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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30735/2024 del 29/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Una società che gestisce sale giochi, rappresentata dall'amministratore giudiziario, ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che, riformando parzialmente il primo grado, aveva accertato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con un addetto alle pulizie per il periodo 2 novembre 2015 - 10 giugno 2018, aveva dichiarato inefficace il licenziamento orale, ordinando la reintegrazione e la corresponsione delle retribuzioni maturate oltre ai contributi. La ricorrente ha dedotto: (1) violazione degli artt. 2222 e 2094 c.c., sostenendo che il rapporto fosse autonomo e che la Corte territoriale avesse trascurato elementi contrari alla subordinazione, come la proprietà degli strumenti di lavoro, l'assenza di stabile inserimento nell'organizzazione aziendale, le assenze senza preventiva autorizzazione, l'estraneità dell'attività di pulizia rispetto all'oggetto sociale e la mancata apertura di partita IVA; (2) nullità della sentenza per motivazione illogica e carente, assumendo che la Corte d'appello non avesse esplicitato adeguatamente il percorso argomentativo seguito per qualificare il rapporto come subordinato. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambe le censure inammissibili, osservando che esse miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, preclusa in sede di legittimità. Ha rilevato che la Corte territoriale aveva fatto corretta applicazione dei criteri distintivi della subordinazione, valorizzando la continuità e durata del rapporto, la regolamentazione di orario e giorni di lavoro, l'inserimento del prestatore nell'organizzazione aziendale e la natura elementare e ripetitiva delle mansioni. Ha inoltre ritenuto la motivazione della sentenza di merito chiara e logica, idonea a rendere comprensibile l'iter decisorio.

La decisione

Il ricorso della società è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha confermato indirettamente la decisione della Corte d'appello sull'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e sull'inefficacia del licenziamento orale, con conseguente reintegrazione del lavoratore e condanna della società al pagamento delle spese di lite e dell'ulteriore contributo unificato se dovuto. La Corte ha anche disposto la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario della parte resistente.

Norme richiamate

  • art. 2222 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la natura autonoma del rapporto, ma la Corte non ne accoglie la lettura prospettata perché la qualificazione del rapporto dipende dall'accertamento di fatto riservato al giudice di merito

  • art. 2094 c.c.

    richiamato per la nozione di lavoro subordinato; la Corte reputa corretto l'accertamento di merito che ha ravvisato gli indici della subordinazione

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    il motivo formalmente dedotto come violazione di legge è stato ritenuto in realtà diretto a una nuova valutazione del fatto e quindi inammissibile

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    la censura di nullità per motivazione è stata ritenuta inammissibile perché la sentenza impugnata aveva una motivazione logica e intellegibile

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione al preteso vizio di motivazione; la Corte esclude il vizio poiché il ragionamento della decisione di merito è comprensibile

  • art. 111 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno del vizio di motivazione; la Corte lo reputa non violato in presenza di una motivazione chiara e coerente

  • art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • La qualificazione di un rapporto come subordinato o autonomo è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e, in cassazione, non può essere rimessa in discussione mediante una diversa lettura delle prove o dei fatti di causa.
  • Il giudizio di legittimità non consente di censurare la sentenza solo perché si contesta la ricostruzione istruttoria compiuta dal giudice di appello: la deduzione di violazione di legge non può mascherare una richiesta di rivalutazione del merito.
  • Ai fini dell'accertamento della subordinazione, il giudice può valorizzare anche criteri sussidiari quali continuità del rapporto, predeterminazione di orari e giorni di lavoro, inserimento nell'organizzazione aziendale e natura elementare e ripetitiva delle mansioni.
  • La motivazione è censurabile solo se manca realmente o è meramente apparente; non è sufficiente la mera non condivisione delle conclusioni del giudice di merito quando il percorso logico sia chiaro e comprensibile.
  • Elementi come il possesso di strumenti di lavoro, l'assenza di partita IVA o singole circostanze isolate non sono di per sé decisivi a escludere la subordinazione se il complesso delle risultanze probatorie depone in senso contrario.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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