Cassazione Civile, Ordinanza n. 31699/2021 del 04/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il richiedente aveva chiesto, in via gradata, il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria, dopo il rigetto della domanda da parte della Commissione territoriale e del Tribunale di Palermo. La Corte d'appello aveva respinto il gravame ritenendo non credibile la narrazione personale: il richiedente aveva dichiarato di essere fuggito dal Ghana perché privo di risorse, a causa dell'indebitamento del padre verso una banca e del timore per le conseguenze dell'inadempimento, oltre a riferire vicende di violenza subite in Libia. In cassazione egli ha proposto tre motivi: con i primi due ha denunciato violazione degli artt. 112 c.p.c., 3 e 14 d.lgs. 251/2007, sostenendo di avere assolto l'onere probatorio attenuato, che il racconto era coerente con fonti internazionali e che sussistevano i presupposti della protezione sussidiaria per le criticità del sistema statuale e per il conflitto armato/violenza indiscriminata nel Ghana; con il terzo ha censurato il diniego della protezione umanitaria, deducendo vulnerabilità personale, assenza di rete familiare e risorse economiche, vissuto traumatico in Libia e situazione generale di instabilità e violazione dei diritti umani nel Paese d'origine.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi non si confrontassero con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si risolvessero in una critica generica: la Corte d'appello aveva infatti espresso un apprezzamento di fatto, adeguatamente motivato, sulla non credibilità della vicenda personale, accertamento non sindacabile in cassazione se logicamente e congruamente motivato. Esclusa la credibilità del racconto, non potevano riconoscersi né lo status di rifugiato né la protezione sussidiaria ex art. 14, lett. a) e b), d.lgs. 251/2007, perché tali forme di tutela presuppongono una personalizzazione del rischio; inoltre non era configurabile l'obbligo di istruzione officiosa per fatti generali non più collegabili alla vicenda individuale. Quanto alla lett. c) dell'art. 14, la censura richiamava la medesima fonte già esaminata dalla sentenza impugnata, che escludeva la violenza indiscriminata. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, per la protezione umanitaria, il ricorrente si limitava ad allegazioni astratte e non indicava elementi individualizzanti decisivi dedotti nei giudizi di merito; la domanda, proposta prima del d.l. 113/2018, doveva essere valutata secondo la disciplina previgente. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell'Amministrazione; disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
richiesto come parametro di censura per violazione di legge e vizio di motivazione, ma i motivi sono stati ritenuti generici o non confrontati con la decisione impugnata
richiamato come norma asseritamente violata; la Corte ha osservato che le censure non si confrontavano con il decisum
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato tra le norme asseritamente violate; la doglianza è stata dichiarata inammissibile
invocato per l'onere probatorio attenuato nel giudizio sulla protezione internazionale
la Corte ribadisce che le lett. a) e b) richiedono una personalizzazione del rischio e che, esclusa la credibilità del racconto, non si attivano i poteri istruttori officiosi; per la lett. c) va accertata la violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato
art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998
richiamato per il diniego della protezione umanitaria secondo la disciplina previgente
richiamato nel motivo sul diniego della protezione umanitaria
la Corte precisa che la domanda di protezione umanitaria presentata prima dell'entrata in vigore della riforma va esaminata secondo la disciplina previgente
richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 113/2018
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
sono stati ravvisati i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato quale parametro per l'ulteriore importo del contributo unificato
Cass. S.U. n. 29459/2019
la domanda di protezione umanitaria proposta prima del 5 ottobre 2018 va scrutinata sulla base della normativa vigente al momento della presentazione
Cass. S.U. n. 5314/2020
richiamata in tema di contributo unificato aggiuntivo
Cass. n. 21142/2019
richiamata per affermare la non censurabilità in cassazione dell'accertamento di fatto adeguatamente motivato sulla credibilità
Cass. n. 20580/2019
richiamata sul medesimo punto della valutazione di credibilità
Cass. n. 6503/2014
richiamata per il principio della personalizzazione del rischio nelle forme di protezione internazionale
Cass. n. 16275/2018
richiamata per il principio della personalizzazione del rischio
Cass. n. 16925/2018
richiamata per escludere l'attivazione dei poteri istruttori officiosi quando la narrazione è ritenuta non credibile
Cass. n. 14283/2019
richiamata sul medesimo punto dei poteri istruttori officiosi
Cass. n. 9304/2019
richiamata per la necessità di elementi individualizzanti nella protezione umanitaria
Massime di principio
- Nel giudizio sulla protezione internazionale, la valutazione di non credibilità della narrazione personale, se sorretta da motivazione logica e congrua, integra un accertamento di fatto insindacabile in cassazione.
- Le forme di protezione internazionale che presuppongono un rischio personale e individualizzato non possono essere riconosciute quando il racconto del richiedente sia stato ritenuto inattendibile dal giudice di merito.
- I poteri istruttori officiosi non devono essere attivati per verificare condizioni generali del Paese di origine se, per effetto della non credibilità del racconto, tali dati non possono essere collegati alla vicenda individuale del richiedente.
- Ai fini dell'art. 14, lett. c), d.lgs. 251/2007, occorre un accertamento specifico della violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale, sulla base delle fonti di conoscenza richiamate nel provvedimento impugnato.
- La protezione umanitaria, per le domande anteriori al 5 ottobre 2018, va esaminata secondo la disciplina vigente al momento della domanda; essa richiede allegazioni e riscontri individualizzanti di vulnerabilità, non mere considerazioni astratte sulla situazione del Paese o sul vissuto in transito.
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