Cassazione Civile, Ordinanza n. 40873/2021 del 20/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un appalto di opere pubbliche stipulato per l'ampliamento di un ospedale comunale. I lavori vennero consegnati prima dell'approvazione del contratto e subito sospesi dalla stazione appaltante per la presenza di una linea elettrica di media tensione e di ulteriori ostacoli alla cantierabilità dell'area. L'impresa agì dapprima per il pagamento di somme maturate e successivamente chiese la risoluzione del contratto per grave inadempimento del committente, deducendo il mancato pagamento di rate, la lunga sospensione dei lavori e la non cantierabilità del cantiere; il Comune resistette e domandò in via riconvenzionale la risoluzione per inadempimento dell'appaltatrice. La Corte d'appello ritenne responsabile il Comune per grave inadempimento e lo condannò al pagamento del valore venale dell'opera eseguita, con rivalutazione e interessi, oltre a disporre la restituzione di somme percepite dall'impresa. Il Comune ha proposto ricorso principale affidato a tre motivi: con i primi due ha censurato la qualificazione della presenza della linea elettrica e della sospensione dei lavori come grave inadempimento della stazione appaltante, sostenendo che l'appaltatrice avesse dichiarato di conoscere lo stato dei luoghi e di aver assunto il rischio di eventuali dilazioni, e che la Corte territoriale avesse male computato la durata della sospensione e male valutato il comportamento dell'impresa; con il terzo ha contestato la rivalutazione monetaria riconosciuta sulla somma dovuta a titolo restitutorio, assumendo che, trattandosi di debito di valuta e non di valore, spettassero solo gli interessi legali e non la rivalutazione. La società ha proposto ricorso incidentale dolendosi, in sintesi, dell'omessa condanna del Comune al risarcimento di ulteriori danni derivanti dalla sospensione illegittima e sostenendo che le riserve formulate in corso d'opera avessero natura risarcitoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi del ricorso principale del Comune e ha rigettato il ricorso incidentale della società, ma ha accolto il terzo motivo del ricorso principale. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo che aveva riconosciuto la rivalutazione monetaria sulla somma dovuta al Comune in restituzione del valore dell'opera eseguita, ritenendo che tale posta avesse natura di debito di valuta e non di debito di valore. La causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Ancona, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme ai principi enunciati e per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre dato atto, ove dovuto, del raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente incidentale.
Norme richiamate
art. 1 d.P.R. n. 1063/1962
dichiarazione dell'impresa di aver esaminato la situazione dei luoghi e le circostanze incidenti sull'esecuzione dell'opera
la dichiarazione impone all'appaltatore un dovere di conoscenza delle condizioni locali e delle circostanze apparentemente conoscibili, ma non trasferisce su di lui l'onere di farsi carico di impedimenti estranei alla natura dei luoghi e destinati a essere rimossi dalla stazione appaltante
art. 35 d.P.R. n. 1063/1962
richiamato con riferimento alla domanda di risoluzione per mancato pagamento delle rate di acconto
è evocato quale base della pretesa di risoluzione da parte dell'appaltatore, ma la Corte non ne accoglie la rilevanza decisiva ai fini del ricorso principale, concentrandosi invece sul grave inadempimento della stazione appaltante
art. 1453 c.c.
nei contratti a prestazioni corrispettive consente la risoluzione per inadempimento e, nei casi di inadempienze reciproche, impone di valutare quale parte si sia resa responsabile della violazione prevalente e causa dello squilibrio contrattuale
art. 1455 c.c.
la gravità dell'inadempimento è questione di fatto rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e, se sorretta da motivazione congrua, non è sindacabile in cassazione
art. 1458 c.c.
la risoluzione ha effetti retroattivi sulle prestazioni già eseguite e determina l'obbligo reciproco di restituzione; tale obbligo non ha natura risarcitoria
art. 1224 c.c.
la rivalutazione monetaria sulle somme dovute in restituzione non è automatica; per riconoscere il maggior danno occorre una specifica prova da parte del creditore
art. 115 c.p.c.
richiamato dal ricorrente principale insieme all'art. 116 c.p.c. per contestare la valutazione del materiale probatorio, ma la censura è ritenuta inammissibile perché volta a una rivalutazione del merito
art. 116 c.p.c.
richiamato insieme all'art. 115 c.p.c.; la Corte esclude che vi sia stata violazione delle regole di valutazione della prova
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il vizio motivazionale è utilizzabile solo nei ristretti limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo; non è ammesso per ottenere una nuova valutazione dei fatti
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
usato per denunciare violazioni di legge, ma le censure sono respinte o dichiarate inammissibili perché in realtà dirette a contestare l'accertamento di fatto
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato nel ricorso incidentale per lamentare omessa pronuncia/anomalia motivazionale, ma la Corte ritiene il motivo in parte infondato e in parte inammissibile
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti
Massime di principio
- Nell'appalto di opere pubbliche la dichiarazione dell'impresa di aver preso conoscenza dei luoghi e delle circostanze incidenti sull'esecuzione dell'opera copre solo gli impedimenti riconoscibili come inerenti alle condizioni del luogo o comunque conoscibili con normale diligenza, non quelli estranei alla natura del sito e rimossi dalla stazione appaltante.
- La presenza di ostacoli che impediscano la concreta cantierabilità dell'area e la mancata tempestiva rimozione di tali ostacoli da parte dell'amministrazione possono integrare un grave inadempimento della stazione appaltante, rilevante ai fini della risoluzione del contratto.
- Quando vi siano inadempienze reciproche in un contratto a prestazioni corrispettive, il giudice deve valutare comparativamente il comportamento complessivo delle parti per individuare quale inadempimento sia prevalente e abbia provocato l'alterazione del sinallagma.
- La valutazione della gravità dell'inadempimento ex art. 1455 c.c. è un apprezzamento di fatto del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale e non per mera richiesta di rivalutazione delle prove.
- In caso di risoluzione del contratto, le restituzioni conseguenti non hanno natura risarcitoria ma derivano dalla caducazione della causa delle prestazioni già eseguite; se hanno ad oggetto somme di denaro, configurano debiti di valuta, non di valore.
- Sulle somme dovute in restituzione non è automatica la rivalutazione monetaria: il riconoscimento del maggior danno richiede specifica allegazione e prova da parte del creditore.
- Le riserve in appalto presidiano pretese economiche di matrice contrattuale presupponenti la persistente validità del rapporto; una volta chiesta la risoluzione, le pretese del contraente adempiente si fanno valere secondo le regole ordinarie del risarcimento e devono essere provate nell'an e nel quantum.
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