Cassazione Civile, Sentenza n. 6704/2022 del 01/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del preavviso di iscrizione ipotecaria relativo a debiti Irpef per gli anni 2007 e 2008 per vizi formali della comunicazione; la ricorrente contestava altresì la legittimità dell'iscrizione ipotecaria sull'immobile adibito a prima casa ritenendo l'ipoteca atto dell'esecuzione forzata e richiamando anche norme del codice civile e della normativa sulla pubblicità immobiliare
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo, confermando l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del d.P.R. n. 602/1973 non è atto di espropriazione forzata ma una misura cautelare/alternativa all'esecuzione vera e propria; ha inoltre richiamato che la comunicazione di preavviso (art. 77, comma 2-bis) ha funzione di consentire al debitore di presentare osservazioni e di sollecitare l'adempimento. La ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio e al versamento del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77
L'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 non costituisce atto di espropriazione forzata ma va riferita a una procedura alternativa / cautelare; l'iscrizione e la relativa preventiva comunicazione hanno finalità di consentire osservazioni e di sollecitare l'adempimento
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, comma 2-bis
La comunicazione di preavviso prevista a pena di nullità serve a permettere al debitore di presentare osservazioni per evitare l'iscrizione e ha finalità extraprocedimentale di spingere al pagamento
Norma richiamata nel ricorso dalla ricorrente, ma la Corte non l'ha ritenuta risolutiva rispetto alla legittimità dell'iscrizione ipotecaria ai sensi dell'art. 77 DPR 602/1973
normativa sulla trascrizione/publicità (richiamo a art. 2645-ter r.g.)
Richiamata dalla ricorrente in motivazione, ma non determinante per la statuizione della Corte; nessuna applicazione o annullamento dell'iscrizione fondato su tale richiamo è emerso nella decisione
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Norma richiamata in sede di liquidazione delle spese processuali: la Corte dà atto dell'obbligo di versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- L'iscrizione ipotecaria ai sensi dell'art. 77 DPR 602/1973 ha natura cautelare/alternativa e non equivale a un atto di espropriazione forzata: pertanto la sua adozione segue regole diverse dall'esecuzione forzata
- La preventiva comunicazione (preavviso) prevista dal comma 2-bis ha funzione essenzialmente informativa e di sollecito all'adempimento: il debitore deve utilizzare tale fase per presentare osservazioni e documenti che possano evitare l'iscrizione definitiva
- Il solo stato dell'immobile come "prima casa" non determina automaticamente l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria posta ai sensi dell'art. 77: per ottenere l'annullamento occorre dimostrare vizi formali o sostanziali specifici dell'atto o l'operatività di una norma che escluda l'iscrivibilità
- Per contestare efficacemente un'iscrizione ipotecaria è strategico provare errori formali nella comunicazione (mancata o irregolare notifica del preavviso, difetti di identificazione, inesistenza del credito) oppure che non siano stati rispettati i presupposti di legge per l'iscrizione
- La giurisprudenza di legittimità è consolidata sul punto: chi impugna in Cassazione incontra un orientamento che considera l'art. 77 una misura cautelare e attribuisce alla comunicazione di preavviso lo scopo di consentire osservazioni e indurre al pagamento
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