Cassazione Civile, Ordinanza n. 25858/2026 del 27/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (somministrante)
La controversia
La ricorrente, proprietaria di un appartamento servito dall’utenza idrica gestita dalla resistente, contestava la fattura di conguaglio n. 3017011000505891 del 27 luglio 2017, ricevuta nell’agosto 2017, dell’importo di euro 2.804,47 e riferita ai consumi del periodo 13 dicembre 2016-1° giugno 2017. Disconosceva la sottoscrizione e la grafia dell’autolettura del 12 dicembre 2016, che indicava 1.270 mc, e contestava l’entità dei consumi addebitati rispetto alle caratteristiche dell’immobile, al nucleo familiare e allo storico dell’utenza. Dopo reclami, la resistente aveva sospeso la fornitura per morosità e rimosso il contatore; l’utente aveva stipulato un nuovo contratto e sostenuto spese per un soggiorno temporaneo presso una struttura ricettiva. Davanti al Giudice di pace di Ferentino chiese l’accertamento dell’illegittimità della fattura e della sospensione, la declaratoria di inesistenza del credito, la restituzione delle somme pagate e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. La resistente sostenne che la fattura si basava sulla lettura del proprio letturista del 1° giugno 2017, che il contatore funzionava correttamente e che non risultavano rotture o perdite; chiese in via riconvenzionale l’accertamento del credito. Il Giudice di pace, con sentenza n. 64/2021, accolse integralmente la domanda dell’utente, valorizzando il disconoscimento dell’autolettura e la mancata istanza di verificazione, e dispose restituzione e risarcimento. In appello, il Tribunale di Frosinone, con sentenza n. 1306/2023 depositata il 28 dicembre 2023, accolse parzialmente l’impugnazione della società: ritenne non provata l’autolettura disconosciuta, ma dovuto il consumo rilevato il 1° giugno 2017, anche alla luce dei dati storici e del regolare funzionamento del contatore; reputò non dimostrati né il malfunzionamento né fattori esterni all’area di controllo dell’utente. Riconobbe soltanto euro 200 per le spese di soggiorno dovute al ritardo nell’installazione del nuovo contatore e condannò l’utente a restituire euro 6.118,84 ricevuti in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi e spese. In Cassazione l’utente ha proposto quattro motivi: (1) violazione dell’art. 112 c.p.c., perché il Tribunale avrebbe accertato un credito diverso da quello incorporato nella fattura, utilizzando il dato finale e consumi storici non dedotti come base di calcolo; (2) omesso esame del dato della precedente fattura del luglio 2016, che riportava 1.407 mc, e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che il Tribunale avesse attribuito alle difese un riconoscimento della correttezza dei consumi mai formulato; (3) violazione dell’art. 2697 c.c., per avere posto sull’utente, anziché sulla somministrante, l’onere di provare le cause dell’eccessività dei consumi dopo il disconoscimento dell’autolettura; (4) omesso esame dei consumi rilevati dal nuovo contatore installato il 19 marzo 2019, pari a 122 mc nel periodo 19 marzo 2019-23 novembre 2020, e violazione dell’art. 116 c.p.c., assumendo che tale dato dimostrasse l’incongruità dei consumi fatturati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è infondato: il Tribunale è rimasto entro l’oggetto della domanda riconvenzionale, che era l’accertamento del credito portato dalla fattura contestata; ha solo fondato la prova dello stesso credito su elementi istruttori diversi da quelli valorizzati dal primo giudice. La Corte ha inoltre rilevato che la fattura comprendeva anche consumi relativi al periodo 21 marzo-1° giugno 2017 e che la lettura finale del 1° giugno 2017 poteva provare la debenza delle somme senza attribuire alla società un diritto diverso. Il secondo motivo è inammissibile: le doglianze sugli artt. 115 e 116 c.p.c. non descrivono una violazione dei limiti legali di acquisizione o valutazione della prova, ma contestano l’apprezzamento del giudice di merito; il dato della fattura del luglio 2016, inoltre, non era decisivo perché il Tribunale non aveva fondato la decisione sull’attendibilità dell’autolettura iniziale. La Corte ha ribadito che, nei contratti di somministrazione, la rilevazione del contatore è assistita da presunzione semplice di veridicità: il somministrante deve provare il corretto funzionamento del misuratore e l’utente deve dimostrare che i consumi eccessivi dipendono da fattori esterni alla propria sfera di controllo e non evitabili con attenta custodia dell’impianto. Il terzo motivo è infondato: non vi è stata inversione dell’onere probatorio; il Tribunale ha accertato il regolare funzionamento del contatore, anche sulla base delle dichiarazioni dell’idraulico incaricato dall’utente, e ha ritenuto non provata la riconducibilità dell’eccesso a fattori esterni. Il quarto motivo è inammissibile perché i consumi del nuovo contatore riguardavano un periodo successivo alla sostituzione e non dimostravano né il malfunzionamento del precedente misuratore né la presenza di fattori esterni; la richiesta implicava una diversa valutazione del materiale istruttorio non consentita in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 3.600 per compensi, oltre spese forfettarie del 15%, euro 200 per esborsi e accessori di legge. La Corte ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
In tema di giudizio d’appello, infatti, il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, al pari di quello del tantum devolutum quantum appellatum, non impedisce al giudice di rendere la pronuncia richiesta sulla base di una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, né ricorre la sua violazione quando il giudice d’appello, rimanendo nell’ambito del petitum e della causa petendi, decida l’impugnazione sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal primo giudice o formulate dalle parti, valorizzando elementi di fatto risultanti dagli atti.
Il giudice d’appello non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato se, restando entro petitum e causa petendi, accerta la pretesa sulla base di una ricostruzione dei fatti e di elementi probatori diversi da quelli prospettati o valorizzati in precedenza.
Neppure astrattamente ipotizzabile è, in primo luogo, la violazione dell’art. 115 c.p.c., norma che sancisce il principio secondo cui il giudice decide iuxta alligata et probata partium, giacché essa può essere dedotta come vizio di legittimità soltanto denunciando che il giudice abbia dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma ovvero abbia giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di propria iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli.
La violazione dell’art. 115 c.p.c. è deducibile quando il giudice dichiari di non applicare la regola di decisione sulle allegazioni e prove delle parti oppure utilizzi prove introdotte d’ufficio al di fuori dei poteri riconosciuti; non basta contestare il modo in cui il giudice ha apprezzato le prove.
Inammissibile è, del pari, la censura di violazione dell’art. 116 c.p.c., ravvisabile soltanto quando il giudice di merito, in assenza di una deroga normativamente prevista, disattenda il principio della libera valutazione delle prove ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova soggetta a un diverso regime.
La violazione dell’art. 116 c.p.c. ricorre solo se il giudice disattende la regola della libera valutazione delle prove o applica il prudente apprezzamento a una prova soggetta a diverso regime; la critica al prudente apprezzamento va proposta nei limiti del vizio motivazionale consentito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Ove si deduca, invece, che il giudice abbia male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile esclusivamente nei rigorosi limiti entro i quali l’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. consente il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale.
La doglianza sulla valutazione delle prove non può essere convertita in una violazione degli artt. 115 o 116 c.p.c.; il sindacato di legittimità è possibile soltanto entro i limiti previsti per l’omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile soltanto quando il giudice attribuisca l'onere della prova a una parte diversa da quella gravata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni, e non quando venga censurata la valutazione delle risultanze istruttorie.
La violazione dell’onere della prova sussiste se il giudice individua come onerata una parte diversa da quella cui le regole sostanziali attribuiscono la prova; non sussiste per il solo dissenso sulla valutazione delle prove acquisite.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 13, comma 1-bis, del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 13, comma 1-bis, del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002.
La misura dell’ulteriore contributo unificato richiamato dal comma 1-quater è pari a quella prevista per il ricorso, secondo il comma 1-bis, ove dovuta.
Massime di principio
- Nei contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una presunzione semplice di veridicità: in caso di contestazione, il somministrante deve provare il corretto funzionamento del misuratore; una volta fornita tale prova, l’utente deve dimostrare che l’eccesso di consumo dipende da fattori esterni alla propria sfera di controllo e non evitabili con un’attenta custodia dell’impianto.
- Il giudice d’appello, rimanendo entro petitum e causa petendi, può accertare la medesima pretesa sulla base di una ricostruzione autonoma dei fatti e di risultanze istruttorie diverse da quelle considerate dal primo giudice, senza violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
- La denuncia di violazione dell’art. 2697 c.c. è fondata solo quando l’onere della prova sia attribuito alla parte diversa da quella gravata secondo la struttura della fattispecie; non è lo strumento per contestare l’apprezzamento delle risultanze istruttorie.
- Le censure ex artt. 115 e 116 c.p.c. non consentono di ottenere una nuova valutazione delle prove: l’art. 115 rileva nei casi di decisione su prove introdotte d’ufficio fuori dai poteri del giudice o di esplicito rifiuto della regola; l’art. 116 rileva quando siano disattese le regole legali di valutazione delle prove.
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