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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01938/2026 del 19/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.), denunciando principalmente: 1) errata qualificazione giuridica dei fatti (in particolare la mancata qualificazione come "lieve entità" ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90) e richiesta di riqualificazione di singoli capi (es. capo 8 per Zaaraoui); 2) vizio di motivazione e violazione dell'art. 129 c.p.p. per mancata valutazione/omessa indicazione di eventuali cause di non punibilità; 3) mancanza di motivazione circa la congruità della pena rispetto a possibili cause di proscioglimento.

La decisione

La Corte ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili per genericità e per contenuto non consentito delle censure. Ha ritenuto che: a) la dedotta errata qualificazione giuridica non fosse un "errore manifesto" tale da consentire il ricorso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p., posto che le condotte contestate (ripetute e sistematiche cessioni di eroina e cocaina a pluralità di acquirenti in periodi prolungati) si conformavano alla qualificazione adottata dal GIP; b) le doglianze sulla mancata motivazione circa le cause di non punibilità fossero generiche e non accompagnate dall'indicazione di elementi concreti che avrebbero imposto il proscioglimento, per cui la motivazione del GIP è stata ritenuta sufficiente; c) non era consentita, in sede di legittimità, una rivalutazione ex post delle qualificazioni di fatto non evidentemente errate. Conseguentemente, sono state liquidate le spese e disposto il versamento di euro 3.000,00 a ciascun ricorrente in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Regime della applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento): le sentenze rese in questa forma sono sindacabili in cassazione ma con limiti, in particolare non è ammessa una generica rivalutazione delle qualificazioni di fatto salvo errori manifesti

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Consente il ricorso per cassazione per errata qualificazione del fatto rispetto alle sentenze ex art. 444, ma solo se l'errore è manifesto e immediatamente evidente dalla contestazione; la Corte ha richiamato questo limite stringente

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90

    Configurazione del reato di traffico/cessione di sostanze stupefacenti; la Corte ha ritenuto coerente la qualificazione adottata per condotte costanti di cessione di cocaina/eroina

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90

    Norma sulla ipotesi di "lieve entità" nel reato di stupefacenti: la sua applicazione richiede una valutazione globale delle modalità, mezzi, circostanze e non solo del dato quantitativo; tuttavia la semplice deduzione astratta senza riferimento concreto alla contestazione non basta per riformare la qualificazione

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Cause di non punibilità e proscioglimento: il GIP deve verificare la loro presenza; in mancanza di elementi concreti che facciano emergere tali cause, è sufficiente una motivazione implicita che certifichi l'avvenuta verifica. La Corte ha ritenuto che non fosse stata fornita alcuna specifica indicazione che giustificasse l'assoluzione

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Motivi di ricorso per cassazione relativi a violazione di legge penale e vizio di motivazione: i motivi debbono essere specifici e confrontarsi con le imputazioni e la motivazione della sentenza, non avere carattere meramente teorico o generico

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Conseguenze delle decisioni di cassazione in termini di oneri economici: la declaratoria di inammissibilità comporta onere delle spese del procedimento e pagamento di somma a favore della Cassa delle Ammende, quantificate dalla Corte

  • art. 81, co. finale e art. 110 cod. pen.

    Riferimenti alla partecipazione e concorso nei reati come contestati nella imputazione: citati come norme applicabili alle condotte collettive e continuate

  • art. 628 cod. pen.

    Delitto di rapina (citato solo in relazione a capo trasversale ascritto al solo Zaaraoui): la contestazione è stata mantenuta ma la cassazione non ha ritenuto fondate le censure relative

Massime di principio

  • Avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.) le censure in cassazione devono essere puntuali e confrontarsi con i capi di imputazione e la motivazione: la mera richiesta di "rivalutazione" della qualificazione giuridica è inammissibile
  • L'errore di qualificazione dedotto ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p. è sindacabile solo se l'errore è manifesto e immediatamente evidente dal testo dell'imputazione e della sentenza; interpretazioni alternative o opinabili non legittimano il ricorso
  • Per ottenere il riconoscimento della "lieve entità" ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 è necessaria una valutazione complessiva delle modalità, mezzi e circostanze; in sede di ricorso per cassazione va indicato con precisione in che cosa la valutazione del giudice sia palesemente errata
  • Le doglianze sulla mancanza di motivazione in ordine a possibili cause di non punibilità (art. 129 c.p.p.) richiedono l'indicazione di elementi concreti emergenti dagli atti o dalle deduzioni che avrebbero dovuto far ritenere sussistenti tali cause; altrimenti la motivazione sintetica del giudice è considerata sufficiente
  • I ricorsi generici e privi di confronto concreto con la fattispecie e la motivazione della sentenza sono dichiarati inammissibili e possono comportare condanna alle spese e al pagamento di somme a favore della Cassa delle Ammende

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