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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32143/2026 del 27/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Palermo. I motivi, già dedotti in appello, riguardavano: l'insussistenza dell'elemento soggettivo e oggettivo della ricettazione contestata al capo 4, con riferimento agli artt. 648, 712 e 43 c.p.; il mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata della ricettazione e dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità; il dedotto difetto di correlazione e l'indeterminatezza dell'imputazione relativa al capo 3; la pretesa giustificazione sanitaria per l'episodio del 13 dicembre 2021, contestato ai sensi dell'art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159/2011; infine, l'applicazione della sanzione sostitutiva richiesta ai sensi dell'art. 56 della legge n. 689/1981. La Corte di cassazione ha rilevato che le censure riproponevano valutazioni di merito già esaminate dalla Corte territoriale e non evidenziavano vizi di manifesta illogicità della motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d'appello quanto alla configurabilità della ricettazione, desunta anche dall'assenza di indicazioni sul venditore e dall'inverosimiglianza della versione difensiva, elementi ritenuti indicativi della consapevolezza dell'illecita provenienza del bene e non di un mero sospetto colposamente non verificato. Ha inoltre confermato il diniego dell'ipotesi attenuata della ricettazione e dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, l'esclusione di un mutamento del fatto o di una lesione del diritto di difesa relativamente al capo 3, il rigetto della giustificazione sanitaria per l'episodio del 13 dicembre 2021 e il giudizio prognostico negativo ai fini della sanzione sostitutiva, fondato sui precedenti penali specifici e sulla proclività a delinquere. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    La ricettazione richiede la consapevolezza della provenienza delittuosa del bene; nel caso concreto, tale consapevolezza è stata ritenuta desumibile dall'assenza di indicazioni sul venditore e dall'inverosimiglianza della versione difensiva.

  • art. 712 c.p.

    La distinzione dall'incauto acquisto è stata richiamata per escludere che la condotta integrasse un mero sospetto colposamente non verificato anziché la piena consapevolezza dell'origine illecita del bene.

  • art. 43 c.p.

    Richiamato in relazione all'elemento soggettivo della ricettazione.

  • art. 648, comma 4, c.p.

    L'ipotesi attenuata è stata esclusa perché il valore del bene ricettato non è stato ritenuto di speciale tenuità.

  • art. 62, n. 4, c.p.

    L'attenuante è stata esclusa perché il danno patrimoniale non è stato ritenuto di valore pressoché irrilevante.

  • art. 75, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    La dedotta giustificazione sanitaria per l'episodio del 13 dicembre 2021 è stata esclusa poiché l'imputato si era allontanato dal pronto soccorso prima della visita medica.

  • art. 56 legge 24 novembre 1981, n. 689

    La sostituzione della pena è stata negata sulla base di un giudizio prognostico non favorevole, fondato sui precedenti penali specifici e sulla proclività a delinquere.

  • art. 3 c.p.p.

    Richiamato nel motivo relativo al difetto di correlazione e all'indeterminatezza dell'imputazione; la Corte ha escluso un mutamento radicale del fatto lesivo del diritto di difesa.

  • art. 606 c.p.p.

    Il controllo di legittimità non consente di rivalutare il merito quando la motivazione della decisione impugnata sia congrua, aderente alle emergenze processuali e priva di manifesta illogicità.

Massime di principio

  • La ricettazione si distingue dall'incauto acquisto quando gli elementi fattuali, valutati complessivamente, dimostrano la consapevolezza della provenienza delittuosa del bene; l'assenza di indicazioni attendibili sul venditore e l'inverosimiglianza della versione difensiva possono concorrere a fondare tale consapevolezza, anziché un mero sospetto colposamente non verificato.
  • L'ipotesi attenuata della ricettazione richiede che il valore del bene ricettato sia di speciale tenuità; la semplice contenutezza del valore non è sufficiente se tale requisito non risulta concretamente integrato.
  • L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è applicabile solo quando il pregiudizio economico sia di valore pressoché irrilevante.
  • Non ricorre mutamento del fatto quando l'imputato abbia potuto difendersi sul nucleo essenziale della condotta contestata; il mutamento rilevante ai fini della correlazione tra imputazione e sentenza deve trasformare radicalmente la fattispecie concreta, pregiudicando il diritto di difesa.
  • In sede di legittimità non è consentita la rivalutazione delle valutazioni di merito compiute dai giudici di merito quando la motivazione sia congrua, aderente alle risultanze processuali e priva di manifesta illogicità.
  • Il giudizio prognostico necessario per l'applicazione di una sanzione sostitutiva può essere negato con motivazione fondata sui precedenti penali specifici e sulla proclività a delinquere, purché la valutazione non sia manifestamente illogica.

Come è indicizzato

MaterieElemento soggettivoRicettazionePena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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