Cassazione Civile, Ordinanza n. 25859/2026 del 27/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (operatore telefonico)
La controversia
L’utente aveva aderito il 1° dicembre 2021 a una proposta di modifica del piano tariffario della propria utenza mobile, che avrebbe ridotto il canone mensile da euro 7,90 a euro 5,95 e attivato la copertura 5G. Lamentando che la modifica non fosse stata eseguita nonostante i reclami, e che il tentativo di conciliazione dinanzi a Mediacon ADR si fosse concluso negativamente per la mancata adesione dell’operatore, aveva adito il Tribunale di Milano con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. chiedendo l’accertamento dell’inadempimento, l’esecuzione della modifica, la restituzione delle somme pagate in eccedenza, una misura coercitiva ex art. 614-bis c.p.c., il risarcimento dei danni e gli indennizzi o le penali previsti dalla Carta dei servizi. Il Tribunale, con ordinanza del 24 febbraio 2023, aveva respinto tutte le domande: non risultavano provati né un accordo modificativo né un obbligo dell’operatore di eseguire la modifica entro un termine; inoltre, alla notificazione del ricorso la modifica era già stata effettuata, mentre le domande restitutoria, risarcitoria e indennitaria erano state ritenute generiche. La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 1302/2024, depositata il 7 maggio 2024, aveva respinto l’impugnazione, rilevando, quanto al risarcimento, la mancata allegazione e prova di un danno patrimoniale concreto e, quanto agli indennizzi, la mancata individuazione della specifica clausola contrattuale applicabile; aveva inoltre escluso che gli indennizzi previsti dalla disciplina Agcom fossero direttamente azionabili davanti al giudice ordinario. In cassazione l’utente ha proposto quattro motivi: (1) violazione degli artt. 1218, 1559, 2697 e 2729 c.c. e degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c., per asserita inversione dell’onere della prova, mancata considerazione dei fatti che assumeva pacifici o documentati e vizi nella valutazione delle prove e della motivazione; (2) violazione degli artt. 1382 e 2697 c.c. e dell’art. 132 c.p.c., sostenendo che gli indennizzi o le penali contrattuali fossero dovuti indipendentemente dalla prova del danno; (3) violazione degli artt. 113 e 132 c.p.c. e della delibera Agcom n. 73/11/CONS, assumendo che i relativi criteri indennitari dovessero essere applicati d’ufficio dal giudice; (4) violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., per avere la Corte d’appello, secondo il ricorrente, trattato la domanda indennitaria come risarcitoria e omesso di pronunciarsi sulla pretesa contrattuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non pertinente alla ratio della sentenza d’appello: la decisione non aveva negato il risarcimento per mancata prova dell’inadempimento, ma per mancata allegazione e prova del danno-conseguenza; sono state dichiarate inammissibili anche le censure relative agli artt. 115, 116 e 132 c.p.c., perché astratte, dirette a ottenere una diversa valutazione delle prove o prive di specifica indicazione di un’anomalia motivazionale. Il secondo motivo è stato respinto: l’indennizzo contrattuale può essere richiesto in sede ordinaria, ma chi lo domanda deve allegare il titolo negoziale e individuare la clausola applicabile e i relativi presupposti; nel caso concreto non erano stati indicati né la specifica previsione indennitaria né un termine contrattuale per eseguire la modifica. Il terzo motivo è stato respinto perché gli indennizzi previsti dal regolamento Agcom operano nel distinto procedimento amministrativo di definizione delle controversie e non costituiscono, per il solo fatto di avere fonte regolamentare, un titolo direttamente azionabile nel giudizio civile ordinario. Il quarto motivo è stato respinto: la Corte d’appello aveva esaminato la domanda di indennizzi o penali contrattuali e l’aveva rigettata per difetto di allegazione del titolo e dei presupposti, senza violare l’art. 112 c.p.c.; la motivazione era inoltre chiara e intellegibile. Il ricorrente è stato condannato a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 950,00 per compensi, oltre spese forfettarie del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
Il creditore che agisca per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale è tenuto a provare la fonte negoziale o legale del diritto fatto valere ed a limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, gravando invece sul debitore la prova dell'avvenuto adempimento ovvero della non imputabilità dell'inadempimento.
La regola di riparto dell’onere probatorio sull’inadempimento non esonera il creditore dall’allegare e provare autonomamente il danno-conseguenza di cui chiede il risarcimento.
L’allegazione dell’inadempimento rileva ai fini dell’accertamento della responsabilità del debitore, ma non consente di presumere l’esistenza del danno-conseguenza, che costituisce un elemento ulteriore della fattispecie risarcitoria e deve essere autonomamente allegato e provato.
Chi domanda il risarcimento deve provare il pregiudizio effettivamente verificatosi e la sua derivazione causale dall’inadempimento; la prova dell’inadempimento, da sola, non dimostra il danno.
Tale statuizione è conforme al principio secondo cui la parte che domandi il riconoscimento di un indennizzo di fonte contrattuale deve allegare il titolo negoziale sul quale fonda la propria pretesa e individuare la clausola dalla quale il diritto azionato deriva.
La domanda di indennizzo contrattuale richiede l’indicazione della fonte negoziale e della clausola che attribuisce il diritto, nonché l’allegazione dei presupposti che ne consentono l’applicazione.
L’allegazione dell’inadempimento rileva ai fini dell’accertamento della responsabilità del debitore, ma non consente di presumere l’esistenza del danno-conseguenza, che costituisce un elemento ulteriore della fattispecie risarcitoria e deve essere autonomamente allegato e provato.
La Corte dichiara inammissibile la censura che invocava la norma, poiché non pertinente alla ragione decisiva della sentenza d’appello, fondata sulla mancata prova del danno e non sull’esistenza dell’accordo modificativo.
L’allegazione dell’inadempimento rileva ai fini dell’accertamento della responsabilità del debitore, ma non consente di presumere l’esistenza del danno-conseguenza, che costituisce un elemento ulteriore della fattispecie risarcitoria e deve essere autonomamente allegato e provato.
La censura basata sulla norma è stata ritenuta inammissibile perché la decisione impugnata aveva escluso il risarcimento per difetto di allegazione e prova del danno, non per difetto di prova dell’inadempimento.
La prima, relativa al principio di non contestazione, si risolve in una disamina astratta dell’istituto anch’essa priva di incidenza sulla ratio decidendi, poiché la Corte territoriale non ha escluso il risarcimento per difetto di prova dell’inadempimento.
La deduzione sulla non contestazione è inammissibile se non incide sulla ragione decisiva della sentenza, che abbia respinto la domanda risarcitoria per la mancata prova del danno.
La denuncia di violazione dell’art. 116 c.p.c. tende invece a ottenere una diversa valutazione delle risultanze processuali, senza indicare l’attribuzione a una prova di un valore legale non riconosciutole dall’ordinamento o, per converso, il disconoscimento dell’efficacia di una prova legale.
La violazione dell’art. 116 c.p.c. non è configurabile per il solo dissenso rispetto alla valutazione delle risultanze processuali; occorre indicare l’erronea attribuzione o negazione di efficacia legale a una prova.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Parimenti insussistente è il denunciato vizio di cui all’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., poiché la sentenza impugnata espone in modo chiaro e intellegibile le ragioni della decisione e non presenta alcuna delle anomalie motivazionali che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, integrano violazione del minimo costituzionale di motivazione.
Il vizio motivazionale ricorre solo in presenza delle anomalie che incidono sul minimo costituzionale della motivazione; non sussiste quando le ragioni della decisione sono esposte in modo chiaro e intellegibile.
Al contrario, essa ha espressamente esaminato tale pretesa e l’ha respinta sul rilievo che non fosse stata individuata la specifica previsione contrattuale o della Carta dei servizi applicabile alla fattispecie dedotta e che non fosse stato allegato l’esistenza di un termine contrattualmente previsto per l’esecuzione della prestazione richiesta.
Non vi è omessa pronuncia quando il giudice esamina la domanda indennitaria e la rigetta, anche se la parte contesta le ragioni poste a fondamento del rigetto.
Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha escluso che la domanda potesse essere accolta mediante applicazione diretta dei parametri indennitari stabiliti dalla disciplina Agcom, non essendo questi ultimi il titolo della pretesa fatta valere in sede giurisdizionale ordinaria.
Il principio iura novit curia non rende direttamente azionabili in sede civile ordinaria gli indennizzi previsti per il distinto procedimento amministrativo.
La Corte territoriale non ha affatto escluso che l'odierno ricorrente avesse proposto una domanda diretta ad ottenere gli indennizzi previsti dal contratto o dalla Carta dei servizi dell'operatore telefonico. Essa ha anzi espressamente premesso che gli indennizzi azionabili dinanzi al giudice ordinario sono quelli previsti dal contratto, dalle condizioni generali di contratto e dalla Carta dei servizi dell'operatore.
La domanda giudiziale può far valere gli indennizzi previsti dal contratto, dalle condizioni generali o dalla Carta dei servizi; la pretesa deve però essere collegata alla specifica previsione negoziale applicabile.
Chiedeva pertanto l’accertamento dell’inadempimento della convenuta, la condanna della medesima all’esecuzione della modifica contrattuale richiesta, la restituzione delle somme versate in eccedenza, la fissazione di una misura coercitiva indiretta ai sensi dell’art. 614-bis c.p.c., nonché la condanna al risarcimento dei danni e al pagamento degli indennizzi o delle penali contrattuali indicati nella Carta dei servizi.
La disposizione è menzionata esclusivamente quale fondamento della misura coercitiva richiesta dall’utente; la Corte non ne svolge un’applicazione o interpretazione.
La Corte d’appello di Milano respingeva l’impugnazione.
La norma è richiamata soltanto nella ricostruzione della richiesta di dichiarare inammissibile l’appello; la Corte d’appello lo ha invece respinto.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c.
La norma è indicata quale disposizione che ha regolato la trattazione del ricorso in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 13, comma 1-bis, del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002.
In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 13, comma 1-bis, del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002.
La disposizione è richiamata per determinare l’importo dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio per inadempimento contrattuale, il creditore deve provare la fonte negoziale o legale del diritto e può limitarsi ad allegare l’inadempimento; spetta al debitore provare l’adempimento o la non imputabilità. Tale riparto non esonera però il creditore che chiede il risarcimento dall’allegare e provare autonomamente l’esistenza e l’entità del danno-conseguenza e il nesso causale con l’inadempimento.
- Nei contratti di utenza telefonica, l’esistenza o l’entità del disservizio non dimostra di per sé, neppure in via presuntiva, l’effettiva verificazione di un pregiudizio risarcibile. In mancanza della prova dell’an debeatur, non è possibile supplire con la liquidazione equitativa.
- Chi domanda in sede civile un indennizzo di fonte contrattuale deve allegare il titolo negoziale e individuare la specifica clausola applicabile, oltre ai presupposti contrattuali del diritto, compreso l’eventuale termine per l’esecuzione della prestazione.
- Gli indennizzi previsti dalla disciplina Agcom per la definizione amministrativa delle controversie tra utenti e operatori non diventano, per il solo fatto di essere contenuti in una fonte regolamentare, attribuzioni patrimoniali direttamente azionabili nel giudizio civile ordinario.
- Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice esamina la domanda di indennizzo o penale contrattuale e la rigetta per mancata individuazione della clausola e dei relativi presupposti.
- La censura sulla valutazione delle prove non integra violazione dell’art. 116 c.p.c. per il solo fatto che la parte proponga una diversa lettura delle risultanze: occorre dedurre che sia stata attribuita efficacia legale a una prova che non l’ha o negata a una prova legale.
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