Cassazione Civile, Ordinanza n. 09530/2024 del 09/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda tre dipendenti dell'Università di Pisa, biologhe impiegate presso reparti clinici dell'ospedale pisano, che hanno chiesto il riconoscimento del trattamento perequativo previsto dall'art. 31 D.P.R. n. 761/1979, secondo la tabella D del D.I. 9 novembre 1982, nella misura spettante al personale sanitario equiparato, con decorrenza dalle rispettive assunzioni e pagamento delle differenze retributive. La Corte d'appello aveva accolto la domanda ritenendo che le lavoratrici avessero svolto attività assistenziale anche prima dell'accordo dell'ottobre 2006 tra Università e Azienda ospedaliera, e che tale accordo non avesse comportato né novazione né rinuncia al trattamento perequativo. In Cassazione l'Università ha dedotto violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. per difetto di prova dello svolgimento di attività assistenziale prima del 2006, violazione dell'art. 31 D.P.R. n. 761/1979 e dell'art. 28, comma 6, C.C.N.L. Università 2002-2005 per mancanza dei presupposti dell'equiparazione retributiva, e violazione dell'art. 1230 c.c. per avere escluso l'effetto novativo e la rinuncia con l'accordo del 2006. L'Azienda ospedaliera, con ricorso incidentale, ha riproposto censure analoghe sulla prova dell'attività assistenziale e sull'irrilevanza degli accordi sottoscritti nel 2006.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale dell'Università sia il ricorso incidentale dell'Azienda ospedaliero-universitaria. Ha ritenuto che le censure mirassero in sostanza a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità. Ha rilevato che la Corte d'appello aveva accertato in fatto, con motivazione non censurabile, lo svolgimento di attività assistenziale anche prima dell'accordo del 2006, valorizzando le allegazioni specifiche delle lavoratrici e la non specifica contestazione delle amministrazioni; ha inoltre ritenuto corretta l'applicazione del principio per cui nel rito del lavoro la contestazione dei fatti costitutivi deve essere specifica. Quanto all'accordo del 2006, la Corte ha condiviso la lettura della sentenza impugnata secondo cui non vi era alcuna novazione né rinuncia, espressa o tacita, al diritto all'indennità perequativa, mancando nel testo un'espressa previsione in tal senso e operando comunque la clausola di salvaguardia dell'art. 28, comma 6, C.C.N.L. La Corte ha infine condannato solidalmente le amministrazioni ricorrenti alle spese di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato per escludere la violazione dell'onere della prova, poiché il giudice di merito ha ritenuto specificamente allegati e non specificamente contestati i fatti costitutivi del diritto.
Invocato dalle ricorrenti, ma la Corte ha escluso che vi fosse stata una falsa applicazione, trattandosi di censura diretta a rivalutare il fatto.
art. 31 D.P.R. n. 761/1979
Norma che riconosce l'indennità perequativa al personale universitario che presta servizio presso strutture sanitarie convenzionate, al fine di equipararne il trattamento economico a quello del personale sanitario di pari funzioni, mansioni e anzianità.
art. 28, comma 6, C.C.N.L. Università 2002-2005
Clausola di salvaguardia che consente di mantenere il trattamento perequativo di miglior favore già spettante secondo la disciplina previgente.
Richiamato per negare che l'accordo del 2006 avesse effetti novativi in assenza di un chiaro e univoco intento di estinguere e sostituire l'obbligazione originaria.
art. 1 L. n. 320/1974
Evocato nel ricorso per descrivere il perimetro dell'attività assistenziale presso policlinici, cliniche e istituti convenzionati.
art. 53 C.C.N.L. 1996
Richiamato per affermare la parificazione, ai fini dell'art. 31 D.P.R. n. 761/1979, tra personale che presta servizio e personale incluso nominativamente nelle convenzioni.
Richiamato per ribadire che nel rito del lavoro il convenuto deve contestare specificamente i fatti costitutivi dedotti dall'attore.
Base formale delle doglianze per violazione di legge articolate nei ricorsi.
Base formale della censura di nullità della sentenza per omessa valutazione della specificità della contestazione.
art. 97, comma primo, secondo capoverso, c.p.c.
Richiamato per la condanna solidale alle spese in favore della parte vittoriosa.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel rito del lavoro, il convenuto deve contestare in modo specifico i fatti costitutivi dedotti dall'attore; la mera negazione generica non è sufficiente a vincere l'allegazione dettagliata della controparte.
- La deduzione di violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. non può essere usata per sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio quando il giudice di merito abbia già accertato il fatto storico rilevante.
- Il trattamento perequativo previsto per il personale universitario impiegato in attività assistenziale spetta in relazione allo svolgimento effettivo del servizio presso le strutture sanitarie, non essendo decisiva la sola formale inclusione in appositi elenchi o convenzioni.
- Un accordo successivo tra le parti non comporta novazione né rinuncia al diritto retributivo preesistente se dal testo non risulta in modo espresso e univoco la volontà di estinguere l'obbligazione originaria o di abdicare al diritto stesso.
- In presenza di una clausola di salvaguardia contrattuale, il lavoratore conserva il trattamento economico di miglior favore già maturato secondo la disciplina previgente, salvo che risulti una chiara deroga o rinuncia validamente pattuita.
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