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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15866/2023 del 06/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i due motivi di ricorso perché ha rilevato l'intervenuta conciliazione tra le parti, risultante da verbale in atti, e ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di lite.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da una serie di rapporti formalmente qualificati come contratti di lavoro a progetto e, in parte, come collaborazioni autonome occasionali, stipulati tra un'associazione onlus e sei lavoratrici nel periodo compreso tra gli anni scolastici 2008/2009 e 2012/2013, in esecuzione di convenzioni con il Comune per il servizio di integrazione scolastica di soggetti diversamente abili. I giudici di merito avevano ritenuto che i contratti non fossero genuini, perché il programma di lavoro era sostanzialmente identico per tutte le lavoratrici e si risolveva in una mera attività di presenza e affiancamento agli alunni disabili per l'intero anno scolastico, senza uno specifico progetto. Da ciò avevano desunto la conversione ex lege del primo contratto a progetto in un unico rapporto di lavoro subordinato, esteso anche ai successivi rapporti occasionali, e avevano condannato l'associazione al pagamento delle somme concordate e delle spese. Con il ricorso per cassazione l'associazione ha dedotto, con il primo motivo, nullità della sentenza per violazione del principio della domanda, del contraddittorio e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, oltre a violazione degli artt. 2907 e 2697 c.c., sostenendo che i giudici di merito avessero accolto domande non proposte o considerate implicitamente formulate sia con riferimento ai contratti a progetto sia a quelli occasionali; con il secondo motivo ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 61, 62 e 69 del d.lgs. 276/2003 e dell'art. 1 del medesimo decreto, censurando il criterio di sussunzione adottato nella riqualificazione dei rapporti.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato come parametro della dedotta nullità della sentenza per asserita motivazione/processo decisionale viziato e per violazione delle regole del contraddittorio e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 99 c.p.c.

    invocato a sostegno della censura di violazione del principio della domanda

  • art. 101 c.p.c.

    invocato a sostegno della censura di violazione del contraddittorio

  • art. 112 c.p.c.

    invocato a sostegno della censura di ultrapetizione o di pronuncia oltre la domanda

  • art. 115 c.p.c.

    invocato a sostegno della censura sull'utilizzo delle risultanze di causa e del decisum di merito

  • art. 2907 c.c.

    richiamato nel contesto della denunciata decisione su domande asseritamente non proposte

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel contesto della denunciata erronea ripartizione dell'onere probatorio

  • art. 61 d.lgs. 276/2003

    richiamato come norma asseritamente mal applicata nella qualificazione dei contratti a progetto

  • art. 62 d.lgs. 276/2003

    richiamato come norma asseritamente mal applicata nella qualificazione dei contratti a progetto

  • art. 69 d.lgs. 276/2003

    richiamato come norma asseritamente mal applicata nella conversione dei rapporti a progetto

  • art. 1 d.lgs. 276/2003

    richiamato come disposizione generale del decreto legislativo sulla disciplina dei rapporti di collaborazione e lavoro

Massime di principio

  • Quando, nelle more del giudizio di legittimità, interviene una conciliazione tra le parti che definisce la controversia, la Corte dichiara la cessazione della materia del contendere e non esamina i motivi di ricorso.
  • La cessazione della materia del contendere assorbe le censure formulate contro la sentenza impugnata, anche quando attengano alla qualificazione giuridica del rapporto di lavoro o a dedotte violazioni processuali.
  • In presenza di definizione transattiva della lite, la regolazione delle spese può essere rimessa alla compensazione ove risulti concordata o comunque ritenuta equa in relazione all'esito sopravvenuto del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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