Cassazione Penale, Sentenza n. 01938/2026 del 19/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.), denunciando principalmente: 1) errata qualificazione giuridica dei fatti (in particolare la mancata qualificazione come "lieve entità" ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90) e richiesta di riqualificazione di singoli capi (es. capo 8 per Zaaraoui); 2) vizio di motivazione e violazione dell'art. 129 c.p.p. per mancata valutazione/omessa indicazione di eventuali cause di non punibilità; 3) mancanza di motivazione circa la congruità della pena rispetto a possibili cause di proscioglimento.
La decisione
La Corte ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili per genericità e per contenuto non consentito delle censure. Ha ritenuto che: a) la dedotta errata qualificazione giuridica non fosse un "errore manifesto" tale da consentire il ricorso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p., posto che le condotte contestate (ripetute e sistematiche cessioni di eroina e cocaina a pluralità di acquirenti in periodi prolungati) si conformavano alla qualificazione adottata dal GIP; b) le doglianze sulla mancata motivazione circa le cause di non punibilità fossero generiche e non accompagnate dall'indicazione di elementi concreti che avrebbero imposto il proscioglimento, per cui la motivazione del GIP è stata ritenuta sufficiente; c) non era consentita, in sede di legittimità, una rivalutazione ex post delle qualificazioni di fatto non evidentemente errate. Conseguentemente, sono state liquidate le spese e disposto il versamento di euro 3.000,00 a ciascun ricorrente in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Regime della applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento): le sentenze rese in questa forma sono sindacabili in cassazione ma con limiti, in particolare non è ammessa una generica rivalutazione delle qualificazioni di fatto salvo errori manifesti
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Consente il ricorso per cassazione per errata qualificazione del fatto rispetto alle sentenze ex art. 444, ma solo se l'errore è manifesto e immediatamente evidente dalla contestazione; la Corte ha richiamato questo limite stringente
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90
Configurazione del reato di traffico/cessione di sostanze stupefacenti; la Corte ha ritenuto coerente la qualificazione adottata per condotte costanti di cessione di cocaina/eroina
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
Norma sulla ipotesi di "lieve entità" nel reato di stupefacenti: la sua applicazione richiede una valutazione globale delle modalità, mezzi, circostanze e non solo del dato quantitativo; tuttavia la semplice deduzione astratta senza riferimento concreto alla contestazione non basta per riformare la qualificazione
Cause di non punibilità e proscioglimento: il GIP deve verificare la loro presenza; in mancanza di elementi concreti che facciano emergere tali cause, è sufficiente una motivazione implicita che certifichi l'avvenuta verifica. La Corte ha ritenuto che non fosse stata fornita alcuna specifica indicazione che giustificasse l'assoluzione
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Motivi di ricorso per cassazione relativi a violazione di legge penale e vizio di motivazione: i motivi debbono essere specifici e confrontarsi con le imputazioni e la motivazione della sentenza, non avere carattere meramente teorico o generico
Conseguenze delle decisioni di cassazione in termini di oneri economici: la declaratoria di inammissibilità comporta onere delle spese del procedimento e pagamento di somma a favore della Cassa delle Ammende, quantificate dalla Corte
art. 81, co. finale e art. 110 cod. pen.
Riferimenti alla partecipazione e concorso nei reati come contestati nella imputazione: citati come norme applicabili alle condotte collettive e continuate
Delitto di rapina (citato solo in relazione a capo trasversale ascritto al solo Zaaraoui): la contestazione è stata mantenuta ma la cassazione non ha ritenuto fondate le censure relative
Massime di principio
- Avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.) le censure in cassazione devono essere puntuali e confrontarsi con i capi di imputazione e la motivazione: la mera richiesta di "rivalutazione" della qualificazione giuridica è inammissibile
- L'errore di qualificazione dedotto ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p. è sindacabile solo se l'errore è manifesto e immediatamente evidente dal testo dell'imputazione e della sentenza; interpretazioni alternative o opinabili non legittimano il ricorso
- Per ottenere il riconoscimento della "lieve entità" ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 è necessaria una valutazione complessiva delle modalità, mezzi e circostanze; in sede di ricorso per cassazione va indicato con precisione in che cosa la valutazione del giudice sia palesemente errata
- Le doglianze sulla mancanza di motivazione in ordine a possibili cause di non punibilità (art. 129 c.p.p.) richiedono l'indicazione di elementi concreti emergenti dagli atti o dalle deduzioni che avrebbero dovuto far ritenere sussistenti tali cause; altrimenti la motivazione sintetica del giudice è considerata sufficiente
- I ricorsi generici e privi di confronto concreto con la fattispecie e la motivazione della sentenza sono dichiarati inammissibili e possono comportare condanna alle spese e al pagamento di somme a favore della Cassa delle Ammende
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