Cassazione Civile, Ordinanza n. 24120/2022 del 03/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
Il professionista aveva chiesto l'ammissione al passivo, in prededuzione privilegiata, di un credito per compensi professionali relativi a un incarico conferito da più società appartenenti a un gruppo, volto alla predisposizione di una relazione unica funzionale all'accesso a una procedura di concordato preventivo di gruppo, con analisi dei dati patrimoniali e finanziari, verifica di veridicità e fattibilità del piano, nonché assistenza nella procedura. Il giudice delegato aveva rigettato la domanda ritenendo che un acconto già percepito fosse integralmente satisfattivo. Il tribunale aveva confermato il rigetto dell'opposizione, rilevando, tra l'altro, l'incertezza su quando la relazione fosse stata svolta rispetto all'apertura del concorso, la parziale utilità dell'attività e l'avvenuto pagamento di acconti superiori al compenso congruo stimato. Con il ricorso per cassazione il professionista deduceva: 1) violazione degli artt. 115, 116 e 2697 c.c. per avere il tribunale trascurato prove, richiesta di CTU e fatti non contestati; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita pronuncia ultra petita nel quantificare il valore delle prestazioni rese per tutte le società del gruppo e nel considerare sufficiente l'acconto ricevuto; 3) violazione dell'art. 160, comma 2, l.fall. sostenendo che la verifica dei dati aziendali era intrinseca all'attestazione e che l'assistenza successiva alla procedura, espressamente prevista, era stata erroneamente inclusa nel compenso; 4) violazione dell'art. 1362 c.c. per mala interpretazione della lettera di incarico, che avrebbe dato priorità alla relazione di attestazione e previsto solo eventuale assistenza nella fase successiva.
La decisione
La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché diretto a contestare la valutazione delle prove, attività riservata al giudice di merito e non censurabile sotto il profilo della violazione di legge; il secondo motivo è stato ritenuto in parte infondato e in parte inammissibile, poiché il tribunale aveva correttamente considerato l'unitarietà dell'incarico e della solidarietà tra le società del gruppo, senza alcuna extrapetizione; il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con le autonome rationes decidendi sulla incompletezza della relazione e sull'incertezza circa il suo svolgimento prima dell'apertura della procedura, oltre a ridursi a una mera affermazione di gratuità dell'assistenza; il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a sovvertire l'interpretazione del contratto e la valutazione delle risultanze probatorie senza specifica critica della decisione impugnata. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato; nulla è stato disposto sulle spese per mancata difesa della parte intimata; è stata inoltre attestata la debenza dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
la violazione è deducibile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o su prove legali disattese, non quando valuti liberamente le prove offerte e ne apprezzi diversamente la forza dimostrativa.
attiene alla valutazione delle prove; non è violato quando il giudice di merito attribuisce maggior forza ad alcune risultanze probatorie rispetto ad altre.
richiamato dal ricorrente in relazione alla ripartizione dell'onere della prova, ma la Corte rileva che la censura in realtà investe la valutazione del materiale probatorio.
non vi è extrapetizione quando il giudice decide entro il perimetro dell'incarico e delle allegazioni già poste a base della domanda, anche considerando la solidarietà tra i debitori.
la censura è inammissibile perché non si confronta con l'accertamento di merito sulla incompletezza della relazione e sull'incertezza del suo svolgimento prima dell'apertura della procedura.
richiamato nel descrivere l'attività professionale oggetto dell'incarico, in connessione con la verifica di fattibilità del piano.
richiamato come relazione successiva e collegata alla proposta concordataria, ma la Corte non accoglie la lettura del ricorrente sulla sua autonomia rispetto alla prima attività.
art. 186-bis, comma 2, lett. b), l.fall.
richiamato come parte del contenuto dell'incarico professionale in relazione al concordato con continuità aziendale.
l'interpretazione del contratto professionale operata dal tribunale è insindacabile in cassazione se sorretta dall'esame delle clausole e non specificamente censurata con critica pertinente.
richiamato per evidenziare che la solidarietà tra le società debitrici consentiva l'insinuazione per l'intero, ma impediva al creditore di percepire più di quanto globalmente dovuto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per rimettere in discussione il prudente apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito; essa è ammissibile solo se si alleghi l'utilizzo di prove non introdotte dalle parti, la disapplicazione di prove legali o la loro erronea considerazione come prova piena.
- La doglianza che formalmente invochi una violazione di legge ma miri in realtà a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle risultanze istruttorie è inammissibile in cassazione se non è veicolata nei limiti del vizio motivazionale tipizzato.
- Non sussiste extrapetizione quando il giudice, nel determinare il credito professionale, si muove entro il perimetro dell'incarico dedotto in giudizio e considera la struttura unitaria della prestazione e l'eventuale solidarietà tra i committenti.
- Chi invochi in cassazione l'erronea applicazione di una norma sostanziale deve confrontarsi con tutte le rationes decidendi poste a base della decisione impugnata; la mancata censura di una sola di esse rende il motivo inammissibile.
- L'interpretazione del contratto professionale è censurabile in cassazione solo se si dimostri una violazione dei canoni ermeneutici o un vizio specifico della motivazione; non basta proporre una lettura alternativa e apodittica delle clausole contrattuali.
- In presenza di un incarico conferito a più debitori solidali, il professionista può insinuare il credito verso ciascuno per l'intero, ma non può cumulare pagamenti oltre l'ammontare complessivamente dovuto.
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