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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09294/2026 del 11/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per avere portato fuori dalla propria abitazione un bastone, utilizzato nel tentativo di colpire un'altra persona, in violazione della normativa sulle armi. Nel ricorso ha contestato: l'irrilevanza della giustificazione addotta solo in dibattimento, sostenendo che il bastone sarebbe stato portato per ragioni di pastorizia; il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.; e, in via sostanziale, il trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto che le doglianze fossero generiche e non cogliessero la ratio della decisione di merito, la quale aveva escluso il giustificato motivo perché non emerso immediatamente e aveva valorizzato la concreta offensività del fatto e la personalità dell'agente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte di appello sull'irrilevanza della giustificazione fornita tardivamente dall'imputato, richiamando il principio per cui il "giustificato motivo" rilevante ai sensi dell'art. 4 l. n. 110/1975 deve essere immediato e verificabile. Ha poi confermato il diniego della particolare tenuità del fatto, osservando che la condotta non era minimale per la conformazione del bastone e per la spregiudicatezza dell'uso. Ha giudicato congrua anche la motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, basata su elementi di personalità e sull'entità del reato. Infine ha dato atto che la pena era già stata determinata nel minimo edittale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 4 l. 18 aprile 1975, n. 110

    Il giustificato motivo che legittima la condotta deve essere espresso immediatamente e deve essere riferibile all'attualità, così da consentire una verifica immediata da parte degli operanti; non è sufficiente una giustificazione formulata solo a posteriori dall'imputato o dalla difesa.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva della fattispecie concreta secondo i criteri dell'art. 133, comma 1, c.p.; il diniego è motivato anche implicitamente quando la qualificazione del fatto esclude la sua particolare tenuità.

  • art. 133, comma 1, c.p.

    I parametri rilevanti per la particolare tenuità del fatto e, più in generale, per la valutazione del disvalore concreto sono le modalità della condotta, il grado di colpevolezza e l'entità del danno o del pericolo.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate valorizzando anche un solo elemento tra quelli dell'art. 133 c.p., purché ritenuto prevalente e idoneo a orientare il giudizio sulla meritevolezza del beneficio.

  • art. 4-bis ord. pen.

    Non citato nel merito della decisione; non pertinente alla fattispecie oggetto dell'ordinanza.

Massime di principio

  • Nel reato che richiede un "giustificato motivo" quale scriminante tipizzata o elemento esimente della condotta, la giustificazione deve risultare immediatamente percepibile e verificabile; una spiegazione resa solo in sede dibattimentale può essere ritenuta irrilevante se non supportata da un riscontro contestuale.
  • Il diniego della particolare tenuità del fatto è legittimo quando il giudice di merito effettui, anche sinteticamente, una valutazione complessiva della concreta offensività del fatto alla luce dei criteri dell'art. 133, comma 1, c.p.; non è necessaria una motivazione autonoma e analitica in ogni caso, se la non tenue offensività emerge implicitamente dalla qualificazione della condotta.
  • Ai fini dell'art. 131-bis c.p., la non minimale offensività può desumersi da elementi fattuali come la struttura dell'oggetto utilizzato, la modalità aggressiva della condotta e la spregiudicatezza dell'agente.
  • Le circostanze attenuanti generiche possono essere legittimamente negate anche sulla base di un solo elemento ritenuto decisivo tra quelli indicati dall'art. 133 c.p., inclusi i precedenti o altri profili negativi della personalità dell'imputato.
  • In cassazione non sono ammissibili censure che si limitino a prospettare una diversa lettura delle risultanze di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieUso di atto falsoCircostanze del reatoCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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