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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25861/2026 del 27/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (consorzio)

La controversia

La ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Trani un decreto ingiuntivo per euro 147.292,70, credito riferito alla scrittura privata transattiva del 16 aprile 2010. La controversia originava dalla concessione dei lavori di ampliamento del cimitero a un’ATI composta dal Consorzio e da un’altra società, da un accordo del 4 dicembre 2007 tra più soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere e dalla successiva transazione, che prevedeva l’esecuzione dei lavori da parte di una società terza e il riconoscimento alla ricorrente del 10% sulla quota di lavori a essa riferibile, al netto della provvigione del 2% spettante al Consorzio. Dopo il fallimento dell’impresa incaricata e l’affidamento dei lavori a un’altra cooperativa, la ricorrente sosteneva che fossero maturate le condizioni per il pagamento; indicava come base il primo stralcio, pari a euro 1.502.986,80, e chiedeva il residuo di euro 147.292,70. Il Consorzio oppose al decreto ingiuntivo la nullità della transazione per mancanza di causa, il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché l’illiquidità, l’inesigibilità e l’infondatezza del credito. Il Tribunale dichiarò valida la transazione ma accolse l’opposizione, ritenendo che l’obbligo di pagamento facesse capo all’impresa incaricata dei lavori, e revocò il decreto. La Corte d’Appello di Bari rigettò sia l’appello principale della creditrice sia quello incidentale del Consorzio, diretto a ottenere la declaratoria di nullità della transazione. In Cassazione la ricorrente formulò due motivi: con il primo denunciò la violazione degli artt. 1362 ss. c.c., sostenendo che la Corte d’Appello avesse interpretato la transazione del 16 aprile 2010 e la scrittura del 2007 applicando il solo criterio letterale e trascurando la comune volontà delle parti e il loro comportamento, anche successivo; con il secondo denunciò la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione e l’omesso esame di un fatto decisivo, deducendo che non fosse stato considerato il riconoscimento del debito contenuto nella relazione al bilancio del Consorzio al 31 dicembre 2010.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: pur negando di voler proporre una diversa ricostruzione contrattuale, la ricorrente contestava in concreto la lettura del contratto compiuta dal giudice di merito e chiedeva una nuova valutazione delle motivazioni della stipula, dei rapporti tra le parti e della condotta successiva, ossia una rivalutazione del merito e del materiale probatorio non consentita in sede di legittimità. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato quanto alla dedotta carenza motivazionale, poiché la sentenza esponeva con chiarezza e sufficienza gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della decisione e non presentava un’anomalia motivazionale rilevante ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e dell’art. 111 Cost. La censura di omesso esame del riconoscimento del debito è stata dichiarata inammissibile, trattandosi di sentenza d’appello conforme a quella di primo grado; la Corte ha inoltre osservato, ad abundantiam, che il fatto dedotto non sarebbe stato concretamente decisivo alla luce del contenuto della transazione. La ricorrente è stata condannata a rifondere al Consorzio le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 8.000 per compensi, euro 200 per esborsi, oltre spese forfettarie del 15% e accessori di legge. È stato dato atto dei presupposti processuali per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • artt. 1362 ss. c.c.

    Scende dunque sul merito, per sottoporre nuovamente, in realtà, come oggetto di censura gli esiti del materiale probatorio individuati dal giudice, appunto, di merito, ai fini di una inammissibile rivalutazione.

    La censura che, pur prospettata come violazione dei canoni di interpretazione contrattuale, mira in concreto a ottenere una diversa ricostruzione del contenuto dell’accordo e una nuova valutazione degli elementi probatori è inammissibile in sede di legittimità.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di motivazione evincibile dall'art. 132, comma 2, n.4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito.

    Il vizio sussiste quando manca una spiegazione del quadro probatorio e del percorso logico-giuridico seguito dal giudice. Non ricorre se la motivazione espone con chiarezza e sufficienza gli elementi in fatto e in diritto che fondano la decisione.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    La conformità al modello di cui all'art.132 n.4 c.p.c., così come l'osservanza degli artt.115 е 116 c.p.c., non richiede che il giudice del merito dia conto di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo, invece, sufficiente e necessario che egli esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione.

    Il giudice di merito non deve esaminare espressamente ogni prova e ogni argomento delle parti; è sufficiente che indichi concisamente gli elementi fattuali e giuridici che sorreggono la decisione.

  • art. 111 Cost.

    Il vizio di motivazione evincibile dall'art. 132, comma 2, n.4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito.

    Il controllo sulla motivazione ai sensi dell’art. 111 Cost. è limitato alle ipotesi di obiettiva carenza del percorso logico della decisione, non consentendo una nuova valutazione del merito quando la motivazione sia comprensibile e sufficiente.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Quanto all’invocato omesso esame di fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 n.5, la doglianza è inammissibile ai sensi dell’art. 360, quarto comma c.p.c. dato che la sentenza di appello è confermativa di quella di primo grado.

    La censura di omesso esame di un fatto decisivo non è ammissibile nel caso di doppia conforme, secondo quanto affermato dalla Corte nel caso esaminato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • La denuncia di violazione dei canoni legali di interpretazione del contratto è inammissibile quando, al di là della sua formulazione, sollecita una diversa lettura dell’accordo e una rivalutazione delle prove, dei rapporti tra le parti e della loro condotta riservata al giudice di merito.
  • Il vizio di motivazione rilevante ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e dell’art. 111 Cost. ricorre in presenza di un’obiettiva carenza nell’indicazione del percorso logico seguito; non richiede, invece, che il giudice dia conto di ogni prova acquisita o di ogni argomento delle parti, purché esponga in modo comprensibile gli elementi essenziali posti a fondamento della decisione.
  • Nel caso di sentenza d’appello conforme a quella di primo grado, la censura di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile ai sensi della disciplina applicata dalla Corte; in ogni caso, la decisività del fatto va valutata in rapporto al contenuto degli accordi rilevanti per la controversia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione

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