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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27316/2023 del 25/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della controricorrente. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di appalto per la progettazione e realizzazione di un allevamento in Bielorussia. La committente aveva escusso una polizza fideiussoria a garanzia dell'appalto, a fronte di asseriti inadempimenti dell'appaltatrice. Quest'ultima aveva proposto ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. per sospendere l'escussione, deducendo che la committente aveva inviato alla banca una comunicazione, in lingua russa, con cui avrebbe rinunciato all'escussione della garanzia. Nel giudizio di merito la committente aveva contestato la traduzione e proposto querela di falso sulla traduzione asseverata; il Tribunale aveva rigettato la querela e accolto la domanda dell'appaltatrice. La Corte d'appello aveva confermato. In cassazione la committente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 225 c.p.c. e nullità della sentenza per avere il giudice di primo grado deciso contestualmente querela di falso e merito, anziché riservare al collegio la sola questione di falso; 2) violazione delle norme sull'intervento obbligatorio del P.M. nel giudizio di falso per mancata tempestiva comunicazione; 3) violazione delle norme sulle prove e dell'art. 2697 c.c. per il rigetto delle prove testimoniali e per l'erronea valutazione della traduzione e della prova della falsità; 4) violazione dell'art. 669 decies e dell'art. 112 c.p.c. per l'asserita omessa pronuncia sulla revoca dell'inibitoria ex art. 700 c.p.c. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi, richiamando un orientamento consolidato sulla lettura dell'art. 225 c.p.c., sulla sufficienza della comunicazione degli atti al P.M., sulla corretta valutazione di non decisività/inidoneità delle prove testimoniali e sull'assenza di omessa pronuncia, anche in ragione della "doppia conforme".

Norme richiamate

  • art. 700 c.p.c.

    richiamato come base del ricorso d'urgenza volto a sospendere l'escussione della garanzia; la Corte non si sofferma sul merito della misura, ma dà atto che la questione era stata assorbita dall'esito delle domande di merito.

  • art. 225 c.p.c.

    la decisione sulla querela di falso spetta sempre al collegio; la rimessione al collegio della sola querela è ipotesi facoltativa e alternativa, mentre la regola è la decisione contestuale della querela e del merito.

  • art. 221, co. 3, c.p.c.

    per l'intervento obbligatorio del P.M. nel giudizio di falso è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del P.M. in modo da consentirgli di intervenire e formulare le conclusioni, senza necessità della sua presenza a tutte le udienze.

  • art. 70, co. 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato come norma sull'intervento obbligatorio del P.M. nel giudizio di falso.

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione è deducibile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi; non quando abbia semplicemente valutato in modo diverso le prove offerte.

  • art. 116 c.p.c.

    non è censurabile in cassazione la scelta del giudice di attribuire maggiore forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre, trattandosi di attività valutativa consentita.

  • art. 183, co. 7, c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in relazione alla fase istruttoria e alla prova testimoniale.

  • art. 2697 c.c.

    la Corte ribadisce che l'onere di dimostrare la falsità della traduzione grava sulla parte che la contesta; nella specie, la Corte d'appello ha ritenuto che tale onere non fosse stato assolto.

  • art. 2722 c.c.

    la Corte d'appello ha escluso che la norma impedisse in astratto le prove richieste, ma ha ritenuto i capitoli in concreto inidonei a provare un patto di rinegoziazione.

  • art. 669 decies c.p.c.

    la domanda di revoca del provvedimento inibitorio è stata ritenuta inammissibile/assorbita e comunque non decisiva alla luce dell'infondatezza delle questioni di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    non vi è omessa pronuncia quando il giudice ha esaminato la questione o l'ha ritenuta assorbita dalla decisione sul merito.

  • art. 158 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente come norma di nullità, ma la Corte esclude la nullità prospettata.

  • art. 50 bis c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nel contesto della dedotta nullità processuale.

  • art. 50 ter c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nel contesto della dedotta nullità processuale.

  • art. 50 quater c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nel contesto della dedotta nullità processuale.

  • art. 174, co. 1, c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nel contesto della dedotta nullità processuale.

  • art. 274 bis c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nel contesto della dedotta nullità processuale.

  • art. 281 nonies c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nel contesto della dedotta nullità processuale.

  • art. 378 c.p.c.

    richiamato per i depositi di memoria in cassazione.

  • art. 380, bis 1, c.p.c.

    richiamato per la trattazione in adunanza camerale.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    richiamato per l'inammissibilità della censura relativa all'omessa pronuncia, per difetto di specificità/trascrizione adeguata.

  • art. 348 ter c.p.c.

    richiamato per escludere la deducibilità del vizio motivazionale in presenza di doppia conforme.

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato come norma di formulazione dei motivi di ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di falso incidentale, la rimessione al collegio della sola querela costituisce un'opzione facoltativa; la regola è la decisione contestuale della querela e del merito, purché il collegio sia investito della questione di falso.
  • Ai fini dell'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero nel giudizio di falso è sufficiente la comunicazione degli atti all'ufficio del P.M., che deve essere posto in condizione di intervenire e di formulare le conclusioni; non è necessaria la sua presenza ad ogni udienza.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice fondi la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi; non è invece deducibile quando la censura miri soltanto a contestare il diverso apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
  • La violazione dell'art. 116 c.p.c. non può essere fatta valere per rimettere in discussione la valutazione comparativa delle prove compiuta dal giudice, salvo che questi abbia attribuito alle prove un valore legale diverso da quello previsto dalla legge.
  • Chi contesta l'autenticità o la correttezza di una traduzione asseverata deve fornire elementi idonei a dimostrarne la falsità; se la prova offerta è solo compatibile con una fase di trattative o con una rinegoziazione ipotetica, ma non con la prova di un accordo effettivo, la censura non supera l'onere probatorio.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice abbia esaminato la domanda o l'abbia ritenuta assorbita dalla decisione sul merito; inoltre, il vizio motivazionale non è deducibile in cassazione nei casi di doppia conforme nei limiti previsti dall'art. 348 ter c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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