Cassazione Penale, Sentenza n. 9833/2024 del 07/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società impugnava l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. di Salerno (21.07.2023) relativo a crediti d'imposta acquisiti da Efficient Building S.p.A. e successivamente ceduti, deducendo cinque motivi: 1) violazione degli artt. 321, comma 1, e 655 c.p.p. per presunta illegittima estensione dell'esecuzione (annullamento retroattivo di operazioni di compensazione già effettuate dalla ricorrente il 17.07.2023); 2) vizio di motivazione circa la possibilità di sequestrare crediti già compensati; 3) violazione dei presupposti dell'art. 321 c.p.p. e dell'art. 121 D.L. n.34/2020 perché i crediti si erano estinti e l'annullamento delle compensazioni sarebbe illegittimo e abnorme; 4) inosservanza della tutela del terzo cessionario in buona fede prevista dalla disciplina emergenziale (art. 121 e modifiche successive); 5) violazione degli artt. 275 e 321 c.p.p. per eccesso di sequestro rispetto all'ammontare indicato come profitto del reato e violazione del principio di proporzionalità (la ricorrente sosteneva che l'importo sottoposto a vincolo eccedeva di circa 1.500.000 euro). Inoltre la ricorrente censurava l'operato del P.M. che, nell'eseguire il decreto, avrebbe disposto l'annullamento delle compensazioni già effettuate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere stato proposto fuori dai casi consentiti dalla legge. Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza secondo cui i crediti d'imposta derivanti dal "superbonus" sono cose pertinenti al reato e possono essere sottoposti a sequestro preventivo anche se in proprietà di terzi e anche se il terzo è in buona fede. Tuttavia la Corte ha osservato che l'effettiva questione controversa riguardava non il decreto originario del G.I.P. o l'ordinanza del Tribunale del Riesame, ma il provvedimento del P.M. esecutore (del 25.07.2023) che aveva disposto l'annullamento retroattivo delle compensazioni; tale provvedimento relativo alle modalità di esecuzione non è ricorribile per cassazione e avrebbe dovuto essere impugnato mediante incidente di esecuzione. Per tali ragioni il ricorso principale è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento alla Cassa delle ammende della somma ritenuta equa di euro 3.000.
Norme richiamate
Consente il sequestro preventivo impeditivo delle cose pertinenti al reato; la Corte ha ritenuto che i crediti d'imposta derivanti da attività illecite possano costituire oggetto di sequestro anche se in capo a terzi e anche se il terzo è in buona fede, quando la loro disponibilità sia idonea a costituire pericolo di protrazione o aggravamento delle conseguenze del reato.
Richiamato nella censura sull'accertamento dei limiti dell'azione esecutiva rispetto al vincolo reale disposto dal giudice; la Corte non ha ritenuto che il principio invocato autorizzasse il ricorso in cassazione nei confronti dell'atto di esecuzione del P.M.
art. 121 D.L. n.34/2020 (cd. superbonus)
Disciplina la cedibilità dei crediti d'imposta legati al superbonus; la Corte ha chiarito che la normativa non deroga alle regole processualpenalistiche sul sequestro preventivo e che la condizione soggettiva del cessionario (buona fede) non impedisce il sequestro se la provenienza illecita del credito è emersa.
Norma sulle modalità di compensazione dei crediti d'imposta; la questione pratica era se crediti già compensati potessero essere retroattivamente annullati dall'autorità esecutiva: la Corte ha ritenuto che tale atto di esecuzione andasse impugnato con l'incidente di esecuzione e non con ricorso per cassazione.
Richiamato nella censura relativa alla proporzionalità e al limite dell'ammontare sequestrabile; la Corte non ha però deciso nel merito sulla discrepanza numerica perché ha dichiarato inammissibile il ricorso.
Prevede la somma da versare alla Cassa delle ammende in ragione della colpa nella proposizione del ricorso; la Corte ha condannato la ricorrente a versare euro 3.000 riconoscendo profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Cass. Sez.3, n.40865/2022 (Decio)
In tema di sequestro preventivo impeditivo relativo al delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato, sono suscettibili di apprensione i crediti dei terzi cessionari di cui all'art. 121, comma 1, lett. b), d.l. 19 maggio 2020, n. 34, ... senza che rilevi la condizione soggettiva di detti terzi
Giurisprudenza di legittimità che conferma la possibilità di sequestrare crediti d'imposta intestati a terzi cessionari anche in buona fede quando tali crediti risultino pertinenti al reato.
Cass. Sez.2, n.44504/2015
"I provvedimenti riguardanti le modalità di esecuzione del sequestro preventivo non sono né appellabili né ricorribili per cassazione e le eventuali questioni ad essi attinenti vanno proposte in sede di incidente di esecuzione."
Principio applicato per escludere la ricorribilità in cassazione del provvedimento del P.M. che aveva disposto l'annullamento delle compensazioni: tale atto doveva essere contestato tramite incidente di esecuzione.
Massime di principio
- I crediti d'imposta relativi al "superbonus" possono essere considerati cose pertinenti al reato e quindi sottoposti a sequestro preventivo anche se in capo a cessionari terzi e anche se questi sono in buona fede.
- La buona fede del terzo cessionario non esclude automaticamente la possibilità di sequestro quando emerga la provenienza illecita del credito; il rimedio del terzo diventa l'azione di rivalsa contro il cedente.
- Se il problema principale riguarda le modalità di esecuzione del sequestro (es. annullamento retroattivo di compensazioni già effettuate dall'Amministrazione finanziaria), tale atto di esecuzione non è impugnabile con ricorso per cassazione ma va proposto tramite incidente di esecuzione o gli altri rimedi previsti contro l'esecuzione.
- In presenza di dubbi su avvenuta compensazione prima dell'esecuzione, il terzo deve agire tempestivamente con gli strumenti idonei (incidente di esecuzione, ricorsi amministrativi/tributari verso l'Agenzia delle Entrate, azione di rivalsa civile) per tutelare la propria posizione patrimoniale.
- Questioni di proporzionalità o errata quantificazione dell'ammontare sottoposto a vincolo vanno sollevate nell'ambito dell'incidente di esecuzione o del riesame, non tramite cassazione se la censura riguarda l'atto di esecuzione.
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