Cassazione Civile, Ordinanza n. 06004/2024 del 06/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società partecipata)
La controversia
La controversia nasce da un arbitrato tra un consorzio e una società ambientale riguardante un preteso inadempimento di un accordo di proroga di patti preesistenti. Il lodo arbitrale definitivo aveva rigettato la domanda risarcitoria del consorzio per difetto di prova del danno e aveva compensato le spese; un precedente lodo non definitivo aveva invece ritenuto inizialmente fondata, quanto all'an, la domanda risarcitoria. La Corte d'appello di Roma ha respinto le impugnazioni ex art. 829 c.p.c. proposte da entrambe le parti. Il consorzio ha poi ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 1226 c.c., sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe dichiarato la nullità del lodo per omessa pronuncia sulla domanda di condanna con liquidazione equitativa del danno. La società resistente ha proposto ricorso incidentale, ma la sentenza di cassazione non ne esamina i motivi nel merito perché li considera inefficaci in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso principale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale, rilevando che il motivo si limitava a reiterare la doglianza già proposta in appello senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata. In particolare, la Corte d'appello non aveva omesso di pronunciare, ma aveva dichiarato inammissibile il corrispondente motivo di impugnazione. La Cassazione ha quindi dichiarato inefficace, perché tardivo ex art. 334, comma 2, c.p.c., il ricorso incidentale. Ha inoltre compensato integralmente le spese di lite e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente principale, ove dovuto.
Norme richiamate
è richiamato come base dell'impugnazione del lodo arbitrale; la Corte evidenzia che il giudizio ex art. 829 c.p.c. ha natura rescindente e non consente una mera riproposizione delle doglianze già formulate.
invocato per denunciare omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio perché il giudice di merito ha effettivamente provveduto, dichiarando inammissibile il motivo, e non ha omesso di decidere.
richiamato per la liquidazione equitativa del danno; la Corte rileva che il ricorso non si confronta con la ragione decisoria secondo cui l'assenza di prova del danno precludeva il ricorso alla liquidazione equitativa.
il ricorso incidentale è dichiarato inefficace perché tardivo rispetto alla sorte del ricorso principale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
viene dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente principale, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo di ricorso è inammissibile se si risolve nella mera riproposizione della censura già svolta nei gradi di merito, senza confrontarsi con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata.
- L'omessa pronuncia non è configurabile quando il giudice di merito abbia comunque deciso sul punto, anche solo qualificando la censura come inammissibile o infondata.
- La liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. presuppone che il danno sia provato almeno nella sua esistenza; in difetto di prova del danno, il rimedio equitativo non è utilizzabile.
- Nel sistema dell'impugnazione del lodo arbitrale, il giudizio ex art. 829 c.p.c. mantiene una struttura rescindente, con limiti stringenti al sindacato del giudice di legittimità.
- Se il ricorso principale è dichiarato inammissibile, il ricorso incidentale tardivo resta inefficace ex art. 334, comma 2, c.p.c.
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