Cassazione Penale, Sentenza n. 2537/2024 del 19/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990. Due motivi principali: (1) vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione alla qualificazione della condotta come "partecipazione" all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/1990): la difesa sosteneva che mancava un vincolo durevole, che i rapporti temporali erano limitati, che Maggi non aveva ruolo decisivo né contatti con più soggetti del sodalizio e che non vi era prova di adesione al programma criminoso; (2) erronea applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 c.p. (agevolazione dell'attività mafiosa, in relazione alla Sacra Corona Unita), rilevando che tale aggravante richiede dolo intenzionale di favorire l'organizzazione mafiosa e che non esisteva prova di una volontà diretta di agevolazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso come infondato. Sul primo motivo la Corte ha confermato i principi di diritto secondo cui la partecipazione all'associazione per il traffico di stupefacenti richiede un "quid pluris" (struttura organizzata e stabilità) e, nel caso di acquirenti abituali, una fornitura costante e continuativa tale da creare un vincolo durevole; ha ritenuto che l'ordinanza impugnata avesse correttamente individuato e motivato elementi indiziari (intercettazioni, riferimenti a terzi incaricati di consegne, durata delle operazioni) idonei a dimostrare la stabilità della relazione e la consapevolezza di Maggi circa l'esistenza di un gruppo organizzato. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato inammissibile la censura perché la questione dell'aggravante mafiosa non sarebbe stata tempestivamente proposta nel giudizio di merito e pertanto risultava "nuova" in Cassazione; inoltre lo scrutinio degli elementi indiziari relativi all'aggravante implicherebbe valutazioni di fatto non sindacabili in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali; la decisione non ha comportato la remissione in libertà.
Norme richiamate
art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Per configurare la partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non è sufficiente il semplice accordo; è richiesto un "quid pluris" consistente in una struttura organizzata e stabile che permetta la realizzazione di un programma criminoso. Nel caso dell'acquirente abituale è necessaria una fornitura costante e continuativa che crei un vincolo durevole e l'adesione al programma criminoso.
L'aggravante agevolativa dell'attività mafiosa ha natura soggettiva e richiede il dolo intenzionale di favorire l'associazione di tipo mafioso (richiamata giurisprudenza delle Sezioni Unite, sent. n. 8545/2019).
Distinzione tra associazione di tipo mafioso e altre forme associative: la qualificazione richiede elementi strutturali dell'organizzazione (vincoli di subordinazione, metodo mafioso ecc.), ma nel provvedimento qui non era contestato il reato di cui a questo articolo in termini sostanziali.
art. 606, comma 1 e comma 3, cod. proc. pen.
Regole di ammissibilità del ricorso per cassazione: contestazioni di violazione di legge vanno formulate nei termini; eccezioni o censure non formulate tempestivamente nei gradi precedenti possono essere ritenute "nuove" e inammissibili in Cassazione (comma 3).
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti alla motivazione della sentenza/ordinanza in cassazione: il ricorso è enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
Adempimenti della cancelleria in caso la decisione non comporti la remissione in libertà.
Massime di principio
- Per distinguere tra concorso in singole operazioni e partecipazione stabile ad un'associazione per stupefacenti è necessario valutare la continuità, la durata e la prevedibilità dell'approvvigionamento: rapporti occasionali o limitati nel tempo difficilmente integrano l'associazione.
- Nel caso dell'acquirente abituale, sono indici decisivi di partecipazione la disponibilità continuativa della droga tramite il medesimo gruppo, l'esistenza di contatti con più membri dell'organizzazione e conversazioni/intercettazioni che mostrino un rapporto di fiducia e 'cointeressenza' oltre la singola compravendita.
- Le valutazioni probatorie (esame delle intercettazioni, rilevanza dei contatti, determinazione della durata) sono in generale valutazioni di fatto proprie del giudice del merito e difficilmente sindacabili in Cassazione salvo vizio di motivazione o travisamento evidente della prova.
- L'aggravante per agevolazione dell'attività mafiosa richiede dolo specifico: non è sufficiente dimostrare il semplice vantaggio a una persona che sia esponente di rilievo dell'organizzazione; occorre evidenza che l'agente volesse agevolare l'organizzazione mafiosa in quanto tale.
- Questioni nuove o non sollevate nei gradi immediatamente precedenti non possono usualmente essere discusse per la prima volta in Cassazione e sono dichiarate inammissibili.
- Se in sede cautelare la qualificazione giuridica dei fatti venisse modificata (es. esclusione dell'art. 74 o dell'aggravante mafiosa), ciò può richiedere la rivalutazione delle esigenze cautelari e della misura applicata; tali valutazioni però vanno svolte dal giudice del merito.
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