Cassazione Civile, Ordinanza n. 25857/2026 del 27/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (gestore idrico)
La controversia
Gli utenti e alcuni condomìni avevano agito davanti al Giudice di pace di Napoli contro la società fornitrice del servizio idrico e il Comune di Napoli, chiedendo la restituzione delle somme pagate come quota tariffaria di depurazione, assumendo che l’inefficiente funzionamento dell’impianto avesse impedito di fruire del servizio. Nel giudizio erano state chiamate la Regione Campania e la società incaricata della gestione dell’impianto; altri utenti e condomìni erano intervenuti. Con sentenza n. 19576/2017 il Giudice di pace accolse la domanda restitutoria contro la società idrica, dichiarò il difetto di legittimazione passiva del Comune e rigettò le domande di manleva della società contro Regione e gestore dell’impianto. Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 3403/2022 del 5 aprile 2022, respinse l’appello della società: ritenne sussistente la giurisdizione ordinaria, individuò nel contraente che aveva riscosso i pagamenti il legittimato passivo alla restituzione, attribuì alla società l’onere di provare il corretto funzionamento dell’impianto e gli oneri detraibili, ritenne decennale la prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito e confermò il rigetto della manleva verso la Regione per mancata prova del riversamento delle somme. In Cassazione la società articolò quattro motivi. Il quarto denunciava violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2033 c.c.: sosteneva che la domanda contro la Regione non fosse una richiesta di restituzione delle somme eventualmente trasferitele, bensì una domanda generica di manleva per quanto la società fosse stata condannata a pagare agli utenti, fondata sulla proprietà regionale dell’impianto e sulla responsabilità della Regione per la mancata fruizione del servizio di depurazione. Gli altri tre motivi, rimasti assorbiti, non sono descritti nel testo.
La decisione
La Corte ha accolto il quarto motivo e ha dichiarato assorbiti gli altri. Ha rilevato che i giudici di merito avevano interpretato la manleva come domanda restitutoria, subordinata alla prova che la società avesse riversato alla Regione i canoni riscossi; tale interpretazione non corrispondeva, però, alle conclusioni formulate in appello, dalle quali emergeva una generica richiesta di essere tenuta indenne da quanto eventualmente dovuto agli utenti. La Corte ha ricondotto il titolo della manleva alla qualità della Regione di proprietaria dell’impianto e soggetto deputato al servizio di depurazione, ravvisando, secondo i precedenti richiamati, una possibile cooperazione del terzo nell’inadempimento del contratto di utenza e il conseguente diritto di regresso. Ha quindi cassato la sentenza impugnata per quanto di ragione e rinviato al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
la concorrente responsabilità della Regione si giustifica, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., nella forma … della "cooperazione del terzo nell'inadempimento"
La responsabilità della Regione può fondarsi sulla cooperazione del terzo nell’inadempimento quando la condotta del proprietario dell’impianto e soggetto deputato al servizio di depurazione concorra alla mancata prestazione dovuta agli utenti.
Il giudice del gravame, come quello di prime cure, ha interpretato la domanda di manleva nei confronti di Regione Campania ritenendo che essa riguardasse la mera restituzione delle somme eventualmente versate dopo la riscossione da parte dell’utente finale e nei limiti della condanna della società appellante a tale restituzione come richiesta dagli utenti stessi. Tuttavia, nessuna specifica deduzione in tal senso risulta in atti, dovendosi invece ritenere, come emerge dalle conclusioni dell’atto di citazione in appello, che ABC ha proposto una generica domanda di manleva nei confronti di Regione Campania al fine di essere tenuta indenne da quanto eventualmente dovuto agli utenti.
La domanda va individuata secondo il suo contenuto effettivo, ricavato dalle conclusioni dell’atto; non può essere trattata come domanda di restituzione di somme trasferite quando è stata formulata come richiesta di manleva per quanto dovuto agli utenti.
Nella specie in esame, allora, la chiamata in causa della ABC si è volta a far accertare il suo diritto a "recuperare" dalla Regione quanto eventualmente dovuto dalla chiamante agli utenti che avevano azionato la pretesa restitutoria, e ciò proprio in ragione della sua condizione di proprietaria dell'impianto di Cuma e di soggetto tenuto a svolgere il servizio di depurazione, non fondandosi, invece, sulla restituzione di somme indebitamente versate.
La domanda di manleva o regresso fondata sulla responsabilità della Regione per la mancata prestazione del servizio è distinta dalla ripetizione dell’indebito e non dipende dalla prova che la società abbia previamente trasferito alla Regione le somme riscosse dagli utenti.
Massime di principio
- La domanda di manleva va qualificata in base alle conclusioni e al contenuto concretamente formulato dalla parte: una richiesta di essere tenuti indenni da quanto dovuto al creditore non può essere ridotta a domanda di restituzione delle somme previamente versate al garante o al corresponsabile senza che tale specifica limitazione risulti dagli atti.
- Quando il proprietario dell’impianto e soggetto deputato al servizio di depurazione concorre, con la propria condotta, alla mancata fruizione della prestazione dovuta agli utenti dal contraente del servizio, può configurarsi una cooperazione del terzo nell’inadempimento e il contraente convenuto dagli utenti può agire in regresso nei confronti di tale soggetto.
- La domanda di regresso o manleva fondata sulla cooperazione del terzo nell’inadempimento è distinta dalla ripetizione dell’indebito e non presuppone che il contraente abbia già riversato al terzo i corrispettivi incassati dagli utenti.
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