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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14598/2024 del 24/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (eredi)

La controversia

Gli eredi di una persona che aveva promosso un giudizio previdenziale chiedevano l’equa riparazione per l’irragionevole durata di quel processo ai sensi della legge n. 89/2001. La Corte di appello, in sede di opposizione, aveva ridotto l’indennizzo liquidato in precedenza perché aveva escluso dal computo della durata del giudizio il periodo compreso tra il deposito del ricorso in appello e la sua notificazione alla parte appellata, ritenendo che per l’appellante la pendenza iniziasse con il deposito, ma per l’appellata solo con la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza. I ricorrenti hanno impugnato tale criterio con quattro motivi sostanzialmente sovrapponibili: hanno denunciato la violazione delle norme del rito del lavoro e previdenziale e della legge Pinto, sostenendo che, nei giudizi introdotti con ricorso, il processo deve considerarsi iniziato dal deposito dell’atto introduttivo ai fini del computo della durata complessiva, senza distinguere tra le parti ai fini della detrazione del periodo rilevante per l’irragionevole durata. Hanno quindi contestato la riduzione dell’indennizzo operata dal giudice di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato la causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Ha enunciato il principio secondo cui, nei giudizi introdotti con ricorso, ai fini della legge n. 89/2001 il processo si considera iniziato con il deposito del ricorso introduttivo e non può essere escluso dal computo della durata complessiva il tempo intercorso fino alla sua notificazione alla controparte. La Corte ha quindi ritenuto errata la riduzione dell’equo indennizzo disposta dal giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 3 l. n. 89/2001

    base normativa della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo

  • art. 1 d.lgs. n. 150/2011

    richiamato dai ricorrenti in relazione al procedimento di equa riparazione

  • art. 414 c.p.c.

    richiamato per sostenere che, nei giudizi introdotti con ricorso, rileva il deposito dell’atto introduttivo

  • artt. 415, 417, 433 e 434 c.p.c.

    richiamati per contestare la distinzione tra deposito del ricorso e notificazione nel rito del lavoro/previdenziale in appello

  • art. 39, ultimo comma, c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti a sostegno dell’irrilevanza della scissione degli effetti processuali

  • art. 1-bis l. n. 89/2001

    invocato quale norma rilevante nel computo della durata ragionevole

  • art. 2, comma 2-bis, l. n. 89/2001

    consente di considerare iniziato il processo con il deposito del ricorso introduttivo nei procedimenti introdotti con ricorso

  • art. 2, comma 2-quater, l. n. 89/2001

    non giustifica l’esclusione del periodo tra deposito del ricorso e sua notifica; riguarda altre ipotesi di non computo temporale

  • art. 435, comma 1, c.p.c.

    richiamato come esempio di termine processuale che non può essere dilatato per anni senza conseguenze ai fini della ragionevole durata

  • art. 6, paragrafo 1, CEDU

    parametro convenzionale del termine ragionevole del processo e fondamento della tutela Pinto

  • art. 327 c.p.c.

    richiamato per individuare, in via generale, il termine per proporre impugnazione

  • art. 325 c.p.c.

    richiamato per individuare, in via generale, il termine per proporre impugnazione

Massime di principio

  • Nei giudizi introdotti con ricorso, ai fini del computo della durata complessiva rilevante per l’equa riparazione, il processo si considera iniziato dal deposito del ricorso introduttivo, non dalla sua notificazione alla controparte.
  • Il tempo intercorso tra il deposito del ricorso e la sua notificazione al resistente non può essere automaticamente escluso dal computo della durata del processo, se la dilazione non è imputabile alla parte che chiede l’equa riparazione ma dipende da disfunzioni dell’apparato giudiziario.
  • La disciplina della legge Pinto va interpretata in coerenza con la sua ratio convenzionale: indennizzare il pregiudizio derivante dall’irragionevole durata del processo imputabile al sistema giustizia, non scaricare sulla parte vittoriosa gli effetti dei ritardi organizzativi dell’ufficio.
  • Nel giudizio di equa riparazione non è consentito introdurre una scissione degli effetti processuali tra le posizioni delle parti tale da ridurre il periodo di durata da considerare, quando tale scissione non trovi un fondamento nel meccanismo di tutela del termine ragionevole previsto dalla legge.
  • Il superamento del termine ragionevole non può essere giustificato con il carico di lavoro dell’ufficio giudiziario, poiché proprio l’inadeguatezza dell’organizzazione giudiziaria costituisce il presupposto della tutela risarcitoria o indennitaria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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