Cassazione Civile, Ordinanza n. 25863/2026 del 27/09/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (somministrante)
La controversia
La società ricorrente, titolare di un rapporto di somministrazione di energia elettrica con la resistente, deduceva di avere subito tra novembre 2010 e gennaio 2012 interruzioni e anomalie della fornitura che avrebbero compromesso la produzione di imballaggi metallici, chiedendo il risarcimento di euro 100.425,49. La somministrante contestava la domanda e chiedeva in via riconvenzionale il pagamento dei consumi erogati presso due stabilimenti. Il Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza n. 1757/2022, dichiarava il difetto di legittimazione passiva della somministrante rispetto alla domanda risarcitoria, rigettava le domande risarcitorie nei confronti delle altre parti e condannava la società cliente a pagare alla somministrante euro 94.055,81, oltre interessi convenzionali. La Corte d’appello di Salerno, con sentenza n. 584/2024, rigettava l’appello, ritenendo provato il credito sulla base delle fatture regolarmente registrate, dei documenti di vettoriamento emessi dal distributore, dell’ammissione contenuta nell’atto introduttivo della stessa cliente e dell’assenza di una specifica contestazione dei consumi fatturati; reputava inoltre generiche e prive di riscontri le doglianze sul contatore e non dimostrate le interruzioni della fornitura. Con il primo motivo, la ricorrente denunciava, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 2700 e 2697 c.c. e 115 c.p.c.: sosteneva che le fatture, essendo documenti unilaterali, non provassero il credito e che, contestata l’esattezza delle misurazioni, spettasse alla somministrante provare il corretto funzionamento del contatore; affermava inoltre che i prospetti sulle interruzioni e sui costi di mancata produzione integrassero una contestazione della regolarità della somministrazione. Con il secondo motivo, denunciava la violazione degli artt. 2700, 2697, 1988, 2730 e 2733 c.c. e degli artt. 115, 228 e 229 c.p.c., sostenendo che le dichiarazioni contenute nell’atto introduttivo, sottoscritto dal difensore, non potessero valere come riconoscimento di debito o confessione giudiziale e che le contestazioni svolte imponessero alla somministrante di provare l’effettività e l’entità dei consumi e la corretta e continuativa erogazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi e, conseguentemente, il ricorso. Quanto al primo motivo, ha rilevato che la sentenza d’appello non aveva attribuito alle fatture, isolatamente considerate, valore di prova legale, ma aveva valutato congiuntamente fatture, documenti di vettoriamento, ammissione contenuta nell’atto introduttivo e mancata specifica contestazione dei consumi. I prospetti sulle interruzioni e sui costi di mancata produzione riguardavano la domanda risarcitoria e non dimostravano, di per sé, una specifica contestazione della quantità di energia somministrata o dei consumi fatturati. La censura sull’art. 2700 c.c. non individuava un atto pubblico cui fosse stata attribuita efficacia probatoria erronea; quelle sugli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. contestavano la valutazione delle prove, non un’effettiva inversione dell’onere probatorio o l’uso di prove irritualmente acquisite. Quanto al secondo motivo, la Corte ha precisato che la dichiarazione contenuta nell’atto introduttivo non era stata trattata come riconoscimento di debito o confessione giudiziale, ma come elemento indiziario liberamente apprezzabile insieme agli altri documenti; le ulteriori censure investivano l’accertamento fattuale circa la mancanza di contestazioni specifiche e sollecitavano una rivalutazione delle prove non consentita in cassazione. La ricorrente è stata condannata a pagare le spese del giudizio di legittimità a ciascuna controricorrente: euro 7.600,00 per compensi, oltre spese forfettarie del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 2700 c.c.
La denuncia di violazione dell’art. 2700 c.c. è inammissibile, poiché la ricorrente non individua alcun atto pubblico al quale la Corte territoriale abbia attribuito un’efficacia probatoria diversa da quella stabilita dalla norma, ma contesta il valore riconosciuto alle fatture e alla documentazione relativa ai consumi nell’ambito della valutazione complessiva delle risultanze acquisite.
La censura di violazione dell’art. 2700 c.c. richiede di individuare un atto pubblico al quale il giudice abbia attribuito un’efficacia probatoria difforme da quella legale; non è sufficiente contestare la valutazione complessiva di fatture e documenti relativi ai consumi.
art. 2697 c.c.
La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile soltanto quando il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni, non quando sia contestata la valutazione compiuta delle prove acquisite (Cass., Sez. III, 29 maggio 2018, n. 13395).
La violazione delle regole sull’onere della prova ricorre solo se il giudice ne abbia assegnato l’onere alla parte sbagliata secondo la distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni; non ricorre quando la censura riguarda il peso attribuito alle prove acquisite.
art. 115 c.p.c.
Parimenti, la denuncia di violazione dell’art. 115 c.p.c. è ammissibile soltanto ove si alleghi che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o abbia dichiarato, espressamente o implicitamente, di non dover osservare la regola contenuta nella disposizione, mentre non può essere utilizzata per censurare il modo in cui il materiale istruttorio sia stato valutato (Cass., Sez. Un., 30 settembre 2020, n. 20867).
La violazione dell’art. 115 c.p.c. è deducibile se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o disapplica la regola di acquisizione probatoria; non consente di contestare la valutazione del materiale istruttorio.
art. 1988 c.c.
La censura relativa alla violazione degli artt. 1988, 2730 e 2733 c.c. non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
La Corte dichiara inammissibile la censura relativa all’art. 1988 c.c. perché la decisione impugnata non aveva qualificato la dichiarazione processuale come riconoscimento di debito, ma l’aveva valutata quale elemento indiziario nel quadro probatorio complessivo.
art. 2730 c.c.
La censura relativa alla violazione degli artt. 1988, 2730 e 2733 c.c. non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
La dichiarazione contenuta in uno scritto difensivo sottoscritto dal solo procuratore non è stata considerata confessione giudiziale; la Corte territoriale l’ha apprezzata come elemento indiziario liberamente valutabile.
art. 2733 c.c.
La censura relativa alla violazione degli artt. 1988, 2730 e 2733 c.c. non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
La censura sulla confessione giudiziale è inammissibile quando il giudice di merito non abbia attribuito alla dichiarazione tale efficacia, ma l’abbia considerata soltanto come elemento indiziario.
art. 228 c.p.c.
La censura relativa alla violazione degli artt. 1988, 2730 e 2733 c.c. non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
La Corte non ravvisa un errore relativo alla confessione giudiziale, poiché la dichiarazione difensiva è stata utilizzata come elemento indiziario e non come confessione.
art. 229 c.p.c.
La censura relativa alla violazione degli artt. 1988, 2730 e 2733 c.c. non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
La decisione non attribuisce alla dichiarazione contenuta nell’atto introduttivo il valore di confessione giudiziale, ma la considera soltanto nell’ambito della valutazione complessiva delle prove.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Le doglianze si risolvono, pertanto, nella richiesta di una diversa lettura delle emergenze probatorie e di una nuova ricostruzione dei fatti, non consentita nel giudizio di legittimità (Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2019, n. 34476).
Il ricorso per cassazione per violazione di legge non può essere impiegato per ottenere una diversa lettura delle prove o una nuova ricostruzione dei fatti accertati dal giudice di merito.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c.
La disposizione è richiamata quale norma che disciplina la trattazione del ricorso in camera di consiglio; la sentenza non ne sviluppa un’ulteriore interpretazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 13, comma 1-bis, del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002.
Dichiarata l’inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 13, comma 1-bis, del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002.
Il comma individua l’importo del contributo unificato cui è commisurato l’ulteriore versamento conseguente alla pronuncia di inammissibilità, nei termini indicati dalla Corte.
Massime di principio
- La violazione dell’onere della prova è configurabile quando il giudice lo attribuisca a una parte diversa da quella gravata in base alla distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni; non coincide con una contestazione della valutazione delle prove acquisite.
- La violazione dell’art. 115 c.p.c. non consente di chiedere una diversa valutazione delle risultanze istruttorie: occorre dedurre che siano state utilizzate prove non introdotte dalle parti o che il giudice abbia disatteso la regola di acquisizione delle prove.
- La denuncia di violazione dell’art. 2700 c.c. richiede di indicare quale atto pubblico abbia ricevuto un’efficacia probatoria diversa da quella prevista dalla norma; la contestazione del peso attribuito a documenti commerciali o ad altri elementi non integra, da sola, tale violazione.
- Le dichiarazioni contenute in scritti difensivi sottoscritti dal solo procuratore ad litem, pur non valendo come confessione giudiziale, possono essere liberamente apprezzate dal giudice come elementi indiziari, insieme agli altri elementi probatori.
- La contestazione di interruzioni della fornitura e dei danni da mancata produzione non equivale, di per sé, a una specifica contestazione dell’effettività o della quantità dei consumi addebitati: la pertinenza della contestazione va verificata rispetto ai fatti costitutivi della distinta pretesa creditoria.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi con la concreta ratio decidendi; è inammissibile se attribuisce alla decisione un principio che il giudice di merito non ha affermato o se, sotto la veste della violazione di legge, sollecita una nuova valutazione dei fatti e delle prove.
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