Cassazione Civile, Ordinanza n. 25865/2026 del 27/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (utente)
La controversia
L'utente, titolare di un'utenza elettrica presso la propria abitazione, era stato sottoposto il 28 aprile 2011 a una verifica tecnica, nel corso della quale era stata rilevata una presa a monte del contatore, idonea a sottrarre consumi alla misurazione; il contatore era stato rimosso. Il somministrante emetteva il 16 maggio 2011 la fattura n. 806107950215029 di euro 11.772,33 per la ricostruzione dei consumi del quinquennio precedente. L'utente contestava la richiesta e domandava la restituzione dei 2.400 euro pagati per la reinstallazione del contatore, sostenendo anche che la copia del verbale trasmessagli contenesse l'aggiunta successiva di una pompa trifase e che mancassero elementi sufficienti a giustificare la ricostruzione quinquennale. Il Tribunale di Palmi, con sentenza n. 1037/2017, accoglieva le domande, ritenendo non provato il prelievo fraudolento. Su appello delle società elettriche, la Corte d'appello di Reggio Calabria, con sentenza n. 115/2024 depositata il 22 febbraio 2024, riformava integralmente la decisione: riteneva provata la manomissione dolosa sulla base del verbale sottoscritto senza contestazioni e, recependo il metodo «a» indicato dal CTU, quantificava in euro 5.168,19 il residuo dovuto, condannando l'erede al pagamento in favore della società somministrante. In Cassazione l'erede ha formulato quattro motivi: (1) violazione degli artt. 112 e 167, comma 2, c.p.c. e 2907 c.c., per extrapetizione, poiché le società avevano chiesto il rigetto delle domande e, in subordine, la rideterminazione del corrispettivo, ma non la condanna al pagamento; ha inoltre dedotto la tardiva costituzione in primo grado quale preclusiva di un'eventuale domanda riconvenzionale; (2) nullità per motivazione apparente o contraddittoria, per avere la Corte d'appello aderito al metodo «a» del CTU senza spiegare adeguatamente la preferenza rispetto alle altre ipotesi e senza confrontarsi con le contestazioni sulla pompa trifase e sulle tabelle U.T.F.; (3) violazione dell'art. 1560 c.c., assumendo che il criterio del normale fabbisogno imponesse una diversa ricostruzione e che fosse stato scelto immotivatamente il calcolo più sfavorevole; (4) omesso esame, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., della dedotta aggiunta della pompa trifase nel verbale e delle perplessità del CTU sulle tabelle U.T.F.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo: dall'esame degli atti ha verificato che le società avevano chiesto il rigetto delle domande dell'utente e, in subordine, la rideterminazione del corrispettivo, senza chiedere una condanna al pagamento. Il giudice poteva accertare l'esistenza e l'ammontare del credito, ma non condannare d'ufficio l'appellato: accertamento del credito e condanna al pagamento sono pretese distinte. Ha rigettato il secondo motivo, ritenendo intelligibile la motivazione della Corte territoriale, che aveva accertato la manomissione, indicato il criterio della potenza tecnicamente prelevabile e recepito le conclusioni del CTU; il richiamo per relationem è sufficiente quando consente di comprendere le ragioni della decisione, senza necessità di confutare analiticamente ogni diversa ipotesi tecnica. Ha rigettato il terzo motivo: l'art. 1560 c.c. non imponeva uno specifico metodo tecnico di ricostruzione e la censura sollecitava una rivalutazione delle risultanze peritali; in caso di manomissione, i consumi possono essere stimati con elementi presuntivi e con il criterio non arbitrario della potenza tecnicamente prelevabile. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché le doglianze riguardavano valutazioni probatorie e contestazioni difensive, non fatti storici decisivi omessi. La sentenza è stata cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Va infatti ribadito che la domanda diretta all'accertamento dell'esistenza e dell'ammontare di un credito non implica quella di condanna al pagamento dello stesso, trattandosi di pretese ontologicamente distinte, sicché la relativa statuizione non può essere pronunciata d'ufficio dal giudice.
Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato impedisce al giudice di emettere una condanna al pagamento se la parte ha chiesto soltanto l'accertamento dell'esistenza e dell'ammontare del credito.
art. 167, comma 2, c.p.c.
Aggiunge che la domanda di condanna non potrebbe considerarsi implicitamente contenuta nelle conclusioni formulate dalle società convenute e poi appellanti, in quanto l'accertamento dell'infondatezza della domanda proposta dal Luccisano e quello dell'esistenza di un credito del somministrante costituirebbero domande ontologicamente distinte, la seconda postulando una specifica iniziativa processuale della parte interessata.
La Corte registra la questione della preclusione della domanda riconvenzionale per tardiva costituzione, ma non decide autonomamente tale profilo: l'accoglimento discende dall'assenza di una domanda di condanna, né esplicita né implicita.
art. 2907 c.c.
Va infatti ribadito che la domanda diretta all'accertamento dell'esistenza e dell'ammontare di un credito non implica quella di condanna al pagamento dello stesso, trattandosi di pretese ontologicamente distinte, sicché la relativa statuizione non può essere pronunciata d'ufficio dal giudice.
La tutela giurisdizionale è attivata su domanda di parte; la domanda di accertamento del credito non autorizza, da sola, una pronuncia di condanna al pagamento.
art. 132, n. 4, c.p.c.
Deve in proposito ribadirsi che il giudice di merito, ove ritenga di condividere le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto a sviluppare un'autonoma e analitica disamina di ogni passaggio dell'elaborato peritale, essendo sufficiente che dia conto della ritenuta attendibilità dell'indagine tecnica e della sua idoneità a fondare il convincimento raggiunto.
La motivazione non è apparente quando il giudice condivide le conclusioni del CTU e rende percepibili l'attendibilità dell'indagine e la sua idoneità a fondare la decisione; non è necessaria l'analisi autonoma di ogni passaggio peritale.
art. 111 Cost.
Né può configurarsi una motivazione apparente per il solo fatto che la sentenza recepisca le conclusioni del consulente mediante rinvio alle stesse, allorché il percorso argomentativo della decisione resti comunque percepibile e consenta di individuare le ragioni dell'adesione.
La motivazione per relationem alle conclusioni del CTU è compatibile con l'obbligo di motivazione quando il percorso argomentativo rimane comprensibile e rende individuabili le ragioni della decisione.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Né può configurarsi una motivazione apparente per il solo fatto che la sentenza recepisca le conclusioni del consulente mediante rinvio alle stesse, allorché il percorso argomentativo della decisione resti comunque percepibile e consenta di individuare le ragioni dell'adesione.
Il rinvio alle conclusioni del CTU può soddisfare l'obbligo di motivazione se consente di comprendere il percorso seguito dal giudice e le ragioni dell'adesione.
art. 1560 c.c.
La censura muove dall'erroneo presupposto che l'art. 1560 c.c. imponga, nella fattispecie in esame, l'adozione di uno specifico criterio tecnico di ricostruzione dei consumi e che la scelta operata dalla Corte territoriale integri, di per sé, una violazione di legge.
La disposizione non impone, nel caso di manomissione del contatore e inattendibilità dei dati, uno specifico criterio tecnico per ricostruire i consumi; la scelta tra metodi peritali alternativi attiene alla valutazione di merito, salvo vizi rilevanti di legittimità.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Orbene, il ricorrente non prospetta una reale violazione dell'art. 1560 c.c., ma censura la scelta, operata dal giudice di merito, tra le diverse ipotesi ricostruttive elaborate dal consulente tecnico d'ufficio, contrapponendo ad essa metodologie alternative reputate maggiormente aderenti alla reale entità dei consumi.
La denuncia di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione delle risultanze tecniche o per sostituire al criterio scelto dal giudice di merito una diversa ipotesi di ricostruzione.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Nel caso in esame, il ricorrente, pur formalmente denunciando l'omesso esame di fatti decisivi, non individua alcun fatto storico rimasto estraneo alla cognizione della Corte territoriale, ma lamenta che non siano state condivise le proprie contestazioni circa la rilevanza della pompa trifase e l'attendibilità dei criteri utilizzati per la ricostruzione dei consumi.
Il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico decisivo e controverso, non la mancata condivisione di argomentazioni difensive, valutazioni probatorie o contestazioni sul metodo di calcolo.
Massime di principio
- La domanda di mero accertamento dell'esistenza e dell'ammontare di un credito è distinta dalla domanda di condanna al pagamento; in assenza di una specifica richiesta di condanna, il giudice non può attribuire d'ufficio tale tutela, anche quando abbia accertato che una somma è dovuta.
- Quando la manomissione del contatore rende inattendibili i consumi registrati, il somministrante può provare l'ammontare del credito mediante presunzioni e criteri statistici o metodologici adottati nel settore, compreso quello della potenza tecnicamente prelevabile, purché il percorso inferenziale sia fondato su elementi idonei e non arbitrario.
- Una volta accertata la manomissione, la contestazione della ricostruzione presuntiva non si esaurisce nella proposta di un conteggio o di un metodo alternativo: occorre evidenziare l'assoluta illogicità o contraddittorietà del ragionamento seguito dal giudice di merito.
- Il giudice di merito che condivide le conclusioni del CTU può motivare anche per relationem, senza confutare analiticamente ogni ipotesi tecnica alternativa, purché risultino comprensibili l'attendibilità dell'indagine e le ragioni essenziali dell'adesione.
- Il vizio di omesso esame previsto dall'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico principale o secondario, decisivo e controverso; non comprende la mancata valutazione favorevole di elementi istruttori, deduzioni difensive o argomentazioni sul metodo di ricostruzione dei consumi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25857/2026 del 27/09/2026
- ordinanza_civile · 27 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25858/2026 del 27/09/2026
- ordinanza_civile · 27 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25859/2026 del 27/09/2026
- ordinanza_civile · 27 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25860/2026 del 27/09/2026
- ordinanza_civile · 27 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25861/2026 del 27/09/2026
- ordinanza_civile · 27 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25863/2026 del 27/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →