Cassazione Civile, Ordinanza n. 41759/2021 del 28/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto in cui una parte sosteneva che l'altra fosse tenuta a sostituire della merce invenduta. Il giudice di primo grado e la Corte d'appello hanno ritenuto che l'obbligazione gravante sulla controparte fosse soltanto quella di provvedere alla sostituzione dei beni, e non anche quella di pagare l'equivalente del valore commerciale della merce. Il ricorrente per cassazione ha impugnato la sentenza deducendo un unico motivo di violazione e falsa applicazione dell'art. 1218 c.c., sostenendo in sostanza che vi fosse inadempimento e che dovesse essergli riconosciuto il risarcimento per equivalente. La proposta del relatore, condivisa dal collegio, ha rilevato che la censura non colpiva la ratio decidendi, poiché il ricorrente aveva richiesto il pagamento in denaro senza averne diritto, mentre l'obbligazione accertata era solo quella di sostituire la merce; rispetto a tale obbligo non risultava alcun inadempimento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condividendo la proposta del relatore secondo cui la censura non attingeva la vera ratio decidendi della sentenza impugnata. È stato ribadito che l'obbligazione della controparte era limitata alla sostituzione della merce e che, rispetto a tale obbligo, non era stato accertato alcun inadempimento. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La parte ricorrente lo invocava per sostenere la responsabilità da inadempimento, ma la Corte ha escluso che vi fosse un inadempimento rilevante, perché l'unica obbligazione accertata era la sostituzione della merce e non il pagamento dell'equivalente in denaro.
È richiamato come base procedurale della proposta del relatore e del rito camerale per la trattazione del ricorso manifestamente infondato.
Richiamato insieme all'art. 380-bis c.p.c. per la trattazione in camera di consiglio secondo il procedimento semplificato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per determinare la misura dell'ulteriore importo dovuto in caso di raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la censura deve colpire la ratio decidendi effettivamente posta a fondamento della decisione impugnata; se attacca un profilo diverso o non decisivo, il ricorso è inammissibile.
- La violazione dell'art. 1218 c.c. presuppone l'esistenza di un'obbligazione rimasta ineseguita o inesattamente eseguita: se il giudice di merito accerta che l'obbligo era solo quello di eseguire una sostituzione e che tale obbligo non è stato violato, non può essere riconosciuto il risarcimento per equivalente fondato su una diversa pretesa.
- Il creditore non può pretendere una prestazione diversa da quella accertata in capo al debitore, salvo che tale alternativa sia prevista dal titolo o dal rapporto; in mancanza, la domanda di pagamento dell'equivalente può essere respinta perché eccede il contenuto dell'obbligazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile o comunque respinto, il soccombente è condannato alle spese e può essere gravato dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dalla legge.
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