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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25860/2026 del 27/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (somministrante)

La controversia

La società utente aveva contestato una fattura di conguaglio di euro 17.930,44 relativa a consumi di energia elettrica, chiedendo in primo grado che fosse dichiarata nulla o illegittima, la restituzione di euro 8.964,12 già pagati e, in subordine, la rideterminazione del dovuto e il risarcimento dei danni. Aveva lamentato che il gestore non avesse effettuato per oltre tre anni le verifiche periodiche e le letture del contatore previste dal contratto, in violazione di correttezza e buona fede; nelle memorie ex art. 183 c.p.c. aveva inoltre prospettato un possibile malfunzionamento del misuratore. Il Tribunale di Locri, con sentenza n. 639/2018, qualificò la domanda come accertamento negativo del credito, dichiarò non dovuto l’importo fatturato e condannò la fornitrice alla restituzione della somma pagata, oltre accessori. Accogliendo l’appello della fornitrice, la Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza n. 392/2024, depositata il 5 giugno 2024 e notificata il 6 giugno 2024, rigettò integralmente la domanda: ritenne che l’utente non avesse specificamente allegato il malfunzionamento né richiesto la verifica del contatore e non avesse dimostrato l’anomalia dei consumi. Rilevò inoltre che i consumi fatturati per il periodo 15 aprile 2005-31 ottobre 2006, pari complessivamente a 130.291 kWh, corrispondevano a una media giornaliera di 231 kWh, sostanzialmente prossima ai 209,9 kWh della fattura immediatamente successiva. La società utente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 183 c.p.c. e omesso esame, sostenendo che il malfunzionamento e la richiesta di verifica erano stati dedotti nella memoria e in precedenti comunicazioni; 2) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. e omesso esame, assumendo di avere assolto gli oneri di contestazione e prova e che spettasse quindi al gestore provare il regolare funzionamento del contatore; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e omessa o errata valutazione delle prove documentali e testimoniali, che avrebbero attestato la limitata attività della struttura, la mancata effettuazione di letture periodiche e la modestia dei consumi ordinari; 4) violazione degli artt. 2729 c.c. e 116 c.p.c. e vizi motivazionali, contestando il raffronto tra i consumi e prospettando anche una possibile errata applicazione della costante di trasformazione K, da verificare mediante CTU.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo inammissibili tutti e quattro i motivi. Il primo non coglieva la ratio della decisione d’appello e non rispettava l’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.: gli atti e le lettere richiamati non erano riprodotti e localizzati in modo da consentire il controllo della dedotta richiesta di verifica. Non sussisteva neppure l’omesso esame di un fatto storico, poiché la Corte d’appello aveva esaminato la contestazione e la ricorrente sollecitava una diversa lettura degli atti e delle prove. Il secondo è stato respinto come censura inammissibile: il giudice d’appello aveva correttamente individuato il riparto dell’onere probatorio, ponendo a carico dell’utente la contestazione specifica del malfunzionamento, la richiesta di verifica e la produzione di elementi sull’anomalia dei consumi, e facendo sorgere solo dopo tali adempimenti l’onere del gestore di provare il regolare funzionamento. La ricorrente contestava in realtà l’applicazione della regola e la valutazione delle prove, non l’individuazione dell’onere; non ricorrevano inoltre i vizi denunciati ai sensi degli artt. 115 e 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Il terzo è stato ritenuto inammissibile perché mirava a una nuova ponderazione delle risultanze documentali e testimoniali, non indicava con precisione il contenuto e la collocazione degli atti ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c. e non individuava un fatto storico decisivo omesso. La Corte ha aggiunto che la CTU non è un mezzo di prova in senso proprio e non può supplire alla mancata allegazione o prova dei fatti. Il quarto è stato dichiarato inammissibile perché non indicava un errore nell’applicazione dei requisiti della prova presuntiva ex art. 2729 c.c., ma chiedeva una diversa ricostruzione dei fatti; la questione della costante K era nuova, non risultava trattata nei gradi di merito e avrebbe richiesto nuovi accertamenti tecnici. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità, liquidate in euro 3.600,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge. È stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per l’ulteriore contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c.

    È principio consolidato che la modificazione consentita dall’art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c. possa riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della domanda, purché la pretesa modificata rimanga connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e non determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte né l’allungamento dei tempi processuali.

    La modificazione della domanda consentita nella memoria può investire anche gli elementi oggettivi, purché resti collegata alla vicenda sostanziale già dedotta e non comprometta le difese della controparte né allunghi i tempi processuali. Nel caso concreto, tuttavia, la Corte d’appello aveva ritenuto che le allegazioni effettivamente formulate non integrassero una contestazione specifica del guasto accompagnata dalla richiesta di verifica.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    È tuttavia necessario che il contenuto degli atti richiamati sia puntualmente indicato all’interno della censura e che ne sia specificamente segnalata la presenza negli atti del giudizio di merito, in modo da consentire alla Corte di verificare la fondatezza del motivo senza svolgere un’attività di ricerca nei fascicoli di ufficio o di parte.

    Il ricorrente per cassazione che fondi una censura su atti o documenti deve indicarne puntualmente il contenuto rilevante e la collocazione processuale, così da consentire il controllo della Corte senza ricerche autonome nei fascicoli. Non è necessario trascrivere integralmente gli atti, ma non bastano richiami generici o assertivi.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Secondo Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053, il fatto il cui omesso esame può assumere rilievo deve identificarsi in un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo, nel senso che il suo esame avrebbe determinato un esito diverso della controversia.

    Il vizio riguarda l’omesso esame di un fatto storico discusso e decisivo, non la mancata menzione o diversa valutazione di singoli elementi istruttori. Se il fatto storico è stato esaminato, la richiesta di una diversa lettura delle prove non rientra nel paradigma del n. 5.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile soltanto quando il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella sulla quale avrebbe dovuto gravare secondo la distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni, non anche ove si contesti l’apprezzamento con il quale sia stato ritenuto assolto o non assolto l’onere correttamente individuato.

    La violazione della regola sull’onere della prova ricorre se il giudice ne assegna il carico alla parte sbagliata; non ricorre quando si contesta la valutazione con cui il giudice ha stabilito se la parte onerata abbia fornito prova sufficiente.

  • art. 115 c.p.c.

    Quanto alla violazione dell’art. 115 c.p.c., il vizio è configurabile quando il giudice abbia fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti e disposte d’ufficio al di fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, ovvero abbia dichiarato di non dover osservare la regola secondo cui la decisione deve essere fondata sulle prove ritualmente acquisite.

    La violazione dell’art. 115 c.p.c. non coincide con la contestazione del peso persuasivo attribuito alle prove di parte: è configurabile nei casi indicati dalla Corte, ossia uso di prove irritualmente acquisite fuori dai poteri officiosi o disapplicazione dichiarata della regola di decisione sulle prove ritualmente acquisite.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione dell’art. 116 c.p.c. è configurabile soltanto qualora il giudice di merito disattenda il principio della libera valutazione delle prove in assenza di una deroga legislativamente prevista, ovvero valuti secondo prudente apprezzamento una prova soggetta a un regime legale, non anche quando la parte contesti il concreto apprezzamento delle risultanze istruttorie compiuto nella sentenza impugnata.

    La censura ex art. 116 c.p.c. è ammissibile se denuncia l’inosservanza del regime legale di valutazione della prova; non consente di ottenere in cassazione una diversa ponderazione delle risultanze istruttorie.

  • art. 2729 c.c.

    Il sindacato di legittimità sull’applicazione dell’art. 2729 c.c. è consentito quando si deduca che il giudice di merito, dopo avere esattamente enunciato in astratto i caratteri della presunzione, abbia ricondotto ai requisiti della gravità, precisione e concordanza circostanze concrete che non ne siano effettivamente dotate.

    La censura sulla prova presuntiva deve individuare un errore nell’applicazione dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Non può essere utilizzata per contrapporre alla presunzione valorizzata dal giudice una diversa ricostruzione dei fatti o una lettura alternativa delle prove.

Massime di principio

  • Nella somministrazione di energia elettrica, l’utente che contesti i consumi imputandoli al malfunzionamento del contatore deve formulare una contestazione specifica, richiedere la verifica del misuratore e fornire elementi idonei a evidenziare l’anomalia dei consumi rispetto a quelli ordinari rilevati in periodi comparabili. Solo dopo l’assolvimento di tali oneri sorge per il gestore l’onere di provare il regolare funzionamento dello strumento.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre quando il giudice attribuisce l’onere della prova alla parte diversa da quella cui spetta secondo le regole applicabili; non ricorre quando si contesta il giudizio di merito sull’assolvimento dell’onere correttamente individuato.
  • La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non consente di ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio: occorre denunciare, rispettivamente, l’uso di prove non ritualmente acquisite nei casi indicati dalla legge o la violazione del regime legale di valutazione della prova.
  • Per dedurre in cassazione la violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., non occorre la trascrizione integrale degli atti richiamati, ma è necessario indicarne puntualmente il contenuto rilevante e la collocazione nel giudizio di merito, così da permettere la verifica della censura senza ricerche autonome della Corte.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico discusso e decisivo; non ricorre quando il giudice abbia esaminato il fatto e la parte lamenti soltanto una valutazione non condivisa degli elementi di prova.
  • La consulenza tecnica d’ufficio non è un mezzo di prova in senso proprio e non può essere utilizzata per ricercare fatti non ritualmente allegati o supplire alle carenze probatorie della parte; il giudice di merito può negarla anche implicitamente, valutato il quadro probatorio.
  • La censura sulla prova presuntiva ex art. 2729 c.c. deve indicare quale requisito legale di gravità, precisione o concordanza sia stato erroneamente applicato; la mera contrapposizione di una diversa inferenza fattuale è inammissibile in sede di legittimità.
  • Una questione che richieda accertamenti di fatto e non risulti trattata nella sentenza impugnata è nuova in cassazione se il ricorrente non indica specificamente l’atto del giudizio di merito in cui l’aveva già dedotta.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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