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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21954/2023 del 22/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto, ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen., il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra tre diverse condanne: 1) sentenza Corte d'appello di Catania 21/07/2020 per reati di mafia (art.416-bis c.p.) e reati connessi agli stupefacenti (artt.73 e 74 d.P.R. n.309/90) commessi ad Adrano dal 2014 al luglio 2017; 2) sentenza Corte d'appello di Catania 16/06/2009 per quattro rapine, tre furti aggravati, detenzione e porto illegale di armi; 3) sentenza Corte d'appello di Firenze 02/11/2009 per ricettazione, rapina e porto d'armi. Il ricorrente sosteneva che il progetto criminoso fosse unitario: l'aver commesso le rapine avrebbe avuto lo scopo di acquistare "rispetto" per poter poi entrare nell'associazione mafiosa, quindi vi sarebbe stata continuità del disegno criminoso. La Corte territoriale aveva riconosciuto la continuazione tra le sentenze 2) e 3) ma escluso la continuazione con la sentenza 1), rilevando diversità di tipologia dei reati, ampio intervallo temporale e la mancanza di elementi probatori (anche le dichiarazioni del collaboratore Spampinato) che dimostrassero che il progetto di entrare nel sodalizio mafioso fosse già presente al tempo delle rapine.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto la motivazione della Corte territoriale adeguata: non sussistevano elementi idonei a dimostrare un unico programma criminoso che collegasse temporalmente e teleologicamente le rapine alle condotte mafiose successive, considerando la diversità delle fattispecie, le modalità diverse e il significativo intervallo temporale. È stato inoltre valutato che l'affermazione difensiva circa la finalità delle rapine (ottenere "rispetto" per entrare nell'associazione) era generica e priva di riscontri probatori e che l'ingresso in un sodalizio mafioso non è una determinazione soggettiva autonoma ma dipende dall'accettazione dei vertici. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art.671 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che consente la domanda per il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; il ricorso principale verteva su tale richiesta

  • art.416-bis cod. pen.

    Fattispecie di associazione di tipo mafioso; la prima condanna contestata riguardava reati di stampo mafioso

  • artt.73 e 74 d.P.R. n.309/90

    Norme in materia di stupefacenti (determinano fattispecie legate alla detenzione e traffico di sostanze); richiamate tra i reati della prima sentenza

  • art.606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Motivazione d'impugnazione prevista per la cassazione per vizio di motivazione; il ricorrente denunciava un vizio di motivazione della Corte territoriale

  • art.81, secondo comma, cod. pen.

    Principi sulla continuazione e sulla compatibilità temporale del disegno criminoso: consente di valutare collegamenti anche con intervalli temporali, ma richiede elementi che evidenzino l'omogeneità del programma criminoso; la Corte ha ritenuto che tali elementi mancassero

  • art.173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i limiti formali nella riproduzione del motivo di ricorso; il motivo era riprodotto nei limiti previsti

  • art.616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze per ricorsi dichiarati manifestamente infondati/inammissibili, con condanna alle spese processuali e possibile imposizione di somme a favore della Cassa delle ammende; applicata per irrogare la sanzione pecuniaria di €3.000

  • Corte cost. sent. n.186 del 2000

    Giurisprudenza richiamata in tema di profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione e misure sanzionatorie a carico dell'impugnante

Massime di principio

  • Per ottenere il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva occorre dimostrare, oltre alla connessione temporale, un concreto nesso teleologico e una prospettiva unitaria del disegno criminoso; semplici deduzioni soggettive non comprovate non sono sufficienti
  • Differenze nella natura dei reati (es. rapine vs. associazione mafiosa o reati di stupefacenti), modalità operative diverse e lunghi intervalli temporali indeboliscono la possibilità di riconoscere la continuazione
  • La prova di un 'programmare' l'adesione a un sodalizio criminale deve emergere da circostanze concrete e non da meri obiettivi personali dichiarati: l'ingresso in un'organizzazione mafiosa è spesso una decisione degli organi direttivi, non una semplice determinazione individuale
  • Se il giudice dell'esecuzione ha già riconosciuto la continuazione tra talune sentenze, ciò non implica automaticamente l'estensione della continuazione ad ulteriori condanne senza specifiche evidenze di unità del disegno criminoso
  • Ricorsi per cassazione basati su motivazioni generiche e prive di riscontri probatori possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanna alle spese e sanzioni (Cassa delle ammende)

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