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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35579/2025 del 30/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La Corte d'appello aveva confermato la condanna per furto di energia elettrica aggravato, relativo a un immobile servito da un allaccio abusivo alla rete elettrica. Il ricorso per cassazione, proposto nell'interesse dell'imputato, deduceva un vizio di motivazione sull'elemento soggettivo: la difesa sosteneva che l'immobile fosse occupato abusivamente da più nuclei familiari, con stanze chiuse con lucchetti, e che ciò avrebbe dovuto imporre quantomeno il dubbio sulla consapevolezza dell'imputato circa l'abusività dell'allaccio, non essendo egli l'autore materiale dell'allaccio stesso. In sede di legittimità si richiamava anche, per la prima volta, la difficoltà dell'imputato di comprendere perfettamente la lingua italiana.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che le censure erano una mera reiterazione di quelle già proposte in appello e già disattese, quindi non specifiche e solo apparenti. Ha inoltre osservato che il ricorso non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva ritenuto provata la responsabilità dell'imputato sulla base del prelievo abusivo di energia per alimentare l'immobile in cui egli abitava e in cui era stato trovato, avvalendosi consapevolmente dell'allaccio abusivo. Ulteriore profilo di inammissibilità è stato individuato nella proposizione di doglianze di fatto non deducibili in cassazione e, in parte, nuove rispetto ai giudizi di merito. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Norma di incriminazione del furto, ritenuto configurabile nel prelievo abusivo di energia elettrica.

  • art. 625, nn. 2 e 7, c.p.

    Norma aggravatrice applicata al furto, in ragione della violenza sulle cose e della destinazione a pubblico servizio dell'energia sottratta.

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    Richiamato per l'enunciazione del motivo di ricorso.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    È stato richiamato per affermare l'inammissibilità delle censure che introducono doglianze di fatto non proponibili in sede di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso deve contenere una critica specifica e argomentata della sentenza impugnata: la mera riproposizione delle doglianze già svolte in appello, senza confronto con le ragioni decisive della decisione, integra inammissibilità.
  • In presenza di doppia conforme, il ricorso è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi comune ai due gradi di merito e pretende di sostituire una diversa lettura del fatto e delle prove alla valutazione dei giudici di merito.
  • In sede di legittimità non sono consentite censure puramente fattuali o miranti a rivalutare il compendio probatorio, salvo i limiti del vizio motivazionale deducibile nei casi consentiti.
  • Nel furto di energia elettrica, la consapevole utilizzazione del prelievo abusivo per alimentare l'immobile può fondare l'affermazione di responsabilità anche se l'allaccio sia stato materialmente realizzato da altri.
  • L'aggravante della destinazione a pubblico servizio può essere ritenuta quando l'energia sottratta provenga da una rete pubblica e sia oggetto di distrazione abusiva mediante allaccio illecito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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