzione alternativa del fatto sono inammissibili se non dimostrano un concreto vizio di legittimità (ad es. manifesta illogicità della motivazione) e quindi restano riservate al merito
- Non è possibile utilizzare in modo improprio norme procedurali (es. art.192 c.p.p.) per aggirare i limiti dell'impugnazione di legittimità e ottenere una nuova valutazione probatoria
- In tema di determinazione della pena, l'esclusione di una aggravante o della recidiva non comporta automaticamente un ricalcolo favorevole se il giudice ha motivato il percorso logico-giuridico: occorre dimostrare un errore di diritto concreto e specifico
- Le conseguenze processuali dell'inammissibilità comprendono condanne alle spese, possibili ammende per determinate colpe nella proposizione del ricorso e l'obbligo di rifondere le spese alle parti civili costituite
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