Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 29868/2024 del 20/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce da un crollo di un fabbricato, asseritamente causato da lavori di scavo eseguiti da un'impresa nella proprietà della ricorrente, con conseguenti ingenti danni al fabbricato e ai beni mobili in esso contenuti. La danneggiata ha agito contro la proprietaria del fondo ritenuta responsabile del crollo e, con la stessa citazione, contro i terzi acquirenti di un'area edificatoria, chiedendo anche la declaratoria di inefficacia nei suoi confronti dell'atto di vendita, assunto come pregiudizievole della garanzia patrimoniale. In appello la domanda risarcitoria è stata accolta anche nei confronti dell'impresa appaltatrice e del direttore dei lavori, mentre è stata confermata la reiezione della revocatoria. In Cassazione la ricorrente ha censurato la decisione per violazione degli artt. 2043, 2049, 2051, 2697 e 2901 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo: che il credito risarcitorio era già sorto al momento del fatto illecito del 1999; che la venditrice era consapevole del danno e del debito risarcitorio, anche alla luce di un accertamento tecnico preventivo; che la vendita era stata posta in essere nel 2004 quando il contenzioso era noto; che gli acquirenti erano consapevoli del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie; che la Corte territoriale aveva erroneamente preteso la prova di una preordinazione dolosa degli acquirenti invece della sola consapevolezza del depauperamento patrimoniale; e che non erano stati valutati vari elementi istruttori, fra cui testimonianze, fotografie e risultanze dell'ATP.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che molte deduzioni si fondassero su circostanze non specificamente localizzate e riprodotte negli atti, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.; che, inoltre, le doglianze si risolvevano in realtà in un vizio di omesso esame di elementi istruttori, non ammissibile in presenza di doppia conforme se non previa dimostrazione della diversità delle ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado; e che, comunque, non era stato indicato un vero fatto storico decisivo omesso dal giudice di merito. La Corte ha anche rilevato che la ricorrente non aveva colto la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la Corte d'appello non aveva escluso la conoscenza del crollo o del contenzioso, ma la conoscenza della situazione patrimoniale dell'alienante e del fatto che la vendita riducesse la garanzia patrimoniale. Condanna alle spese e ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    Per l'azione revocatoria conta che l'atto dispositivo pregiudichi la garanzia patrimoniale del creditore; la Corte richiama il tema della consapevolezza del pregiudizio e della posteriorità o anteriorità del credito rispetto all'atto.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato come norma sulla responsabilità aquiliana per il danno da crollo.

  • art. 2049 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente quale norma invocata per la responsabilità per fatto altrui.

  • art. 2051 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente quale norma invocata per la responsabilità da custodia o da cose.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di riparto dell'onere probatorio nella prova dei presupposti della revocatoria.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla valutazione del materiale probatorio.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve riprodurre il contenuto dei documenti o degli atti su cui si fonda e indicarne specificamente la presenza nel fascicolo di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Parametro formale della censura per violazione di legge dedotta dalla ricorrente.

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    Richiamato per chiarire che il vizio lamentato riguardava in sostanza l'omesso esame di elementi istruttori e non un fatto storico decisivo.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame è deducibile solo se il ricorrente dimostra la diversità delle ragioni di fatto delle due decisioni.

  • art. 380-bis1 c.p.c.

    Indica il rito camerale accelerato con cui è stata trattata la causa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma che ha inserito la previsione del contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di revocatoria ordinaria il tema centrale è la lesione della garanzia patrimoniale del creditore: non è sufficiente allegare la conoscenza del contenzioso o del fatto generatore del danno, occorrendo dimostrare che l'atto dispositivo fosse idoneo a depauperare il patrimonio del debitore in pregiudizio delle ragioni creditorie.
  • Il ricorso per cassazione deve rispettare rigorosamente l'onere di specifica indicazione e riproduzione degli atti e documenti rilevanti; la mera evocazione di prove o documenti non localizzati nel fascicolo non consente il controllo di legittimità.
  • Il vizio di omesso esame è configurabile solo rispetto a un fatto storico decisivo, non rispetto alla mera rivalutazione di risultanze istruttorie o alla critica della loro ponderazione.
  • In presenza di doppia conforme, la deduzione del vizio motivazionale è ulteriormente limitata e il ricorrente deve dimostrare la diversità delle rationes decidendi delle due sentenze di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata quando il ricorrente non si confronta con la ratio decidendi effettiva della decisione impugnata, proponendo censure che colpiscono un punto diverso da quello realmente decisivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveDanno da prodotto difettoso
RamiProcesso civileObbligazioniResponsabilità civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.