Cassazione Civile, Ordinanza n. 16814/2025 del 23/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, con spese a carico di chi le ha anticipate e senza applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Non è stata quindi esaminata nel merito la fondatezza dei due motivi di ricorso, poiché la definizione della posizione fiscale mediante rottamazione ha reso inutile la prosecuzione del processo.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso nei confronti di due contribuenti avvisi di accertamento IRPEF per gli anni d'imposta 2009 e 2010, all'esito di un controllo sul possesso e sulla detenzione, da parte di residenti in Italia, di imbarcazioni da diporto battenti bandiera estera, finalizzato a verificare il corretto adempimento degli obblighi di monitoraggio fiscale e di compilazione del quadro RW ex art. 4 d.l. 28 giugno 1990, n. 167. I contribuenti avevano impugnato gli atti innanzi alle commissioni tributarie, ma sia la CTP sia la CTR avevano rigettato le doglianze. In cassazione i ricorrenti deducevano due motivi: con il primo, la violazione degli artt. 20 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sostenendo che la CTR avesse erroneamente applicato il termine di decadenza previsto per altri tributi invece di quello proprio degli accertamenti IRPEF, e che, trattandosi di mera incompletezza dichiarativa e non di omessa dichiarazione, il potere accertativo fosse ormai decaduto; con il secondo, la violazione dell'art. 4 d.l. 28 giugno 1990, n. 167, lamentando che la CTR avesse applicato la versione della norma modificata dalla l. 97/2013, mentre per le annualità 2009 e 2010 doveva valere la disciplina precedente. Prima della decisione, i contribuenti hanno depositato istanza di cessazione della materia del contendere per aver aderito alla rottamazione della cartella; l'Avvocatura dello Stato ha poi comunicato che la procedura di definizione tributaria era stata regolarmente espletata.
Norme richiamate
art. 20 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Richiamato dai ricorrenti come norma erroneamente applicata dalla CTR in tema di decadenza dell'azione accertativa.
art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Indicato dai ricorrenti come termine corretto di decadenza per l'accertamento IRPEF, in sostituzione dell'art. 20 d.lgs. 472/1997.
art. 4 d.l. 28 giugno 1990, n. 167
Norma sul monitoraggio fiscale e sul quadro RW; i ricorrenti sostenevano che dovesse applicarsi la versione vigente nel 2009-2010 e non quella successivamente modificata dalla l. 97/2013.
art. 9, primo comma, lett. c), l. 6 agosto 2013, n. 97
Richiamata per evidenziare la modifica dell'art. 4 d.l. 167/1990, ritenuta dai ricorrenti non applicabile alle annualità oggetto di causa.
art. 370, primo comma, cod. proc. civ.
Citato con riferimento alla mera nota di costituzione dell'Agenzia delle Entrate al solo fine di partecipare all'udienza.
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio di legittimità, interviene la definizione della pretesa tributaria che elimina l'interesse alla decisione, la Corte dichiara l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere preclude l'esame dei motivi di ricorso, anche se essi attengono a questioni di decadenza o di corretta applicazione della disciplina sostanziale tributaria.
- Se il contribuente aderisce a una procedura di definizione agevolata e l'amministrazione ne conferma l'avvenuto perfezionamento, viene meno la controversia sul merito dell'accertamento.
- Nel giudizio estinto per cessazione della materia del contendere, le spese seguono il criterio indicato dalla Corte e non si applica l'ulteriore contributo unificato quando non ne ricorrono i presupposti di legge.
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