Sentenza del 19/10/2016 n. 21167 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
G.R. ha impugnato la sentenza della CTR Emilia-Romagna che aveva accolto l'appello dell'Ufficio e ripristinato l'iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento relativa a un credito IVA utilizzato in compensazione. La contribuente sosteneva che il credito, pur riferito ad annualità per le quali non erano state presentate dichiarazioni, non potesse essere disconosciuto per il solo fatto dell'omessa dichiarazione, una volta intervenuta la definizione automatica prevista dall'art. 9 della L. n. 289/2002; secondo la ricorrente, l'Amministrazione avrebbe dovuto contestare l'eventuale inesistenza del credito con un accertamento ordinario. Ha denunciato violazione dell'art. 9, commi 9 e 10, della L. n. 289/2002 e degli artt. 19 e 55 del D.P.R. n. 633/1972, oltre a vizio motivazionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondato il motivo e confermando il dispositivo della CTR: resta quindi efficace la ripresa del credito IVA e la riforma della decisione di primo grado favorevole alla contribuente. La Corte ha però corretto la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, c.p.c.: la ragione decisiva è che la disciplina nazionale del condono IVA di cui agli artt. 8 e 9 della L. n. 289/2002, nella misura in cui comporta una rinuncia generale e indiscriminata all'accertamento, è incompatibile con la normativa europea sull'IVA e deve essere disapplicata. La disapplicazione può essere rilevata d'ufficio anche in Cassazione, in ogni stato e grado del giudizio, senza che lo impediscano preclusioni processuali. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.000 euro, oltre eventuali spese prenotate a debito e accessori.
Norme richiamate
le misure che in tema di condono comportano una rinuncia definitiva dell'amministrazione alla riscossione di un credito già accertato si devono ritenere in contrasto con la 6^ direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, in data 17.5.77, così come interpretata dalla sentenza della Corte di Giustizia CE 17.7.08, in causa C -132/06, secondo la quale la Repubblica Italiana è venuta meno agli obblighi di cui agli artt. 2 e 22 della predetta sesta direttiva del Consiglio, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di IVA, per avere previsto, con la L. n. 289 del 2002, artt. 8 e 9, una rinuncia generale ed indiscriminata all'accertamento delle operazioni imponibili effettuate nel corso di una serie di periodi di imposta, cosi pregiudicando seriamente il corretto funzionamento del sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto
Il condono nazionale non può produrre, in materia IVA, l'effetto di impedire in via generale e indiscriminata l'accertamento delle operazioni imponibili: la disciplina interna incompatibile con gli obblighi europei non può fondare la pretesa della contribuente.
Sesta direttiva 77/388/CEE, artt. 2 e 22
le misure che in tema di condono comportano una rinuncia definitiva dell'amministrazione alla riscossione di un credito già accertato si devono ritenere in contrasto con la 6^ direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, in data 17.5.77, così come interpretata dalla sentenza della Corte di Giustizia CE 17.7.08, in causa C -132/06, secondo la quale la Repubblica Italiana è venuta meno agli obblighi di cui agli artt. 2 e 22 della predetta sesta direttiva del Consiglio, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di IVA, per avere previsto, con la L. n. 289 del 2002, artt. 8 e 9, una rinuncia generale ed indiscriminata all'accertamento delle operazioni imponibili effettuate nel corso di una serie di periodi di imposta, cosi pregiudicando seriamente il corretto funzionamento del sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto
Gli obblighi europei in materia di IVA ostano a misure di condono che escludano in modo generalizzato l'accertamento delle operazioni imponibili e compromettano il funzionamento del sistema comune dell'imposta.
Art. 384, ultimo comma, c.p.c.
Il motivo si palesa infondato per ragioni pregiudiziali in guisa delle quali, risultando conforme a diritto il dispositivo, si rende tuttavia necessario correggere la motivazione ai sensi dell'art. 384 c.p.c. , u.c..
La Cassazione può correggere la motivazione della decisione impugnata quando il dispositivo è conforme a diritto, pur rigettando il ricorso.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
La disposizione è richiamata quale base dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio motivazionale, ma la Corte non accoglie le censure.
D.P.R. n. 633/1972, artt. 19 e 55
La ricorrente ne aveva denunciato la violazione in relazione alla detrazione del credito IVA e alle dichiarazioni omesse; la Corte rigetta la censura e decide sulla base dell'incompatibilità europea della disciplina del condono IVA.
Principio di effettività del diritto dell'Unione europea
A tanto induce, invero, il principio di effettività, enunciato nei Trattati istitutivi della Comunità prima e dell'Unione poi, che comporta l'obbligo per il giudice nazionale di applicare il diritto comunitario in qualsiasi stato e grado del processo, senza che possano ostarvi preclusioni procedimentali o processuali, o - nella specie - il carattere chiuso del giudizio di cassazione
Il giudice nazionale deve applicare d'ufficio il diritto dell'Unione in ogni fase e grado, anche in Cassazione, senza essere vincolato da preclusioni processuali nazionali.
Art. 26948/06 delle Sezioni Unite
Il provvedimento lo cita come precedente a sostegno del potere-dovere di applicare il diritto dell'Unione in ogni stato e grado; il riferimento riportato nel testo è 26948/06.
Massime di principio
- In materia IVA, un condono nazionale non può impedire in modo generale e indiscriminato l'accertamento delle operazioni imponibili: la disciplina interna incompatibile con il diritto dell'Unione deve essere disapplicata.
- Il giudice può rilevare d'ufficio il contrasto tra una norma nazionale e il diritto dell'Unione anche in Cassazione, nonostante le ordinarie preclusioni processuali.
- La Cassazione può rigettare il ricorso e, al contempo, correggere la motivazione della sentenza impugnata quando il dispositivo risulta comunque conforme a diritto.
- La pronuncia non afferma che ogni credito IVA riferito a dichiarazioni omesse sia automaticamente inesistente: decide che il condono invocato non può precludere l'accertamento secondo il diritto europeo.
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