Ordinanza n. 4062/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia del verbale n. -OMISSIS- della seduta del 7 marzo 2025 relativo all’attività di correzione delle prove scritte dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato, svolte presso la Corte d’Appello di -OMISSIS-, ad opera della commissione n. 16 istituita presso la Corte d’Appello di -OMISSIS-, nella parte in cui viene espressa valutazione insufficiente (pari a 12/30) per l’elaborato contrassegnato con il n. 514; della conseguente non ammissione alle prove orali degli esami di avvocato per la sessione 2024 in imminente svolgimento presso il Distretto di -OMISSIS-’Appello di -OMISSIS-, appresa dal ricorrente a seguito di accesso all’apposita area riservata sul sito internet del Ministero; di ogni altro atto preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso ai precedenti, ivi inclusa la circolare ministeriale in data 2 dicembre 2024 recante “indicazioni operative” sulla correzione degli elaborati, nella parte in cui afferma l’adeguatezza del voto meramente numerico;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di correzione di un elaborato scritto dell'esame di abilitazione forense, valutato con 12/30, e conseguente non ammissione alle prove orali
Esito
La controversia
Il candidato ha impugnato il verbale relativo alla correzione delle prove scritte dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato, nella parte in cui l'elaborato contrassegnato con il n. 514 è stato valutato con il punteggio insufficiente di 12/30, nonché la conseguente non ammissione alle prove orali. È stata inoltre contestata, quale atto presupposto e connesso, la circolare ministeriale del 2 dicembre 2024 recante indicazioni operative sulla correzione degli elaborati, nella parte in cui ritiene adeguata la motivazione mediante voto numerico. Dal testo emerge inoltre che la controversia riguarda l'applicazione delle disposizioni che hanno differito, anche per la sessione 2024, l'entrata in vigore della disciplina concernente l'esame di abilitazione forense, disposizioni già ritenute dal Tribunale rilevanti e non manifestamente infondate, per contrasto con l'art. 3 Cost., in un giudizio analogo.
La decisione
Il Tribunale non ha definito la domanda di annullamento. Ha rilevato che nel presente giudizio devono trovare applicazione le medesime disposizioni oggetto dell'incidente di costituzionalità già sollevato in altro giudizio analogo e ha prospettato la sospensione impropria del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. Prima di decidere, ha ritenuto necessario instaurare il contraddittorio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando alle parti 20 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie sulla sospensione e sull'eventuale possibilità di interloquire davanti alla Corte costituzionale. La decisione è stata riservata alla scadenza del termine. Nessuna statuizione definitiva è stata resa sull'illegittimità della valutazione numerica, sulla circolare o sulla non ammissione alle prove orali.
Norme richiamate
art. 11, comma 6-quater, d.l. 30 dicembre 2023, n. 215
Disposizione della cui applicazione il Tribunale deve tenere conto e la cui legittimità costituzionale è stata già ritenuta rilevante e non manifestamente infondata in un giudizio analogo.
art. 1 l. 23 febbraio 2024, n. 18
Norma di conversione del decreto-legge contenente la disciplina oggetto dell'incidente di costituzionalità.
art. 46 l. 2012 n. 47
Norma la cui entrata in vigore è stata differita dalle disposizioni contestate.
art. 3 Cost.
Parametro costituzionale rispetto al quale, nel giudizio analogo, è stata ritenuta non manifestamente infondata la questione di legittimità delle disposizioni sul differimento.
Base normativa prospettata per la sospensione impropria del presente giudizio in ragione dell'analogia con il giudizio nel quale è pendente l'incidente di costituzionalità.
Impone il previo contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio prima della decisione.
art. 23 l. 11 marzo 1953, n. 87
Richiamato per la sospensione del giudizio nel quale sono stati trasmessi gli atti alla Corte costituzionale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La sospensione impropria del giudizio amministrativo, quando dipende dalla pendenza di un incidente di costituzionalità relativo a norme applicabili anche alla causa connessa, deve essere preceduta dal contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
- La sospensione impropria in senso lato può essere disposta soltanto dopo aver consentito alle parti di manifestare la volontà di interloquire davanti alla Corte costituzionale; il giudice deve quindi assegnare un termine per memorie prima di assumere la decisione.
- La pendenza di un incidente di costituzionalità in un giudizio analogo può giustificare la prospettazione della sospensione impropria di altro giudizio, ma non consente di disporla immediatamente senza previo contraddittorio.
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